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La violazione del diritto alla non discriminazione

Capitolo 3 Il regime giuridico internazionale delle mutilazion

4. La violazione del diritto alla non discriminazione

Un altro diritto fondamentale che entra in gioco quando si parla di mutilazioni genitali femminili è il diritto di non discriminazione. La pratica mutilatoria nasce come strumento di controllo sul corpo, sulla vita e sulla sessualità della donna; denigra il suo status all’interno della società e la relega in una posizione di totale

Convenzione Americana sui Diritti Umani adottata dall’Organizzazione degli

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Stati Americani il 22 novembre 1969 a San José di Costarica ed entrata in vigore il 18 Luglio 1978.

Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani (noto come

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Protocollo di San Salvador) adottato dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani il 17 novembre 1988 ed entrato in vigore il 16 Novembre 1999.

subordinazione all’uomo, impedendole di partecipare attivamente alla vita sociale: costituisce una forma di discriminazione di genere assoluta.

Il principio di non discriminazione ha da sempre costituito un principio cardine nel sistema internazionale, riconosciuto e protetto in numerosi trattati internazionali . 104

Sin dalla Carta di San Francisco del 1945, le Nazioni Unite si sono prefissate come obiettivo quello “di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”. Allo stesso modo nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 è affermato all’articolo 2 che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enuncianti nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione[…]”.

Principio che è stato poi ripreso nei Patti internazionali sui diritti dell’uomo adottati nel 1966 dall’Assemblea Generale delle 105

Nazioni Unite, ma è con l’adozione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) che si specifica la definizione di discriminazione nei confronti delle donne, non più basato esclusivamente su una situazione di disuguaglianza, ma anche su un gioco di potere tra uomini e donne incentrato proprio sul diverso genere sessuale.

Sessualità e culture. Mutilazioni genitali femminili: risultati di una ricerca in

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contesti socio-sanitari a cura di Aldo Morrone e Alessandra Sannella; Confini

sociologici, FrancoAngeli Editore.

Il riferimento è al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e

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La Convenzione nasce con la volontà di garantire alle donne la possibilità di esprimere appieno il proprio potenziale e di esercitare tutti i diritti che si riconoscono agli uomini nello stesso identico modo, senza essere vittime di pregiudizi e stereotipi sessuali.

Si utilizza il termine “tutte le forme di discriminazione” proprio per far sì che l’eliminazione della discriminazione non avvenga solo in quelle forme più ovvie e scontate radicate nella società, ma anche in quelle forme più sottili che si nascondono nel quadro politico, economico, sociale e culturale.

E gli Stati devono farsi garanti nel verificare e nell’eliminare gli eventuali ostacoli che impediscono alle donne di essere trattate come meritano.

Durante la nona sessione del Comitato sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1990, venne adottata una Raccomandazione Generale sulla Circoncisione Femminile , 106

nella quale vi fu un riconoscimento delle MGF come violazione del diritto alla non discriminazione.

Il Comitato, preoccupato delle conseguenze dannose per la salute di donne e bambine, invitava gli Stati a prendere misure appropriate ed efficaci per sradicare la pratica della circoncisione femminile e di includere nelle loro politiche sanitarie nazionali strategie finalizzate a tale obiettivo, in modo tale da poter arrivare ad una progressiva eliminazione della pratica in ogni substrato sociale.

La Raccomandazione invoca l’aiuto non solo degli Stati ma anche di organizzazioni femminili a livello locale e nazionale, di politici, di capi religiosi e di esponenti del settore dei media e della cultura,

CEDAW, Raccomandazione Generale n.14: Circoncisione Femminile (Doc. A/

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affinché il loro contributo e la loro cooperazione unanime possa influenzare la visione della comunità a proposito delle MGF.

Un’atra Raccomandazione Generale adottata dal Comitato in materia di violenza contro le donne , evidenzia come la violenza di genere 107

intesa proprio come violenza esercitata sulle donne in quanto donne, sia una forma di discriminazione che inibisce la capacità delle stesse di godere dei diritti e delle libertà al pari degli uomini.

Il Comitato esprime inoltre la sua posizione riguardo pratiche tradizionali che risultano essere discriminatorie nei confronti del genere femminile tra cui le mutilazioni:“Gli atteggiamenti di tipo tradizionale, secondo i quali le donne sono considerate subordinate agli uomini o aventi ruoli stereotipati tramandano pratiche diffuse che comportano violenza o costrizione, come la violenza e gli abusi familiari, i matrimoni forzati, le morti per dote insufficiente, le aggressioni con acido e la circoncisione femminile. Tali pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come una forma di protezione o di controllo delle donne. L’effetto di tale violenza sull’integrità fisica e mentale delle donne è quello di privarle del pari godimento, esercizio e conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Mentre la presente osservazione tratta principalmente della violenza effettiva o minacciata, le conseguenze implicite di tali forme di violenza di genere aiutano a mantenere le donne in ruoli subordinati e contribuiscono alla scarsa partecipazione politica e al loro inferiore livello di istruzione, qualificazione ed opportunità di lavoro”.

Il Comitato anche con questa Raccomandazione auspica l’aiuto concreto degli Stati nell’individuare strumenti giuridici di protezione,

CEDAW, Raccomandazione Generale n.19: La violenza contro le donne (Doc.A/

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nell’adottare legislazioni ad hoc, nel promuovere programmi preventivi di informazione e di istruzione rivolti al pubblico per cambiare gli atteggiamenti relativi ai ruoli e alle condizioni delle donne e per eliminare le varie forme di violenza che esse sono costrette a subire, incluse le mutilazioni genitali femminili.

A livello europeo, invece, la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (CEDU) sancisce all’articolo 14 il divieto di discriminazione con l’enunciato: “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche […]”.

Oltre alla CEDU, altri trattati dell’ordinamento comunitario hanno affermato il principio di non discriminazione.

5. La violazione del divieto di tortura e di

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