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La Svezia: tra accoglienza e respingimento

internazionale in vecchi e nuovi paesi dell’UE

1. La Svezia: tra accoglienza e respingimento

La Svezia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, pertanto ha adottato misure legislative tese a conferire particolare attenzione alla tutela e alle esigenze dei minori, soprattutto se sono non accompagnati. Tuttavia l’Aliens Act – la legge nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato – sottolinea che gli in- teressi dei minori possono essere perseguiti laddove non risultino in contrasto con l’interesse nazionale, che deve essere sempre volto alla gestione di una politica mi- gratoria regolamentata. Una norma quest’ultima che nonostante tutto non svilisce la primaria importanza riconosciuta al dovere sempre trovare la migliore soluzione per la condizione di un minore.

Per la richiesta di asilo, l’ordinamento svedese predispone che le istanze dei minori non accompagnati seguano lo stesso iter procedurale riservato agli adulti. Nel caso dei colloqui si applicano però tutte le protezioni necessarie per rispettare le esigenze dei minori, della loro età e del loro stato di salute (Aliens Act: capitolo 1 sezione 10). La legge svedese, quindi, riconosce ai minori il diritto a ricevere l’assistenza legale gratuita e di essere sostenuti e quindi assistiti da un interprete e da un tutore durante i colloqui con i funzionari del Migration Board35. Il tutore assegnato a ogni minore si

occupa anche dei rapporti con gli organismi statali competenti, con il legale che segue il minore nel corso della procedura, e per quanto attiene l’accoglienza si in- terfaccia con le amministrazioni comunali.

L’interprete viene garantito già al momento della registrazione; mentre il tutore è as- segnato successivamente, solo quando il minore stesso ne fa chiara richiesta al Mi- gration Board seguendo una specifica procedura. La scelta del tutore non è casuale, al contrario è di competenza dei Servizi Sociali del Comune dove risiede il minore, che teoricamente valutano ogni singola situazione per poi assegnare la figura tutoriale più consona a ciascun caso.

Per tutto il periodo di valutazione della domanda di registrazione, e quindi dove ne- cessario di richiesta di una forma di protezione internazionale, il minore non accom- pagnato ha diritto ad una diaria giornaliera, a ricevere assistenza medica e a potere studiare nella propria lingua di origine.

Va detto, che recentemente - dopo prolungate e insistenti pressioni avanzate dalle organizzazione del Terzo Settore e della società civile - la Svezia ha riconosciuto il diritto alla salute e allo studio anche a tutti quei minori stranieri non accompagnati e privi di qualsiasi forma di documentazione di riconoscimento. Si pensi, ad esempio, ai minori stranieri non accompagnati che non hanno fatto richiesta di asilo o che hanno ricevuto il diniego della domanda36.

In caso di ammissione della domanda il minore può vedersi riconosciuto una delle seguenti tre tipologie di protezione internazionale:

– Status di rifugiato

– Persona altrimenti bisognosa di protezione (Protezione sussidiaria) – Per circostanze particolari (Protezione umanitaria)

Nei primi due casi ottiene un permesso di soggiorno permanente della durata di 5 anni che fa da preludio alla richiesta della cittadinanza (è possibile infatti inoltrare la richiesta solo dopo la permanenza continuativa sul territorio svedese per un quin- quennio). La concessione della protezione per circostanze particolari dà invece diritto a un permesso di soggiorno temporaneo di 2 anni.

Al contrario, nel caso in cui la domanda di asilo venisse respinta il minore può pre- sentare ricorso direttamente al Migration Board, che può quindi rivedere il caso. Se però la richiesta non venisse accolta, la domanda di appello è inoltrata alla Migration

Court. Qualora anche la Migration Court rigettasse la domanda, il minore ha un’ul-

teriore possibilità: può infatti ricorrere nuovamente in appello presso il Migration

Court of Appeal.

