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Le norme di diritto internazionale privato: fonti e funzione.

TRA RISPETTO DELLE NORME E TUTELA DEI DIRITT

1. Le norme di diritto internazionale privato: fonti e funzione.

La frode alla legge, oltre che in relazione al diritto interno, ha trovato terreno fertile anche in ambito internazionale: ciò accade, soprattutto, perché le normative dei vari Stati non sempre (anzi, difficilmente) regolano la stessa fattispecie in maniera omogenea, potendo essere un istituto giuridico regolamentato in maniera assai difforme da Paese a Paese: è il caso, ad esempio, del fenomeno della immigrazione. A tale questione si aggiunge quella, ancora più problematica, di istituti che, non trovando generale accoglimento, sono previsti solo da alcuni ordinamenti e non da altri e, pertanto, risultano maggiormente soggetti a processi elusivi e fraudolenti. Si pensi all’istituto del trust, praticamente sconosciuto agli ordinamenti di civil law fino alla Convenzione de L’Aja del 1985 che ne ha previsto una disciplina uniforme, o allo spinoso tema dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, che riceve soluzioni assai differenziate anche all’interno degli stessi Paesi appartenenti all’Unione europea.

Proprio per tentare di prevenire l’insorgere di questioni derivanti da dette divergenze normative o, nel momento patologico, dirimere quelle che eventualmente siano venute a crearsi, è nato il sistema di diritto internazionale privato. Tale branca del diritto trova la sua ragione d'essere nel fondamentale presupposto della diversità delle norme di diritto privato vigenti nei vari Stati; se, infatti, i vari rapporti fossero dovunque regolati da norme di contenuto perfettamente identico, sarebbe del tutto indifferente che in un determinato caso fosse applicata la legge di uno Stato piuttosto che quella di un altro. Scopo del diritto internazionale privato è, in via preventiva, evitare l’insorgere di conflitti di natura privata fra le legislazioni di Paesi diversi o, in via successiva, comporli nel caso in cui tale situazione di conflitto si verifichi.

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Il diritto internazionale privato può, dunque, essere definito come il complesso di norme che uno Stato detta per regolare i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità o transnazionalità. Si pensi al caso di un cittadino tedesco che voglia contrarre matrimonio in Francia o a quello dello spagnolo che voglia adottare un figlio in Romania o, ancora, a una successione di un cittadino austriaco che comprenda beni situati sul territorio italiano. In queste ipotesi vi sono elementi di estraneità e troverà, quindi, applicazione la Legge di diritto internazionale privato.

Pertanto, funzione delle norme di diritto internazionale privato è quella di comporre i conflitti di leggi intrinseci nei rapporti internazionali, mediante c.d. norme di conflitto, che individuano un criterio di collegamento idoneo ad identificare quale legislazione dovrà prevalere per quel determinato tipo di rapporti1.

La definizione "diritto internazionale privato" non è stata immune da critiche, in quanto dalla stessa parrebbe desumersi che tutte le sue norme trovino fondamento nel diritto internazionale, vale a dire nelle norme emanate concordemente da più Stati, a mezzo consuetudini o trattati internazionali, per regolare i rapporti tra loro intercorrenti: in realtà, tali norme appartengono al diritto interno dei singoli Stati, ma risultano, alla luce degli elementi che le connotano, collegati ad ordinamenti di altri Stati2. Stiamo parlando, dunque, di norme che, pur essendo destinate a

1

Ritiene che tale funzione delle norme di diritto internazionale privato debba essere ampliata, ricomprendendo anche la possibilità che esse vengano utilizzate per la «selezione di regole che possano meglio disciplinare una fattispecie dotata di elementi di estraneità anche in ragione della loro uniformità» F. SBORDONE, Contratti internazionali, regole “a-nazionali” e diritto

internazionale privato, in Gazzetta forense, novembre-dicembre 2008, pag. 140.

2

Pari difficoltà ha suscitato la qualifica di norme di “diritto privato”, che comunque ha, nel caso di norme interne su tale materia, un significato affatto diverso da quello in cui venga attribuito, invece, a norme di vero e proprio diritto internazionale: si veda in merito CAVAGLIERI, Lezioni di

Diritto Internazionale Privato, Napoli, 1933. È da escludere, quindi, che la ratio della branca sia

quella di regolare i rapporti che sorgono tra cittadini di Stati diversi, anche perché una questione di diritto internazionale privato può anche sorgere tra cittadini del medesimo Stato. Si è, pertanto, proposto di modificare la locuzione “diritto internazionale privato” in “norme di conflitto”, ma si tratta di una dicitura anch’essa impropria, dal momento che scopo delle norme di d.i.p. non è quello di comporre un presunto conflitto tra la legislazione nazionale e quella di altri Paesi, essendo tale contrasto solo apparente. Si è parlato anche di “scelta di legge” e di “norme di scelta di legge”. Ma

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regolare fattispecie che hanno punti di contatto con altre Nazioni, sono parte integrante delle norme di un determinato ordinamento giuridico ed è esclusivamente in esso che spiegano la loro forza.

Per quanto concerne le fonti, a lungo le norme che regolavano la materia sono state costituite da poche disposizioni contenute in diverse fonti normative3, fino alla approvazione ed entrata in vigore della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato. Si tratta, tra le fonti interne, del complesso di norme più importanti in materia: la Legge 218/1995 ha abrogato quasi interamente la normativa precedentemente vigente, ed è affiancata, nel delicato compito di regolamentazione della materia, dagli articoli 115 e 116 c.p.c. e 5-14 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione. A latere si pongono, poi, le fonti esterne, costituite dal Diritto internazionale privato convenzionale o speciale, ovvero le norme di Diritto internazionale privato adottate in esecuzione di accordi internazionali4.

Nella parte finale della trattazione verranno, dunque, prese in considerazione delle fattispecie di diritto internazionale privato che, per le loro peculiari caratteristiche, vanno ad inserirsi nel quadro di quelle che realizzano la frode alla legge nel (e del) Diritto internazionale privato.

l’espressione forse più corretta risulta quella di “diritto interno in materia internazionale”: con essa, infatti, si sottolinea, da una parte, la matrice interna delle norme, sia quanto a fonti di produzione che ad ambito di applicazione, e, dall’altra, la tipica caratteristica di transnazionalità delle stesse, volte a regolare fattispecie e rapporti collegati a Stati diversi da quello in cui sono in vigore.

3

Si trattava, in particolare, degli artt. 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché di altre disposizioni contemplate nel codice civile, di procedura civile e in quello della navigazione.

4

In virtù del principio “lex specialis derogat generali”, l’art. 2 della Legge 218 del 1995, al primo comma, dispone che «Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia», che verranno, dunque, applicate di preferenza rispetto a quelle di carattere generale.

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