• Non ci sono risultati.

La giurisdizione: classificazione e criteri di collegamento

La questione della giurisdizione

2. La giurisdizione: classificazione e criteri di collegamento

Come è noto, sulla terraferma vige il principio della sovranità territoriale, la quale è esclusiva. Essa concerne l'esercizio dell'autorità dello Stato su beni e persone, ovvero la giurisdizione. Sono le autorità statali a essere abilitate a procedere ad atti di coercizione legittimi; tuttavia uno Stato può esercitare la propria giurisdizione anche sul territorio di uno Stato terzo o su territori non statali: nel primo caso l'esercizio della giurisdizione è legittimo solo se avviene con il consenso dello Stato terzo23.

Nel trattare la giurisdizione penale statale occorre fare una distinzione tra giurisdizione prescrittiva (prescriptive jurisdiction), esecutiva (enforcement jurisdiction) e giudiziaria (adjudicative jurisdiction).

21 F. Caffio, Geopolitica degli spazi marittimi, in F. Caffio, N. Carnimeo e A. Leandro (a cura di),

Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi, Cacucci, Bari, 2013, pp. 122-123.

22 P. Busco e F. Fontanelli, op. cit., p. 9. 23 C. Focarelli, op. cit., pp. 331-333.

La giurisdizione prescrittiva è quella attraverso cui lo Stato regola le condotte dei propri cittadini e degli individui presenti sul suo territorio e attribuisce alle stesse delle conseguenze giuridiche in applicazione del diritto interno. In mancanza di un apposito divieto del diritto internazionale, ogni Stato che individui in relazione a un caso specifico uno dei criteri di attribuzione di cui si dirà in seguito, ha facoltà di affermare ed esercitare la propria giurisdizione prescrittiva.

La giurisdizione esecutiva consiste nell'attuazione da parte dello Stato degli atti necessari ad assicurare l'esecuzione del diritto (quali ad esempio l'investigazione, la persecuzione, il fermo, l'arresto, la custodia). Ovviamente uno Stato ha facoltà di esercitare tale giurisdizione sul proprio territorio; per esercitarla in modo legittimo sul territorio di uno Stato terzo invece è necessaria un'espressa autorizzazione da parte di quest'ultimo: in caso contrario infatti si verrebbe meno al principio di non interferenza. La giurisdizione giudiziaria infine consiste nel potere delle corti di uno Stato di sottoporre un individuo a procedimento giudiziario. Si tratta il più delle volte del semplice corollario processuale della giurisdizione prescrittiva, in quanto se un ordinamento statale prescrive l'attuazione di una norma penale, ne consegue che le corti dello stesso Stato avranno facoltà di celebrare un processo nei confronti di chi l'abbia violata.

Un'eccezione a quanto appena affermato è costituita dalla situazione in cui l'imputato goda dell'immunità: in tal caso, nonostante la condotta posta in essere dallo stesso sia regolata dal diritto penale, la giurisdizione giudiziaria è esclusa, ovvero vi è l'impossibilità di celebrare un processo a suo carico.

L'esercizio della giurisdizione giudiziaria è ovviamente legato anche a quello della giurisdizione esecutiva: si pensi ad esempio alla necessità di arrestare l'imputato prima di sottoporlo a processo24.

Uno Stato può inoltre rivendicare la giurisdizione su fatti che avvengono al di fuori del proprio territorio sulla base di diversi criteri di collegamento. I criteri di giurisdizione sono infatti elementi idonei a realizzare un collegamento tra la fattispecie criminosa e un dato Stato.

La giurisdizione statale è anzitutto legittima, ai sensi del diritto internazionale, se esercitata sulla base dell'elemento territoriale, il quale può assumere molteplici

significati: il primo e più immediato è indubbiamente quello che concerne la localizzazione della fattispecie criminosa all'interno del territorio dello Stato.

Il secondo consiste nella localizzazione nel territorio dello Stato di almeno un elemento costitutivo della fattispecie. Si tratta del caso in cui un reato, commesso in uno Stato, abbia dato vita a una situazione, di per sé criminosa, localizzata in uno Stato terzo, per cui quest'ultimo ha facoltà di intraprendere l'azione penale (si pensi al caso in cui si consumi una rapina in uno Stato e la refurtiva venga nascosta in un altro: quest'ultimo Stato potrà invocare la giurisdizione sul caso ai sensi del principio in parola25).

