• Non ci sono risultati.

La violazione dei diritti dei bambini

Capitolo 3 Il regime giuridico internazionale delle mutilazion

7. La violazione dei diritti dei bambini

Come si è detto in precedenza, le pratiche mutilatorie vengono eseguite soprattutto su bambine di età inferiore ai diciotto anni, pertanto minorenni: questo porta a classificare le MGF come violazione dei diritti dei bambini.

I minori sono titolari di tutti i diritti riconosciuti all’individuo ma allo stesso tempo sono meritevoli di una tutela maggiore rispetto a quella attribuita agli adulti dovuta alla loro particolare vulnerabilità e al bisogno di peculiari attenzioni.

L’essere un individuo più indifeso, rende il bambino facilmente esposto ad abusi o violenze, privo di quella maturità necessaria a prendere decisioni autonomamente o opporsi a decisioni altrui.

Risoluzione 61/143, Assemblea Generale, Nazioni Unite; 19 Dicembre 2006

I trattati che si occupano dei minori sono parecchi ma quello a cui si fa essenzialmente riferimento è la Convenzione sui Diritti del Fanciullo adottata a New York nel 1989. 120

Ratificata da tutti i Paesi del mondo ad accezione degli Stati Uniti d’America e della Somalia, questa Convenzione rappresenta un punto fermo per la tutela dei diritti dei bambini a livello globale.

I primi principi fondamentali che troviamo nella Convenzione, e che ne costituiscono la base, sono gli articoli 2 e 3, riguardanti rispettivamente il principio di non discriminazione e l’interesse superiore dei bambini.

Secondo il principio di non discriminazione, ogni Stato parte deve garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine, nell’ambito della sua giurisdizione, il godimento di tutti i diritti senza alcuna discriminazione basata sul sesso, razza, lingua, religione o altro. L’articolo 3 sancisce invece il dovere da parte delle istituzioni pubbliche o private, tribunali e autorità amministrative, di tenere in considerazione l’interesse dei bambini ogni qual volta prendano decisioni nei loro confronti.

In virtù di quest’ultimo principio, assume particolare rilevanza la questione delle mutilazioni genitali femminili che sono praticate su bambine per volontà dei genitori, di familiari o membri della comunità di appartenenza, convinti che quello sia “l’interesse superiore” delle loro figlie, agendo quasi sempre contro la loro volontà, senza chiedere il parere alle dirette interessate. Così facendo viene violato un altro diritto fondamentale individuato nell’articolo 12 della Convenzione, ovvero il diritto di ogni bambino ad esprimere liberamente la sua opinione.

Convenzione sui Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle

120

Nazioni Unite con la risoluzione 44/25 il 20 Novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 Settembre 1990.

L’articolo afferma: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.”

I restanti articoli della Convenzione riprendono tutti i diritti fondamentali enunciati a livello internazionale, traslati sulla sfera della tutela dell’infanzia.

In particolare, assumono rilevanza per la tematica delle mutilazioni genitali femminili, il diritto alla vita sancito nell’articolo 6 che enuncia: “gli Stati riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”; l’articolo 19 in materia di tutela contro la violenza: “Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che abbia il suo affidamento”; o ancora l’articolo 37 sul divieto di tortura: “Gli Stati vigilano affinché: nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti […]”.

In riferimento al diritto alla salute abbiamo già citato precedentemente l’articolo 24, il quale oltre a riconoscere il diritto di ogni bambino a godere del miglior stato di salute possibile, specifica l’onere degli Stati di adoperarsi con ogni mezzo per l’abolizione delle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

La Convenzione sul Fanciullo prevede un meccanismo di controllo mediante l’opera del Comitato sui diritti del fanciullo a cui le Parti si impegnano a predisporre periodicamente dei rapporti sulle misure nazionali adottate in applicazione delle norme previste dalla carta. Il Comitato poi, sulla base dei rapporti ricevuti dagli Stati, trasmette ogni due anni all’Assemblea Generale dell’ONU osservazioni conclusive . 121

Tra le numerose osservazioni adottate da questo organo, consideriamo quella emessa in seguito ad un report presentato dal 122

Togo , nella quale il Comitato ha espresso sconcerto riguardo alle 123

pratiche tradizionali dannose per i bambini, in particolar modo riguardo alle mutilazioni genitali femminili che nonostante gli sforzi della comunità internazionale continuano ad essere diffuse in molte aeree del mondo.

