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- La nuova circolare sulla organizzazione tabellare de-

Si è già anticipato come, nell’ambito delle riflessioni svolte duran-te il laboratorio di autoformazione, con particolare riguardo alla indi-viduazione delle problematiche tipiche della fase della selezione e

del-la edel-laborazione delle informazioni, si sia affrontato il tema dell’impat-to sul lavoro della magistratura di sorveglianza della riforma costitu-zionale sul giusto processo. Si è voluto comprendere, in altre parole, se il nuovo principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova sia immediatamente applicabile anche al procedimento di sorveglianza ed, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti.

Nell’incontro conclusivo del laboratorio (Roma, 17-18 maggio 2001) si è, così, sostenuta la necessità, pur nell’attuale assetto ordina-mentale, di valorizzare adeguatamente il ruolo del magistrato di sor-veglianza istruttore, individuato in quello che ha la giurisdizione sul-l’istituto di detenzione all’interno del quale risulta ristretto il condan-nato. La ragionata raccolta delle informazioni e degli elementi di pro-va utili per la decisione e la fissazione dell’udienza solo all’esito della compiuta attività istruttoria consentirebbe, secondo tale prospettiva, alle parti di avere a disposizione il materiale probatorio ben prima del-l’udienza in camera di consiglio, con la possibilità per le stesse di inte-grare le acquisizioni, al fine di una più consapevole decisione del giu-dice ed in linea con la previsione dell’art. 666 comma 5 c.p.p. Anche il principio di terzietà del giudice verrebbe in tale prospettiva garanti-to dalla possibilità di affidare la relazione in camera di consiglio ad altro componente del Tribunale di sorveglianza diverso dal magistrato istruttore.

Si è, inoltre, da tempo sottolineata l’assenza, nel settore della ma-gistratura di sorveglianza, di criteri tabellari di assegnazione dei pro-cedimenti ai singoli magistrati addetti all’ufficio, nonché di parametri di riferimento per un proficuo utilizzo della componente onoraria chiamata ad integrare il collegio del Tribunale di sorveglianza (gli esperti in medicina legale, psicologia, criminologia ed altre scienze umane).

Il dibattito in corso ha costituito, quindi, la base per i successivi interventi della Settima Commissione consiliare che, in sede di predi-sposizione del testo della nuova circolare sulla organizzazione tabella-re di tutti gli uffici giudiziari per il biennio 2002-2003 (poi approvata dal Plenum nella seduta del 21 dicembre 2001), ha inteso dettare i seguenti criteri organizzativi.

Si è stabilito, in primo luogo, un criterio di assegnazione degli affari negli uffici di sorveglianza pluripersonali, quelli cioè cui risulta addetto più di un magistrato. Per i condannati detenuti, si è scelto il criterio dell’istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistra-to di sorveglianza è chiamamagistra-to a vigilare, combinamagistra-to, in relazione alla diversa tipologia ed ampiezza degli istituti di pena ed al numero

com-plessivo di detenuti definitivi, con altri criteri automatici (ad esempio, suddivisione per lettera in base al cognome dei condannati), anche al fine di valorizzare adeguatamente il rapporto tra magistrato di sorve-glianza ed ogni singola realtà carceraria. Per i condannati in stato di libertà, si è rimessa al Capo dell’ufficio la scelta di criteri obiettivi e predeterminati che assicurino, tuttavia, la tendenziale continuità di trattazione di tutti i procedimenti relativi ad uno stesso condannato da parte di un medesimo magistrato.

Sulla scia di quanto previsto per l’attività monocratica, si è stabi-lito che “l’assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorve-glianza dovrà avvenire, già dal momento della registrazione della istan-za, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la figura del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull’attuazione del trat-tamento rieducativo del condannato detenuto”. L’adozione di criteri predeterminati dovrà tendere, inoltre, per i condannati liberi, ad evi-tare la dispersione di un patrimonio conoscitivo già acquisito nell’am-bito dell’eventuale attività monocratica.

Con una significativa inversione di tendenza rispetto al silenzio serbato sul punto dalle precedenti circolari, il Consiglio ha inteso valo-rizzare, inoltre, il ruolo degli esperti del Tribunale di sorveglianza, di-sponendo che i procedimenti di competenza dell’organo collegiale possano essere loro assegnati, sempre nel rispetto di criteri obiettivi, limitatamente alle materie che richiedano valutazioni compatibili con le loro specifiche attitudini e con la loro preparazione professionale.

Con un’autonoma previsione organizzativa, si è, inoltre, espressa preferenza per un principio che impegni i presidenti dei Tribunali di sorveglianza a prevedere, nella formazione dei collegi, la presenza del magistrato al quale l’affare è stato assegnato per l’attività monocratica (magistrato di sorveglianza competente per la vigilanza sull’istituto in cui è ristretto il condannato interessato) o per la pregressa attività istruttoria.

Nella stessa circolare sulle tabelle, il Consiglio ha, infine, adegua-tamente valorizzato, alla stregua di criterio organizzativo interno e nei limiti della provvista di personale amministrativo assegnato ai diversi uffici giudiziari, l’orientamento, più volte sollecitato sia in sede asso-ciativa, sia negli incontri con il Ministro della giustizia, volto a realiz-zare una struttura di immediato supporto per l’attività di ogni singolo magistrato (c.d. ufficio del giudice). Si è, di conseguenza, affermata l’opportunità che, soprattutto negli uffici di grandi dimensioni, si adotti “un modulo organizzativo che tenda alla costituzione di un uffi-cio del magistrato di sorveglianza, con personale amministrativo di

di-retta collaborazione, al fine di consentire che l’attività del singolo magi-strato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione de-gli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità”.

V. - L’incontro con il Ministro della giustizia del 5 marzo 2002