e dei minori vittime di tratta in Polonia
TABELLA 14 PRINCIPALI MOTIVAZIONI IDENTIFICATE O REGISTRATE PER L’ENTRATA DI UN MINORE NON ACCOMPAGNATO
Svezia Danimarca Olanda Polonia Italia
Protezione X X X X X Ricongiungimento familiare X X Motivi economici X X X X Diaspora Transito Tratta X Traffico clandestino X X Abbandono X
Legenda: X indica una delle motivazioni identificata o registrata dal singolo Stato per l’entrata di un minore non accompagnato
TABELLA 14 PRINCIPALI MOTIVAZIONI IDENTIFICATE O REGISTRATE PER L’ENTRATA DI UN MINORE NON ACCOMPAGNATO
Svezia Danimarca Olanda Polonia Italia
Intervista/ Documentazione X X X X X Parere di un medico X Esame orto panoramico X X X Esami radiologici X X X X X Parere psicologico
La figura del tutore
Sebbene i paesi esaminati abbiano recepito le Direttive europee in materia di pro- tezione internazionale nelle quali si prevede anche la nomina di un tutore che svolga anche la funzione di rappresentante legale del minore straniero non accompagnato richiedente asilo in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari, così come per tutelarne lo sviluppo psico-fisico, per quel che attiene le modalità attuative delle Di- rettive stesse si riscontrano sensibili differenze nelle diverse realtà nazionali89.
Lo schema seguente mette in evidenza proprio i diversi modelli di tutorship:
89 Art.19, Direttiva 2003/CE/9 (“Condizioni di Accoglienza”); Art. 30 Direttiva 2004/CE/83 (Direttiva “Qualifiche”); Art. 2 Direttiva 2005/CE/85 (Direttiva “Procedure”).
Rappresentanza specifica per la procedura di asilo
Struttura che fornisce il tutore legale Note Ente locale Terzo
settore
Ente istituzionale
Svezia X X
La scelta del tutore legale è di compe- tenza dei servizi sociali del Comune do- ve risiede il minore. Affianca il tutore un’assistente esperto che segue il mi- nore per tutto l’iter di valutazione della domanda di asilo.
Danimarca X X
Il tutore è indicato dalla Croce Rossa, sebbene formalmente la sua nomina spetti all’ente locale.
Olanda X
Il tutore è nominato da un ente no profit che per legge si occupa di tutelare i mi- nori stranieri non accompagnati richie- denti protezione internazionale e rifu- giati.
Polonia X X
Sono degli studenti di Clinica Legale a rappresentare legalmente i minori stra- nieri non accompagnati nel corso della procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale. La nomina è di competenza della Corte Distrettuale.
Italia X
Il tutore è di solito un funzionario dei servizi sociali comunali, ed è nominato dal Giudice Tutelare. Senza la nomina del tutore il minore non può presentare l’istanza di protezione internazionale.
Fonte: Schema ripreso dallo studio di France Terre d’Asile,
Come si può notare alcuni paesi come Svezia, Danimarca e Polonia hanno previsto un tutore dedicato per seguire la procedura di protezione internazionale. Inoltre, i paesi si differenziano anche per le strutture che forniscono i tutori: si va dall’ente locale (Svezia, ma anche l’Italia), alle organizzazioni no profit (Danimarca, Olanda), fino agli organismi istituzionali (Polonia).
Le organizzazioni a tutela del diritto di protezione internazionale evidenziano che il tutore legale dovrebbe possedere titoli e competenze specialistiche sia nel settore le- gislativo sia in campo socio-sanitario ed educativo. Da un punto di vista formale, però, solo la Danimarca e l’Olanda stabiliscono che il tutore debba essere in possesso di una qualifica specialistica.
Inoltre, un altro punto fondamentale sul quale i paesi analizzati differiscono riguarda la tempistica per la nomina del tutore. Non tutti, infatti, provvedono in tempi rapidi. In particolare in Polonia (così come in Italia) il minore deve attendere più di quanto stabilito per avere l’assegnazione di un rappresentante legale.
L’accoglienza
Il periodo di valutazione dell’istanza di protezione internazionale può durare poche settimane, così come diversi mesi a seconda del paese in cui la domanda viene pre- sentata. Durante questo variabile intervallo di tempo il minore straniero non accom- pagnato che chiede protezione internazionale ha diverse necessità legate alla vita quotidiana: oltre all’alloggio e alle prime necessità solitamente si può avere bisogno di cure mediche o di percorsi e strumenti per l’integrazione sociale (l’apprendimento della lingua, l’inserimento scolastico e l’avvio di percorsi formativi e professionaliz- zanti), o ancora per il disbrigo di una lunga serie di pratiche burocratico-legali. Da questo punto di vista i paesi analizzati garantiscono i servizi minimi di supporto, sep- pure con differenze spesso sostanziali.
