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La risoluzione dei conflitti nell’ambito aziendale

5. Tasso di conflittualità sindacale e giudiziale

5.2. La risoluzione dei conflitti nell’ambito aziendale

Ulteriore ragione della bassa conflittualità sindacale del sistema tedesco si rinverrebbe nella rigida separazione delle sfere di ingerenza degli organismi rappresentativi: da una parte quella sovraziendale (Überbetrieblich), rimessa al

Kollektivrechtliche Gestaltungsmonopol dei sindacati; dall’altra, la sfera

aziendale, prerogativa dei Betriebsräte, con i loro Mitwirkungsrechte o

Mitbeteiligungsrechte (i diritti di codecisione) ed il Mitbestimmungsrecht

(diritto di cogestione): «Ai sindacati, fuori del Betrieb, lo sciopero ed il contratto collettivo; ai consigli aziendali, nell’impresa, solo compiti di partecipazione: Beteiligung, Mitwirkung, Mitbestimmung, nell’ordine di importanza»164. Solo il Betriebsrat è abilitato ad interagire con la parte datoriale sulle questioni aziendali, con l’obbligo di addivenire in ogni caso ad una soluzione concertata, con ricorso, in ultima istanza, ad un organo terzo (un collegio arbitrale), in «sede di unificazione delle volontà» (Einigungsstelle), col compito di stabilire la regola che le parti non sono riuscite a concordare; non solo quale strumento di componimento del contrasto fra le parti, ma primariamente in termini di “coazione a codeterminare”.

Il collegio arbitrale interviene se ricorre una situazione di rottura insanabile tra le parti; non c’è spazio per il ricorso agli strumenti di autotutela, che infatti su scala aziendale sono banditi, dove il legislatore ha imposto al datore di lavoro e al Betriebsrat un dovere assoluto di pace sindacale165, e «i lavoratori, individualmente, non hanno il diritto di opporsi al consiglio di impresa; la sola sanzione possibile è costituita in tal caso dalla non rielezione dei membri del consiglio»166. Tra le ipotesi più frequenti di ricorso al collegio arbitrale, in difetto di accordo, si annoverano i criteri di scelta in caso di licenziamenti collettivi e le misure di attenuazione delle conseguenze sociali di ristrutturazioni e riorganizzazioni. Solo in limitatissimi casi, anziché al

164 Così, testualmente, Z

ANGARI, La sentenza della corte costituzionale tedesca sulla

“cogestione”, in LPO, 1979, 1887. 165 In questi termini, H

IRSCHBERG, Osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale in

tema di cogestione, in RDL, 1979, I, 351. Sul punto, di rilievo, WEISS, L’effettività del diritto

del lavoro, alcune riflessioni sull’esperienza tedesca, in RIDL, 2006, II 141, secondo il quale,

pur se è esplicitamente vietata la mobilitazione dei lavoratori come mezzo di soluzione dei conflitti, ciò non significa che i membri del Betriebsrat non abbiano il diritto di partecipare a scioperi legali proclamati da un sindacato; «ma, secondo l’opinione prevalente fra i giuslavoristi, il consiglio di impresa deve restare neutrale anche durante uno sciopero legale».

166 W

EISS, L’effettività del diritto del lavoro, alcune riflessioni sull’esperienza tedesca, cit., 141.

Aspetti lavoristici/economici 75

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collegio arbitrale, la legge rimanda al Tribunale del lavoro (esercizio del diritto di veto e licenziamento del rappresentante interno)167.

Diverso, invece, l’approccio italiano al contenzioso aziendale con implicazioni sindacali, consentendo – di converso – la diretta ingerenza di organismi rappresentativi anche estranei al contesto d’impresa; di cui è significativo l’ambito di tutela accordata all’art. 28 della l. n. 300/1970, per la repressione della condotta antisindacale, quanto, in particolare, all’interpretazione estensiva di taluna giurisprudenza, anzitutto della legittimazione ad agire168: ancora oggi, nonostante il dictum delle Sezioni Unite sulla definizione del carattere “nazionale” del sindacato cui appartengono gli organismi locali legittimati ex art. 28, l. n. 300/1970169, permane la questione della portata “sintomatica” della stipula del contratto collettivo nazionale, se costituisca soltanto un indice, seppur maggiormente rivelatore della rappresentatività sindacale a livello nazionale170, oppure criterio preponderante (se non esclusivo) di attestazione del requisito della “nazionalità” dell’associazione171. Come è parimenti oggetto di interpretazione estensiva la definizione di condotta antisindacale, che potenzialmente inerisce a qualsivoglia comportamento datoriale: in quanto detta definizione – anche secondo il più recente orientamento in materia – «non è analitica ma teleologica, poiché

167 Sul punto, P

EDRAZZOLI, Alternative italiane sulla partecipazione nel quadro europeo: la

cogestione, cit., 15. PEDRAZZOLI, Partecipazione, costituzione economica e art. 46 della

Costituzione. Chiose e distinzioni sul declino di un’idea, in RIDL, 2005, I, 440; SCHREGLE, La

partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nei paesi aderenti all’OIL, testo

integrale dell’Allocuzione pronunciata davanti al Sotto-Comitato Libro Verde del CES, 17 agosto 1976, in RIDL, 1977, I, 34.

168 Basti ricordare quell’orientamento secondo cui, l’onere della prova in ordine al possesso

del carattere “nazionale”, si reputava assolto quando l’associazione, come da disposizione statutaria, avesse lo scopo di proporsi stabilmente quale punto di aggregazione di strutture e di attività sindacali su tutto il territorio nazionale (Pret. Roma 3 maggio 1994, in Giur. lav. Lazio, 1994, 564; Pret. Milano 23 agosto 1993, in OGL, 1994, 70; Pret. Pavia 16 luglio 1993, in

D&L, 1994, 64; Pret. Milano 2 marzo 1993, in DPL, 1993, 1150; Pret. Milano 28 ottobre

1992, in D&L, 1992, 861).

169 Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2005, n. 28269, in RIDL, 2006, 4, II, 830, con nota di D E

ROSA.

170 Cass. 9 giugno 2009, n. 13240, in MGC, 2009, 6, 886. 171

Cass. 11 luglio 2008, n. 19275, in MGL, 2008, 1130; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1307, in

GC, 2007, 12, I, 2927, con nota di DE MOZZI; Cass. 23 marzo 2006, n. 6429, in MGL, 2006, 3; Trib. Forlì 2 luglio 2009, in DRI, 2009, 4, 1041, con nota di DE MOZZI; Trib. Roma 2 febbraio 2007, in Corriere del merito, 2007, 10, 1131, con nota di PETRELLA. In dottrina, PERSIANI,

Diritto sindacale, Padova, 2009, 75. Per una puntuale ricostruzione degli orientamenti in

materia, DE MOZZI, Sottoscrizione del Ccnl, titolarità dei diritti sindacali di cui al titolo III e

76 Italia-Germania, una comparazione dei livelli di competitività industriale

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individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario – né, comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale»172.