Il Comitato, in un suo commento del 2003 , ha sottolineato ancora 124

una volta il compito degli Stati di proteggere ragazzi e bambini da tutte quelle pratiche tradizionali dannose come i matrimoni precoci e forzati e le mutilazioni genitali femminili.

Tutti casi in cui l’opinione del minore non viene minimamente presa in considerazione e i membri della famiglia agiscono nel rispetto di antiche tradizioni per l’onore della famiglia.

Un altro diritto che viene indirettamente violato nel momento in cui si va a mutilare una bambina, è il suo diritto all’istruzione,

Maria Clara Maffei, La tutela internazionale dei diritti del bambino da “La

121

tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi”; Giuffrè Editore. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Togo;

122

CRC/C/15 Add.83.

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the

123

Convention, Addendum Togo; CRC/C/3 Add.42.

General Comment no.4 (2003): Adolescent health and development in the

124

context of the Convention on the Rights of the Child, Committee on the Rights of

ampiamente riconosciuto dagli articoli 28 e 29 della Convenzione sul bambino.

Le conseguenze fisiche e traumatiche dell’intervento, sono infatti annoverate tra le principali cause di assenteismo e abbandono scolastico nei Paesi dediti alla pratica.

Inoltre, il fatto che le bambine dopo la mutilazione siano considerate ormai donne adulte a tutti gli effetti, membri della comunità, le rende pronte alla vita coniugale; pertanto proseguire il percorso di studi e di educazione è inutile.

Un altro documento che possiamo citare sulla condizione femminile nell’infanzia è una risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1997 intitolata “Le bambine”. 125

In tale risoluzione si evince la forte preoccupazione che l’Assemblea Generale avverte nei confronti delle bambine e della loro condizione “perché continuano ad essere vittime silenziose e invisibili di violenza, abusi e sfruttamento, e perché alcuni ordinamenti giuridici non affrontano in modo adeguato la vulnerabilità delle bambine […]”.

Aggiungendo il dato di fatto che le bambine continuano a essere oggetto di discriminazione anche nell’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria fisica e mentale e che “spesso vengono sottoposte a varie forme di sfruttamento culturale, sociale, sessuale ed economico, nonché alla violenza e a pratiche dannose quali l’incesto, il matrimonio precoce, l’infanticidio delle femmine, la selezione prenatale del sesso del nascituro e le mutilazioni genitali femminili.” Un ultimo accenno merita uno strumento legislativo regionale riguardante la tutela dell’infanzia: la Carta Africana sui diritti e il

Risoluzione 52/106 Assemblea Generale, Nazioni Unite.

benessere del fanciullo adottata dall’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) ad Addis Abeba nel 1990.

Il riferimento alla pratica mutilatoria è evidente nell’articolo 21 che obbliga gli Stati a prendere le misure necessarie per abolire le pratiche consuetudinarie, culturali e sociali dannose per il benessere, la normale crescita e lo sviluppo di bambine e bambini, soprattutto quelle pregiudizievoli per la salute e che mostrano una componente discriminatoria sulla base del sesso.

È opportuno sottolineare che l’approccio critico utilizzato nell’analisi degli articoli di Convenzioni e delle raccomandazioni generali adottati dai vari organi, è improntato su quelli che sono standard prettamente occidentali che mettono in luce gli aspetti più negativi e privativi della pratica delle mutilazioni genitali femminili a maggior ragione perché toccano individui sensibili come i bambini.

Allo stesso tempo però, quando si tratta di argomenti così delicati e complessi, è di fondamentale importanza tenere in considerazione anche la posizione dei soggetti agenti e in particolar modo dei genitori delle bambine mutilate. Si potrebbe, infatti, cadere facilmente nell’erronea convinzione che i genitori che permettono che le loro figlie subiscano l’operazione siano inadatti o incompetenti nello svolgimento degli obblighi parentali, finendo per dipingerli come carnefici.

Loro agiscono, invece, nell’esclusivo interesse delle loro figlie, nella convinzione che quella per quanto dolorosa possa essere, è la strada necessaria da cui passare per ottenere futuri benefici sociali ed economici.

Ancora una volta, l’unica soluzione che potrebbe portare ad un superamento di tali convinzioni secolari, risiede nell’educazione e nell’istruzione.

Documenti correlati