Nonostante il principio del superiore interesse del minore, i vincoli sanciti dalla Con- venzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle Nazioni Unite- ratificata da tutti gli Stati Membri - e l’esigenza di pratiche comuni condivise, si riscontrano opzioni diverse soprattutto per quel che riguarda la sistemazione alloggiativa:
Centro accoglienza per minori Centro accoglienza per minori non accompagna ti richiedenti asilo Centro accoglienza per richiedenti asilo con adulti Affidamento in famiglia Orfanotrofio Note Svezia X X
I servizi sociali comunali stabiliscono se affidare il minore in famiglia oppure trasferirlo in centri specialistici. La ge- stione dei centri è affidata in gran parte ad organizzazioni private e in misura minore agli enti locali.
Danimarca X X
I centri di accoglienza sono gestiti dalla Croce Rossa. I minori richiedenti prote- zione internazionale possono risiedere anche in appartamenti privati se hanno l’opportunità di ricongiungersi a dei fa- miliari ristretti.
Olanda X
Dai 15 fino ai 18 anni possono alloggiare in uno dei quattro campus dedicati (Dra- chten, Baexem, Oude Pekela and Alme- lo), gestiti direttamente dal COA, l’agen- zia nazionale preposta all’accoglienza dei richiedenti asilo. Tra i 12 e i 17 anni possono essere ospitati in due tipologie di strutture: in strutture residenziali per un massimo di 12 minori (Small Resi- dential Groups – KWE) oppure in case famiglia (Small Residential Unit – KWG) per un massimo di 4 minori. Il COA su- pervisiona le strutture , mentre la ge- stione è delegata ad associazioni che si occupano di giovani. Sotto i 13 anni il NIDOS si occupa di inserire i minori in famiglie affidatarie.
Polonia X X
In tutto il territorio polacco risulta attiva una sola casa famiglia (a Varsavia) che si occupa anche dei minori stranieri non accompagnati, a prescindere dalla pos- sibilità che scelgano di presentare la do- manda di protezione internazionale.
Italia X
I minori stranieri non accompagnati ri- chiedenti protezione internazionale sono alloggiati in appartamenti, in case fami- glia o in centri di accoglienza. Le strut- ture sono gestite dal Sistema di Prote- zione per I Richiedenti Asilo (SPRAR), costituito dalla rete degli enti locali.
Fonte: Schema ripreso dallo studio di France Terre d’Asile,
Per quanto riguarda il rispetto del diritto di accesso all’istruzione, tutti i paesi analizzati sono impegnati nel favorire l’apprendimento della lingua locale. Le differenze emer- gono nella scelta del sistema utilizzato: la Danimarca punta esclusivamente su di un sistema privato, l’Olanda opta per un sistema misto pubblico-privato, mentre Svezia, Italia e Polonia preferiscono investire sul potenziamento dei servizi della scuola pub- blica, da un lato per facilitare una più veloce integrazione dei minori stranieri e dal- l’altro per non incorrere nel rischio di ghettizzazione dei minori stranieri stessi. Lo schema seguente aiuta a capire le principali differenze nei paesi esaminati:
Sistema privato Sistema misto pubblico- privato Sistema pubblico Note Svezia X
L’apprendimento dello svedese avviene durante il doposcuola, con la frequentazione di corsi inten- sivi.
Danimarca X
I minori non accompagnati richiedenti asilo fre- quentano scuole a loro riservate (asylum school). Tali scuole però oltre a non garantire l’equipara- zione con la scuola pubblica (non danno diritto a crediti formativi), spesso non seguono neppure il programma scolastico ufficiale. Inoltre, non di rado gli insegnanti sono danesi e non hanno alcuna co- noscenza delle lingue di provenienza dei minori.
Olanda X
L’accesso al sistema scolastico rimane molto com- plesso, dal momento che il minore non conosce l’olandese. Per tale motivo i minori stranieri ven- gono dapprima inseriti in strutture speciali per imparare la lingua locale e solo successivamente nella scuola pubblica.
Polonia X
Il Governo polacco solo dal 2009 ha esteso il di- ritto della gratuità della scuola secondaria anche ai minori non appartenenti all’Unione Europea. Per cercare di ridurre il gap formativo e aumentare le possibilità di apprendimento dei minori non ac- compagnati, il Governo ha potenziato il numero dei corsi di lingua polacca stanziando dei fondi specifici destinati alle scuole pubbliche che inten- dono assumere insegnanti stranieri, capaci di par- lare le principali lingue dei minori non accompa- gnati.
