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La nozione di parodia nel diritto dell'Unione Europea

nel sistema statunitense del fair use

3.3 La normativa italiana: le c.d utilizzazioni libere (Artt 65

3.4.1 La nozione di parodia nel diritto dell'Unione Europea

Nell'Aprile del 2013, la Corte di Appello di Bruxelles152 ha presentato domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, avente ad oggetto l'interpretazione dell'Art. 5, paragrafo 3, lettera k), della Direttiva 2001/29/CE sull'eccezione di parodia.

Il procedimento principale aveva ad oggetto l'utilizzazione della rielaborazione di un disegno della copertina di un noto album a fumetti – della serie “Bob e Bobette” di Willebrord Vandersteen, considerato uno dei più grandi fumettisti belgi – per la copertina di un calendario di propaganda politica distribuito durante un evento pubblico (il ricevimento di capodanno del 2011 della città di Gand). L'immagine era apparsa anche sul sito web del partito politico Vlaams

Belang, definito come partito di estrema destra e portatore di

ideologie contrarie a quelle dei ricorrenti e in una pubblicazione – “De

Strop” – del medesimo partito, divulgata nella regione di Gend.

L'opera originale era stata modificata in due modi: da un lato la figura

151 Lo stesso di può dire per le riproduzioni di opere d'arte realizzate per pubblicizzare loro esposizioni o vendite (Art. 5, n.3, lettera j) e per la riproduzione di disegni e progetti al fine della ricostruzione di edifici (Art. 5, n. 3, lettera m).

152 Il legislatore belga, a diferenza di quello italiano, ha introdotto nella legge sul diritto d'autore nazionale – legge del 30 Giugno 1994 – una previsione sulla parodia sostanzialmente simile all'eccezione contenuta nella Direttiva. Si tratta dell'Art. 22, paragrafo 1: “Se l'opera viene pubblicata in modo lecito, l'autore non può opporsi a

del benefattore era sostituita con quella di un politico (l'allora sindaco di Gand) e, dall'altro, i beneficiari della sua generosità, intenti a raccogliere le monete lanciate dal benefattore, nel fumetto generici cittadini, erano sostituiti con individui di etnia straniera (riconoscibili dal colore della pelle e dagli abiti tipicamente musulmani).

La parte inferiore della copertina del calendario riportava la scritta:

“Fré [l'autore del disegno] libero adattamento da Vandersteen”.

W. Vandersteen: “De wilde weldoener” Fré: calendario di propaganda politica

Gli eredi del sig. Vandersteen e le due società titolari del diritto d'autore sul fumetto, denunciavano non solo l'illecito sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dello stesso ma anche l'illegittimità di un'utilizzazione che associava l'opera dell'autore a un messaggio discriminatorio.

I due ricorsi in appello, riuniti nel giudizio a quo, erano stati presentati dal sindaco rafgurato nel calendario, quale editore responsabile, e dall'associazione che sosteneva il suo partito, risultati soccombenti in primo grado.

Le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice belga alla Corte di Giustizia riguardavano:

1) l'esistenza di una nozione autonoma di parodia nel diritto dell'Unione Europea;

2) la necessità di verificare in un'opera la sussistenza di determinate condizioni o requisiti – specificati dal giudice – per poterla considerare “opera parodistica”;

3) la necessità di prendere in considerazione altri requisiti o condizioni oltre a quelli menzionati.

Per quanto riguarda il primo quesito, preso atto della mancanza di una definizione di parodia all'interno della normativa europea nonché di un rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per stabilire il significato e la portata della relativa eccezione, la Corte di Giustizia CE153 ha individuato una nozione autonoma di diritto dell'Unione. In questo senso hanno spinto da una parte l'esigenza di garantire un'interpretazione uniforme del diritto, dall'altra il rispetto del principio di uguaglianza.

Rispondendo congiuntamente al secondo e al terzo quesito, la Corte identifica il contenuto della parodia sulla base del significato abituale del termine nel linguaggio corrente154, afermando che essa ha solamente due caratteristiche essenziali: quella di evocare un'opera preesistente, pur presentando diferenze percettibili rispetto all'opera parodiata e quella di essere un atto umoristico o canzonatorio.

153 Il testo della decisione è reperibile a: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf? celex=62013CJ0201&lang1=it&type=TXT&ancre= (ultimo accesso: 30/05/2015). 154 Si veda il punto 45 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale: “In base alla

giurisprudenza costante della Corte, la nozione di parodia, al pari di qualsiasi nozione di diritto dell'Unione, deve essere interpretata conformemente al senso abituale nel linguaggio corrente del termine che appare nella disposizione, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso viene utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte”.

Per aversi parodia non sarebbero quindi necessari né il requisito dell'originalità, né avrebbe rilevanza il fatto che la parodia intenda colpire l'opera originale (c.d. target parody) o usare quest'ultima per colpire qualcos'altro o qualcun altro (c.d. weapon parody).

La Corte aggiunge che spetterà però al giudice del caso concreto – nel caso di specie alla Corte d'Appello belga – applicare tale eccezione valutando tutte le circostanze esistenti ed utilizzando, in particolare, il parametro del “giusto equilibrio” (“fair balance”) tra gli interessi dei titolari dei diritti d'autore e connessi, da un lato, e la libertà di espressione dell'utilizzatore dell'opera, dall'altro.

Fin qui la Corte non sembra sbilanciarsi favorendo un interesse rispetto all'altro. A sfavore della libertà di parodia muovono però le considerazioni contenute nei punti 29, 30 e 31 della sentenza: vi si aferma infatti che i titolari dei diritti d'autore e connessi hanno un legittimo interesse a che l'opera tutelata non sia associata ad un messaggio che violi i principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra persone con riferimento alla razza, al colore della pelle e all'origine etnica, garantiti in particolare dall'Art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000155. Ciò significa che, ove il giudice belga riscontri il carattere discriminatorio dell'elaborazione parodistica del fumetto, ai titolari dei diritti possa essere riconosciuto il diritto di opporsi alla sua difusione, come se la negatività del messaggio potesse pregiudicare i loro interessi morali o patrimoniali.

La definizione di parodia fornita dalla Corte trascura i complessi aspetti giuridici e di fatto coinvolti nella materia delle rielaborazioni,

155 Il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è reperibile a: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

risultando evidentemente troppo sintetica e riduttiva. In particolare, la Corte non afronta la questione centrale, ovvero in cosa debba consistere l'allontanamento dall'opera madre, lo stravolgimento artistico compiuto dal parodista: la pronuncia parte dal presupposto dell'applicazione dell'Art. 5 della Direttiva InfoSoc e mai se ne discosta, rimanendo nella prospettiva della parodia come eccezione anziché in quella della parodia come libertà.

3.4.2 Le conclusioni dell'Avvocato Generale: elementi strutturali e