Capitolo II: La nuova disciplina del diritto di interpello
2.6 Le nuove regole comuni alle istanze di interpello
La volontà del legislatore di omogeneizzare la disciplina degli interpelli ha reso possibile individuare alcuni aspetti comuni, sul piano procedimentale a tutte le tipologie di interpello, prescindendo dunque dalle particolarità previste con riguardo alle diverse forme previste dall’articolo 11 della Legge n.212/2000.
Partendo da un analisi dei commi 3 e seguenti del citato articolo 11, delle
disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto102 ed in parte degli aspetti
eminentemente procedurali del Provvedimento103 presenteremo le novità
operative comuni a tutte le istanze di interpello in seguito al riordino della disciplina. In attuazione del criterio direttivo della maggiore omogeneità della disciplina degli interpelli vengono previste regole comuni sui presupposti e i soggetti legittimati alla presentazione delle istanze, gli uffici competenti e le modalità di presentazione dell’istanza.
In primo luogo si osserva che l’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 156/2015 dispone in materia di “soggetti legittimati a presentare istanza di interpello”. Come si legge dal comma in esame: “Possono presentare istanza di interpello, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base
soggetti che non ne avrebbero diritto vantaggi ed agevolazioni che l’ordinamento accorda a determinate categorie reddituali. Più dettagliatamente l’operazione consiste nell’imputare il reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitai in capo ad un soggetto che risulta beneficiare di un trattamento tributario agevolato rispetto al normale e legittimo percettore del reddito.
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Decreto Legislativo 156/2015. 103
Il 4 gennaio 2016 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze validamente presentate a partire dalla predetta data.
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alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie”. Risulta chiaro come i soggetti
legittimati siano i contribuenti, anche non residenti, nonché “coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti” e coloro che rivestono il ruolo di sostituti e responsabili
d’imposta104
a condizioni, però, che l’istanza si riferisca a casi concreti e personali. Come osservato dalla Relazione Illustrativa al Decreto, tale condizione è espressione di un principio comune a tutte le tipologie di interpello, secondo cui questo deve essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera degli interessi del
soggetto istante105. Queste considerazioni generali valgono per tutte le istanze di
interpello caratterizzate da “difetto di personalità”. In tutti questi casi, salvo che l’istanza non venga regolarizzata attraverso la procedura tardiva, l’istanza non produce gli effetti tipici dell’interpello e l’Amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente l’impossibilità di acquisire le predette istanze, rappresentando eventualmente quale soggetto, nel caso concreto, è titolato alla
presentazione di un’istanza di interpello106
.
Il secondo aspetto da tenere in considerazione, per garantire una migliore uniformità della disciplina, è quello relativo alla competenza degli uffici predisposti a ricevere le istanze di interpello. Viene individuata la regola
generale secondo cui la competenza viene attribuita alle Direzioni Regionali,
salvo le deroghe contenute all’interno del Provvedimento. I motivi che hanno spinto il legislatore a questa importante novità, dal punto di vista operativo, sono principalmente due, il primo è strettamente legato al conseguimento di notevoli
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Per questioni attinenti l’applicazione dell’IVA, non sono legittimati a presentare istanze d’interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di questo tributo.
105 La Circolare n.9/E del 1° aprile 2016 chiarisce che “Ciò comporta che in caso di presentazione di istanze da parte di coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti e di coloro che rivestono il ruolo di sostituti e responsabili d’imposta, è sempre necessario che nell’istanza siano indicate le generalità delle parti cui si riferisce 24 il rapporto oggetto dell’interpello, anche per consentire una corretta parametrazione, nelle diverse sedi, degli effetti della risposta”.
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vantaggi in termini di economia della procedura, il secondo riguarda lo snellimento della procedura dovuto al fatto che le istanze possono essere
immediatamente istruite dal soggetto competente alla risposta107. Per
comprendere meglio la competenza attribuita alla Direzione regionale non possiamo prescindere da un’analisi del Provvedimento, secondo cui: “Le istanze
di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante; le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.” Secondo quanto disposto dal
provvedimento la competenza degli uffici è diversamente articolata a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia abbiano ad oggetto i tributi erariali o l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale. Per quanto attiene alle prime, infatti, l’interpello è presentato alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale, per quanto riguarda le seconde queste sono validamente presentate alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto
di interpello108. Quanto alle ipotesi di deroga della competenza della Direzione
regione vengono classificate fattispecie diverse: le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti non residenti, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che i medesimi soggetti assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in
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Come ampiamente dibattuto nel Capitolo I del seguente elaborato la presentazione alla Direzione Centrale per il tramite della Direzione regionale era prevista, in passato, per gli interpelli antielusivi di cui all’articolo 21, comma 9, della legge 413 del 1991 , mentre la presentazione alla Direzione Regionale per il tramite della Direzione provinciale territorialmente competente era prevista per le istanze di disapplicazione.
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materia di imposta sul valore aggiunto direttamente ai sensi dell’articolo 35 ter,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633109
ed i soggetti di più rilevante dimensione110 presentano le istanze o alla Direzione
Centrale Normativa con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali o alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare con riferimento alle istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n.
212111 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.
Un’ulteriore deroga alla generale competenza regionale per la trattazione delle istanze, a carattere transitorio, è stata stabilita dal Provvedimento per le istanze di interpello antiabuso presentate fino al 31 dicembre 2017, le quali sono
presentate alla Direzione centrale Normativa112.
Andando infine ad approfondire le modalità di presentazione dell’istanza, come ultimo strumento di razionalizzazione della disciplina, possiamo affermare che queste possono essere presentate secondo tre diverse modalità: consegna a mano; spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; per via
telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata113
. L'istanza di
interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti con le modalità di presentazione precedentemente elencate. È, inoltre, prevista una modalità di presentazione semplificata per le istanze presentate dai contribuenti non residenti che non si
109 Articolo 35 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:” I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema”.
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Coloro che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiore a cento milioni di euro con riferimento all’ultima dichiarazione presentata (articolo 27, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185).
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Viene fatto espresso riferimento alle ipotesi di interpello ordinario aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.
112 Cfr. Provvedimento n.27 del 4 gennaio 2016, p.2. 113
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avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato114, i quali possono
inoltrare l’istanza mediante la posta elettronica libera agli indirizzi dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (quesiti attribuiti al ramo Territorio) e dc.norm.interpello@agenziaentrate.it (quesiti attribuiti al ramo Entrate).