Un caso-limite dell'applicazione di tale principio è rappresentato dal caso Mc Ruby del 1995: su una nave battente bandiera delle Bahamas erano saliti dei passeggeri clandestini di nazionalità ghanese, approfittando dello scalo dell'imbarcazione nel porto ghanese di Takoradi. Una volta scoperto il fatto in corso di navigazione in alto mare, i membri dell'equipaggio, di nazionalità ucraina, avevano ucciso sette clandestini (e ne avevano successivamente gettato i corpi in mare) per non essere costretti a tornare sulla terraferma. Uno solo dei ghanesi, Kingsley Ofusu, era riuscito a sopravvivere nascondendosi per tre giorni e una volta sbarcati a Le Havre, era riuscito a rivolgersi a una corte francese. Quest'ultima rivendicò la propria giurisdizione sul caso, affermando che una parte del crimine (consistente nella ricerca di superstiti da parte dell'equipaggio in seguito all'uccisione dei clandestini) aveva avuto luogo nelle acque territoriali francesi e dunque rendeva possibile la connessione territoriale26.

La terza interpretazione del criterio territoriale prevede che la giurisdizione sia attribuita allo Stato sul cui territorio si dispiegano gli effetti del crimine; come si vedrà in seguito, questo costituisce uno degli elementi sulla cui base la corte indiana rivendica la giurisdizione sul caso Lexie, in quanto l'altra imbarcazione coinvolta, la Saint Anthony, su cui si è verificata la morte dei due pescatori, era immatricolata presso i registri indiani.

Si può altresì verificare che gli elementi o gli effetti di un reato di dispieghino nel territorio di più Stati: in questo caso andrà valutato in quale di questi abbiano avuto luogo le condotte più significative o gli effetti principali, ovvero quelli più diretti e sostanziali.

Oltre al criterio della territorialità, uno Stato può invocare, ai fini del riconoscimento 25 Ivi, pp. 11-12.

della sua giurisdizione, anche quello di nazionalità. Essa riguarda l'individuo che ha commesso il reato; solitamente gli Stati limitano l'applicazione di tale principio a reati di particolare gravità, quali ad esempio l'abuso sessuale ai danni di minori perpetrato all'estero27.

Importanti a tal proposito sono anche il principio di personalità passiva e quello di protezione. Il primo accorda la giurisdizione sulla fattispecie criminosa allo Stato di nazionalità delle vittime, mentre il secondo, affermatosi nel corso del XX secolo, fonda la giurisdizione sulla protezione degli interessi statali, in particolare nelle evenienze in cui si verifichino reati suscettibili di minacciare lo Stato in maniera diretta, come nel caso di crimini contro la sicurezza, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato, la contraffazione della valuta o dei sigilli28.

Per quanto riguarda la normativa italiana in materia di giurisdizione prescrittiva, essa è disciplinata dal Codice Penale. Esso stabilisce innanzitutto la giurisdizione su base territoriale, affermando che «la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale»29. Inoltre esso introduce il criterio di

nazionalità del reo, ma ne limita l'applicazione a precise fattispecie criminose determinate per legge30; l'articolo 4 afferma che le navi italiane sono equiparate al

territorio statale, ovunque esse si trovino, salvo che siano soggette, ai sensi del diritto internazionale, alla legge territoriale di uno Stato terzo, mentre l'articolo 7 introduce il principio di protezione, come precedentemente definito, estendendo la giurisdizione dello Stato a cittadini e stranieri che, all'estero, commettano uno dei summenzionati reati capaci di minacciare la sicurezza nazionale. L'articolo 10 infine afferma il criterio della nazionalità passiva, stabilendo la giurisdizione italiana per reati commessi da stranieri a danno di cittadini italiani o dello Stato italiano31.

L'esistenza di vari criteri di collegamento può dar luogo, in alcuni casi, a conflitti tra più Stati che rivendicano la giurisdizione sullo stesso reato. Ciò è avvenuto, come è noto,

27 P. Busco e F. Fontanelli, op. cit., p. 13. 28 Ibidem.

29 Art. 3, comma 1, Codice Penale.

30 «La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale». (Art. 3, comma 2, Codice Penale).

31 L'art. 10 C. P. stabilisce che «lo straniero che […] commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo di un anno, è punito secondo la legge medesima […] ».

nella vicenda Lexie: nel caso di specie non è ad esempio semplice individuare -e dunque applicare- la lex loci delicti commissi; un fattore da cui deriva il conflitto è appunto il fatto che il luogo dal quale sono partiti i colpi (la petroliera Enrica Lexie, di nazionalità italiana) e quello in cui si è consumato il reato vero e proprio, con la morte dei due pescatori colpiti (il peschereccio St. Anthony), sono localizzati in due luoghi differenti, ricadenti rispettivamente sotto la giurisdizione italiana a sotto quella indiana. Sorge dunque un problema di conflitto di leggi e di giurisdizioni concorrenti: se si considerasse il criterio della nazionalità del reo la giurisdizione spetterebbe all'Italia, mentre se si adottasse un approccio basato sul principio della personalità passiva, riferito alle persone offese, la giurisdizione toccherebbe all'India32.