Negli ultimi anni si sono registrati arrivi di minori non accompagnati in costante e progressivo aumento. Pertanto al fine di migliorare l’accoglienza, il Governo svedese ha deciso di rafforzare il ruolo e le responsabilità dei Comuni che dal 2006 sono i principali depositari della gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accom-

35 Il Migration Board è l’autorità amministrativa preposta a gestire le domande e l’inserimento dei richiedenti asilo. 36 Il 27 ottobre 2012 il Parlamento Svedese ha approvato il provvedimento che consente ai minori senza documenti di accedere alle strutture scolastiche a partire dal 1 luglio 2013. http://picum.org/en/news/bulletins/37452/#cat_25446.

pagnati. È per questo che il Migration Board ogni anno promuove l’intesa per nuovi accordi con i Comuni. L’esigenza fondamentale è quella di garantire ai minori stranieri non accompagnati un alloggio e degli interventi capaci di rispondere ai diritti rico- nosciuti dalle leggi internazionali e dall’ordinamento nazionale.

Il Rapporto Nazionale svedese sulle Politiche Migratorie evidenzia come nel 2010 per fare fronte alle esigenze dei numerosi minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio, il Governo abbia aumentato sia il numero degli uffici del Migration Board – passati da 4 a 9 – sia quello degli operatori dello stesso organo deputati – in accordo con i funzionari comunali – ad occuparsi dell’accoglienza dei minori37.

Per quanto concerne l’alloggio, i minori possono essere accolti in tre tipi di strutture diverse:

– le case residenziali (HVB housing); – la casa della gioventù (juvenile homes); – le famiglie affidatarie.

Le case residenziali sono attualmente circa 40038. L’80% è gestito da enti privati,

mentre il restante 20% direttamente dai Comuni. Il Governo svedese ha demandato alle Contee il controllo e la supervisione di tali strutture. Va tenuto presente, inoltre, che le dimensioni di questi alloggi sono molto ridotte: ospitano non più di 10-15 per- sone. Lo staff delle case residenziali di norma è composto da un direttore e 8-9 psi- cologi39.

Anche le case della gioventù sono gestite in parte da organizzazioni private e in parte dagli enti locali. Sono sotto la diretta supervisione dell’Ufficio Nazionale dell’Istituto di Sanità svedese (National Board of Institutional Care), in quanto si tratta di strutture riservate ai minori che necessitano di cure mediche specifiche. Attualmente, nelle 26 case della gioventù svedesi sono circa 1.300 i minori complessivamente ospitati40.

I Servizi Sociali possono decidere, alternativamente all’alloggio nelle case residenziali o della gioventù, di affidare il minore presso una famiglia. Si tratta in realtà della de- cisione che è presa nella maggioranza dei casi, così come dimostrano gli ultimi dati a disposizione.

37 European Migration Network (EMN), Annual Policy Report Sweden, 2010.

38 Consiglio d’Europa, Revised european social charter, 10th National Report on the implementation of the Revised European Social Charter submitted by the Government of Sweden, 2010.

39 European Migration Network (EMN), Policies on reception, return and integration arrangements for, and numbers

of, unaccompanied minors – an EU comparative study, National Report for Sweden, 2009.

Nel settore scolastico l’ordinamento svedese assicura che i minori – sebbene non siano obbligati ad andare a scuola – ricevano un livello di istruzione adeguato alla loro età. È il Comune di residenza del minore che ha la responsabilità di inserire cia- scun minore nel sistema scolastico e deve farlo entro un mese dalla presentazione dell’istanza di asilo. Inoltre, per favorire un migliore e più rapido inserimento nella società di accoglienza, è previsto che il minore richiedente asilo possa frequentare corsi intensivi di lingua svedese nel doposcuola.

In tema di ricongiungimento familiare va detto che il Migration Board è obbligato per legge a ricercare i genitori del minore per verificare l’eventualità di ricomporre l’unità familiare.

In merito all’accertamento dell’età, il Migration Board dispone l’esame della dentatura (X-Ray dentale) per certificare se il giovane che si dichiara minore abbia effettivamente meno di 21 anni. In Svezia, infatti, è stato fissato il limite di 21 anni per riconoscere a un richiedente i diritti per un minore, quindi nel caso specifico si innalza di tre anni la possibilità di accedere a una serie di diritti. Quindi sebbene si ritenga che il metodo utilizzato sia poco attendibile per comprendere se un individuo sia maggiorenne o minorenne (ossia se abbia più o meno di 18 anni), la stima rispetto al ventunesimo anno di età viene considerata come un modo per contenere i margini di errore. Inoltre, non di rado la Svezia prevede anche la possibilità di fare valutare l’accertamento dell’età da un secondo paese europeo.

TABELLA 1 DISTRIBUZIONE DEI MINORI E DEI GIOVANI STRANIERI (0-20 ANNI)