Italia X
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri av- viene nei modi e alle condizioni previsti per i mi- nori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
La detenzione
Il diritto internazionale e le organizzazioni umanitarie sottolineano che la detenzione minorile dovrebbe essere limitata, a maggiore ragione per i minori stranieri non ac- compagnati. A questo proposito nei paesi esaminati si riscontrano tre modelli diversi di comportamento: in Danimarca (così come in Italia) è proibita la detenzione di tutti i minori stranieri non accompagnati; in Polonia tale divieto vige per i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale; in Svezia si può ricorrere alla detenzione solo per motivate ed eccezionali ragioni; mentre in Olanda è possibile detenere i minori stranieri non accompagnati a prescindere se abbiano richiesto la protezione internazionale o meno. Lo schema a seguire riassume le varie modalità di ricorso alla detenzione:
Ricorso alla detenzione per i minori non accompagnati
Note
Sì No Solo in
casi eccezionali
Svezia X
L’Aliens Act prevede che i minori stranieri non accompagnati, in caso di assenza di qualcuno che possa esercitare la patria potestà, siano trattenuti solo per “motivate ragioni eccezionali”. La legge non specifica in questo caso quali siano le circostanze eccezionali che determinano il trattenimento del minore privo di tutore (Aliens Act, capitolo 10, sezione 3).
Danimarca X
Sebbene la legislazione nazionale proibisca la detenzione dei minori stranieri non accompagnati, non di rado questi vengono trattenuti per diversi giorni nel centro di detenzione per richie- denti asilo di Ellebaek, anziché essere trasferiti nei centri di ac- coglienza a loro dedicati.
Olanda X
Nel 2011 sono state introdotte nuove misure per limitare la de- tenzione dei minori stranieri non accompagnati. Nello specifico il ricorso alla detenzione è effettuato solo in casi estremi e mai per periodi prolungati. In particolare i minori stranieri non ac- compagnati sono trattenuti in centri detentivi nei seguenti casi: - se sospettati di aver commesso un crimine;
- quando viene stabilito il rimpatrio del minore nei 14 giorni seguenti la decisione finale;
- se il minore si è volontariamente allontanato dal centro di detenzione o non ha rispettato degli obblighi limitativi della sua libertà;
- se gli è stato negato l’ingresso alla frontiera o non si è riu- sciti ad accertarne l’identità.
Polonia X
Il governo polacco ha di recente modificato la legge sugli stra- nieri introducendo, tra le altre decisioni prese, il divieto di de- tenzione per i minori stranieri non accompagnati di età inferiore ai 13 anni.
Italia X
Nonostante la detenzione sia vietata, i ritardi nella procedura di accertamento anagrafico, possono determinare il tratteni- mento del minore straniero in centri per adulti oppure nei centri di espulsione e identificazione (CIE).
I rimpatri
Negli ultimi anni i paesi dell’Unione Europea hanno attuato programmi condivisi per rafforzare i percorsi di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati. Ufficial- mente nati per offrire una migliore tutela al minore una volta tornato in patria, questi programmi in realtà celano neanche troppo velatamente il desiderio dei paesi membri di fermare il reitero del viaggio migratorio del minore.
Ad eccezione dell’Italia che dà diritto al minore di rimanere fino alla maggiore età, in caso di respingimento della domanda di asilo i paesi analizzati prevedono il ritorno in patria del minore. In Olanda è entrata in vigore di recente (1 giugno 2013) una di- sposizione normativa che obbliga il rientro in patria dei minori stranieri non accom- pagnati aventi meno di 15 anni la cui domanda di asilo è stata respinta. In precedenza la legge concedeva la possibilità di permanere in Olanda fino alla maggiore età a tutti i minori cui non era stata accordata la protezione internazionale. Ad ogni modo il respingimento non è automatico. Ad esempio in Polonia è di solito concesso uno status di protezione diverso da quello internazionale per consentire la permanenza nel paese del minore fino alla maggiore età. In Svezia e Danimarca, se si accerta che in patria non esistono strutture ricettive adeguate o qualcuno che eserciti la patria potestà del minore, il rimpatrio è temporaneamente sospeso fino al compimento dei 18 anni.
Lo schema seguente sintetizza le diverse posizioni:
Rimpatrio a seguito del rigetto dell’istanza
Note
Sì No
Svezia X
In caso di assenza di strutture ricettive adeguate o qualcuno che eserciti la patria potestà del minore, il rimpatrio è tem- poraneamente sospeso fino al compimento dei 18 anni.
Danimarca X
In caso di assenza di strutture ricettive adeguate o qualcuno che eserciti la patria potestà del minore, il rimpatrio è tem- poraneamente sospeso fino al compimento dei 18 anni.
Olanda X
In caso di assenza di strutture ricettive adeguate o qualcuno che eserciti la patria potestà del minore, il rimpatrio è tem- poraneamente sospeso per i minori con meno di 15 anni.
Polonia X
È di solito concesso uno status di protezione diverso da quello internazionale per consentire la permanenza nel paese del minore fino alla maggiore età.
Italia X Al minore è rilasciato un permesso per circostanze eccezio-
nali oppure uno per minore età.