• Non ci sono risultati.

La risposta dell’Amministrazione Finanziaria

Capitolo II: La nuova disciplina del diritto di interpello

2.9 La risposta dell’Amministrazione Finanziaria

Il Decreto Legislativo 156 del 2015 ha introdotto importanti novità di carattere temporale in merito alla risposta dell’Amministrazione Finanziaria. In particolare, con il decreto, viene assicurata la perentorietà dei tempi di risposta e vengono determinati i nuovi termini di produzione del parere: entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente per gli interpelli ordinari, sia “puri” che “qualificatori”; entro 120 giorni per tutte le altre tipologie

di istanze126. Viene così adoperata dal legislatore una sostanziale riduzione dei

tempi che non viene determinata solamente dalla contrazione dei tempi di risposta ma soprattutto dall’introduzione del principio di perentorietà. Viene inoltre confermata la regola del silenzio assenzio, disciplina che viene estesa a

tutte le istanze di interpello127 e che garantisce al contribuente il rispetto del

principio di perentorietà della risposta dell’Amministrazione Finanziaria, come si legge dall’articolo 11, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente: “Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente”. Viene in ogni caso data libertà di rettifica del

parere da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia che questo sia stato espresso direttamente, sia che questo abbia avuto natura tacita. La disposizione di rettifica, contenuta nell’articolo 11, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente128, ha importanti conseguenze sugli effetti prodotti dal parere. La comunicazione di rettifica che integra o corregge quella precedente interrompe la produzione di effetti della prima risposta129. Il contribuente che al momento della ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza comportandosi in senso conforme al parere dell’Agenzia

126

Cfr. Art.11, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

127 Caratteristico, in precedenza, delle sole istanze di interpello ordinario. 128

Articolo 11, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente:“Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante”.

129

Lo statuto specifica che qualora sia reso un parere “rettificato” sfavorevole all’istante questo non potrà beneficiare degli effetti del primo parere per i comportamenti da lui posti in essere dopo la comunicazione della risposta rettificativa

54

resta confermata la regola della nullità degli eventuali atti impositivi o sanzionatori fondati sul diverso parere contenuto nella risposta rettificativa. Se il nuovo parere è stato notificato prima che l’istante abbia tenuto il comportamento prospettato l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del parere contenuto nella nuova risposta e disatteso dal contribuente, può recuperare le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza tuttavia, in omaggio al generale principio di tutela dell’affidamento, irrogare le sanzioni.

Un’importante novità dello Statuto consiste nella classificazione delle ipotesi in cui l’amministrazione provvede a dare pubblicità alle risposte fornite in sede di interpello. Come si legge dall’articolo 11, comma 6 dello Statuto dei diritti del

contribuente130 vi è la necessità di pubblicazione del parere quando: la medesima

questione o questioni analoghe sono presentate da un numero elevato di contribuenti; sia stata fornita l’interpretazione di norme di recente approvazione o di disposizioni per le quali manchino indicazioni ufficiali della stessa amministrazione; sulla questione oggetto dell’istanza l’amministrazione sia a conoscenza di comportamenti non uniformi da parte degli uffici; più in generale, in ogni altro caso in cui l’amministrazione ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. La decisione sulla pubblicazione è sempre in capo alla Direzione Centrale (per motivi di uniformità di interpretazione ed applicazione delle norme sul territorio), qualora le Direzioni regionali ritengano che la risposta potrebbe essere soggetta a pubblicità dovranno inoltrarla per la lavorazione alla Direzione Centrale. In alcun caso il requisito della pubblicità può sostituire la comunicazione diretta al contribuente istante.

Come in parte già osservato nei paragrafi precedenti sono state introdotte alcune importanti novità in materia di ammissibilità dell’istanza di interpello. Inevitabilmente queste modifiche hanno avuto importanti riflessi sulla facoltà

130

Articolo 11, comma 6 dello Statuto dei diritti del contribuente:” L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti”.

55

dell’Amministrazione Finanziaria di esprimere un giudizio di merito sul contenuto dell’istanza di interpello. L’articolo 5 del Decreto legislativo 156/2015 individua le ipotesi di inammissibilità dell’istanza: le istanze che sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della

fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere; le istanze che non sono

presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima; quando non ricorrono obiettive condizioni di incertezza; le istanze che reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un

parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi; le istanze

che vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600131, dell’interpello nuovi investimenti e degli interpelli

richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo132; le istanze che

vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a

conoscenza; quando il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono

carenti ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Pertanto, nei casi in cui sia evidenziato uno dei citati profili di inammissibilità, all'istanza del contribuente sarà fornita, nelle forme rituali,

131

In tal caso viene fatto espresso riferimento ad accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

132

Come da definizione dell’Agenzia delle Entrate: “L’interpello sui nuovi investimenti (introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 147/2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”) è un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali. Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un’istanza unitaria, quesiti riconducibili ad una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti- abuso), nonché presentare istanze dirette ad individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto. L’istanza d’interpello deve essere presentata alla Direzione Centrale Normativa - Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, al competente ufficio della Direzione Centrale Accertamento, e deve contenere la descrizione del business plan che può prevedere sia operazioni di asset deal e che di share

56

una risposta contenente i motivi di inammissibilità senza alcun riscontro nel

merito della questione, nemmeno a titolo di consulenza giuridica133.

Documenti correlati