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TABELLA 1 DISTRIBUZIONE DEI MINORI E DEI GIOVANI STRANIERI (0-20 ANNI) PER STRUTTURA DI RICEZIONE (V.A) NEGLI ANNI 2005 E

internazionale in vecchi e nuovi paesi dell’UE

TABELLA 1 DISTRIBUZIONE DEI MINORI E DEI GIOVANI STRANIERI (0-20 ANNI) PER STRUTTURA DI RICEZIONE (V.A) NEGLI ANNI 2005 E

E VARIAZIONE PERCENTUALE 2005 2009 Differenziale % tra 2005 e 2009 In famiglia 15.350 17.050 11 Femmine 7.650 8.500 11 Maschi 7.700 8.550 11 Case residenziali 5.650 7.250 28 Femmine 2.650 2.700 2 Maschi 3.000 4.550 52

Casa della gioventù 1.200 1.300 8

Femmine 450 450 0

Maschi 750 850 13

Nel corso dei primi quattro mesi del 2013, gli accertamenti sull’età hanno riscontrato un’età diversa per il 12% dei richiedenti asilo dichiaratesi under 18 (le domande di asilo sono state 930 tra il 1° gennaio e il 1° maggio 2013)41.

Per i minori ai quali non è concesso lo status di rifugiato, la legge svedese dispone l’impossibilità del rimpatrio in mancanza di parenti o di un orfanotrofio che possa accogliere il minore nel paese di origine. Tale provvedimento è attuativo fino a quando il minore non compie 18 anni.

I recenti interventi in materia di rimpatrio evidenziano, al contrario, l’attuale preferenza - neanche troppo velata – che il Governo svedese ha per evitare la permanenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale a favore di un riaccompagno al paese di origine. A tal fine, quindi, con uno scopo soprattutto di contenimento delle permanenze dei minori stranieri non accompagnati ai quali non è stata rico- nosciuta nessuna forma di protezione, è stata istituita e inserita una nuova figura nel- l’unità del Migration Board, si tratta di un esperto del fenomeno dei minori, che si occupa appunto soprattutto dei rimpatri e della detenzione. Sempre per lo stesso scopo, è stato deciso un rafforzamento dei processi comunicativi del Migration Board: un modo per restringere le tempistiche e per assicurare un più sicuro e adeguato pro- cesso di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati e senza nessuna forma di protezione internazionale. In particolare le autorità svedesi sono impegnate nella realizzazione di un database per la raccolta e la catalogazione di informazioni utili a migliorare le valutazioni sulle condizioni in cui si troverebbe il minore una volta rimpatriato. A questo scopo nel gennaio 2011 lo Swedish Migration Board ha avviato un progetto in partenariato con altri tre paesi europei (Gran Bretagna, Olanda, Nor- vegia) per migliorare la cooperazione diretta tra paesi europei e paesi di origine dei minori richiedenti protezione internazionale. Il progetto- chiamato European Return Platform for Unaccompanied Minors (ERPUM) – intenderebbe sviluppare un modello di rientro organizzato non standardizzato, basato sulla valutazione delle specifiche circostanze individuali e volto a volere comprendere quale sia la soluzione più idonea tra il ricongiungimento familiare e la possibilità di essere inseriti presso altre strutture di accoglienza locali42.

Pertanto, una volta respinta la domanda di asilo, i minori sono incoraggiati a scegliere di tornare “volontariamente” nel proprio paese di origine. In realtà la differenza tra rimpatrio volontario e quello forzato non si basa su una reale scelta del minore, ma dipende dal tipo di autorità preposta a svolgere tale compito. Se il rimpatrio è volon- tario se ne occupa il Migration Board, se invece è un rimpatrio forzato è compito delle Forze dell’Ordine.

Per quel che concerne lo stato di detenzione, l’Aliens Act prevede che i minori stranieri non accompagnati, in caso di assenza di qualcuno che possa esercitare la patria po- testà, vengano trattenuti solo per “motivate ragioni eccezionali”43. La legge proibisce,

però, che il minore sia detenuto insieme ad adulti.

41 http://www.migrationsverket.se/info/7493.html.

42 Eurostat, Asylum applicants considered to be unaccompanied minors by citizenship, age and sex Annual data. 43 La legge non specifica in questo caso quali siano le circostanze eccezionali che determinano il trattenimento del

Se la domanda di asilo deve essere valutata da un altro Stato Membro dell’Unione Europea, ai sensi del Regolamento di Dublino, la Svezia come la maggior parte dei paesi europei prevede il trasferimento del minore. Se il minore intende appellarsi per non essere trasferito in un altro Stato deputato all’esame della sua domanda, può ricorrere in appello, ma l’assistenza legale non è più gratuita.

Secondo la normativa e negli auspici del Governo svedese il termine dei tre mesi per la valutazione della domanda di un minore non accompagnato dovrebbe essere pe- rentorio. Nella realtà a differenza di quanto sta recentemente avvenendo per gli adulti44- per i minori non accompagnati si è ben lontani dal conseguire questo ri-

sultato: lo Swedish Network of Refugee Support Groups sottolinea, infatti, che nella maggioranza dei casi le pratiche dei minori non accompagnati superano di gran lunga il limite temporale dei tre mesi45.

Il Governo svedese è molto attivo anche per trovare degli accordi con i paesi di origine dei minori non accompagnati, che – come accennato – stanno divenendo sempre più numerosi. In particolare la Svezia ha stabilito delle intense collaborazioni con l’Iraq (coinvolgendo il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali) e con l’Afghanistan (interessando la Commissione dei Diritti Umani) per facilitare il ritrovamento delle famiglie dei minori o quanto meno per riuscire a stabilire delle misure alternative per la sistemazione dei minori stranieri non accompagnati le cui domande di asilo sono state respinte. Nel 2011 le autorità svedesi sono andate personalmente due volte in Afghanistan (paese di provenienza di molti minori stranieri non accompagnati che arrivano in Svezia) proprio per discutere con le istituzioni governative locali e del terzo settore come attuare programmi di rimpatrio che tutelino meglio il minore46.

L’Afghanistan non è il solo paese dal quale arrivano in Svezia minori non accompagnati, storicamente il paese è stato raggiunto anche da somali e iraniani. Nell’ultimo biennio, però, la geografia degli arrivi è stata stravolta da alcuni recenti avvenimenti interna- zionali. In particolare la cosiddetta primavera araba nei paesi del Maghreb e la guerra civile in Siria hanno determinato l’incremento delle domande di asilo di minori non accompagnati (tutti di sesso maschile) provenienti da questi due contesti. Tra i paesi maghrebini si registra un forte aumento dei minori non accompagnati di nazionalità marocchina ed algerina. Per quanto riguarda la Siria va detto che i minori siriani non accompagnati che nel 2012 hanno presentato richiesta di asilo sono stati 120, a dispetto delle sole 20 istanze avanzate nel 2011. La tabella sottostante restituisce i dati delle prime tre nazionalità per domande di asilo presentate nell’ultimo quadriennio.

44 Secondo quanto riportato nell’Annual Policy Report 2011 pubblicato dall’European Migration Network (EMN), le domande di protezione internazionale analizzate dopo 3 mesi sono state il 47% del totale, a cinque mesi sono salite al 69%.

45 Anki Carlsson, Return of unaccompanied minors from a children’s rights perspective, Swedish Red Cross. Paper prepared for the Nordic Refugee Seminar –May, 2011.

TABELLA 2 DOMANDE DI ASILO PRESENTATE DA MINORI NON ACCOMPAGNATI