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3. Dal simbolismo al simbolo in senso stretto: norme

3.9 La laicità scolastica

In passato, un problema circa il rispetto del principio di neutralità è stato posto da parte degli alunni per la propaganda politica, con una serie di circolari ministeriali che, a partire dalla metà degli anni ’20 e negli anni ’30, ne introdussero ripetutamente il divieto anche a carico degli alunni e studenti, proibendo la distribuzione di volantini e l’affissione di manifesti all’interno delle scuole164.

Le medesime prescrizioni sono state estese alla propaganda confessionale dal Ministro dell’Educazione del Fronte Popolare Jean Zay nel 1937, vietando ogni forma di proselitismo all’interno delle scuole165.

164 Si tratta in particolare di tre circolari, emanate rispettivamente nel 1925, nel ’34 e nel ’36, con le quali si imponeva il divieto del «porto di insegne politiche, la distribuzione dei volantini, opuscoli, sia all’interno che all’esterno dell’istituto, e in generale ogni manifestazione di carattere politico. La giurisprudenza ed i regolamenti prevedono l’espulsione dall’istituto di ogni alunno che non si conformi a tali disposizioni» (circolare del 12 aprile 1934). A proposito degli alunni, la circolare del 31 dicembre 1936 (c. d. Jean Zay) disponeva in particolare che fosse loro dato «un avvertimento collettivo e solenne (…). Ogni infrazione specifica ed ingiustificata sarà punita con l’espulsione immediata da tutti gli istituti del luogo ove sarà stata compiuta. Nei casi più gravi, questa espulsione potrà estendersi a tutti gli istituti di istruzione pubblica (…). Le scuole devono restare l’asilo inviolabile ove le controversie degli uomini non devono entrare».

J. BOUSSINESQ (avec M. BRISACIER et E. PUOLAT), La laϊcité française.

Mémento Juridique, Paris, Editions du Seuil, 1994, p. 77 ss.

165 «La mia circolare del 31 dicembre 1936 ha attirato l’attenzione dell’amministrazione e dei capi d’istituto sulla necessità di mantenere l’insegnamento pubblico di tutti gradi al riparo dalla propaganda politica. Va da sé che le medesime prescrizioni si applicano alla propaganda confessionale.

L’istruzione pubblica è laica. Nessuna forma di proselitismo sarà ammessa negli istituti. Vi chiedo di vigilare con una ferma determinazione» (circolare Jean Zay del 14 maggio 1937, in J. BOUSSINESQ, La laϊcité… cit., p. 80.

Successivamente, una circolare del 28 aprile del 1970, pur ribadendo il divieto dei volantini, dei manifesti e della discussione pubblica su temi di propaganda all’interno delle scuole, introduce nuove disposizioni sul diritto degli alunni e studenti all’informazione, tese a « leur permettre progressivament la recherche de l’information objective et la pratique de la tolérance, conditions nécessaries à l’èducation du citoyen» («permettere loro progressivamente la ricerca dell’informazione oggettiva e la pratica della tolleranza, condizione necessaria all’educazione del cittadino), aprendo la scuola pubblica alla società e alla conoscenza approfondita di tematiche culturali, filosofiche , politiche e sociali166.

Un decreto del 30 agosto del 1985 (Chevénement), indica espressamente tra i diritti e doveri di ciascun membro della comunità ecclesiastica « 1° le respect des principes de laϊcité et de pluralisme;

2° le devoir de tolérance et de respect d’atrui dans sa personalità et dans convictions» («1° il rispetto dei principi di laicità e pluralismo;

166 «L’informazione relativa alle questioni di attualità è data agli alunni (…) attraverso l’associazione socio-educativa che raggruppa gli alunni dell’istituto. Essa concerne, tra l’altro, i problemi politici che devono essere trattati nell’ambito degli spazi riservati agli studenti, conformemente alle disposizioni che ne regolamentano le attività. Si ricorda che l’educazione non può più limitarsi all’istruzione mediante l’acquisizione delle conoscenze. Essa comporta altresì un coinvolgimento nell’attività intellettuale, manuale, sportiva, un apprendimento della libertà e della responsabilità. Alcune di queste attività possono essere l’informazione culturale, filosofica e religiosa, economica e sociale, politica e civica. La vita scolastica non deve tendere ad isolare i liceali dalla società nella quale sono chiamati a vivere, ma a consentire loro progressivamente la ricerca dell’informazione obiettiva e la pratica della tolleranza, condizioni necessarie all’educazione del cittadino». (circolare 28 aprile 1970, J. BOUSSINESQ, La laϊcité…cit., p. 80-81.

2°il dovere della tolleranza e il rispetto delle altrui personalità e delle altrui convinzioni)167.

Nel 1989 vengono assunte due importanti iniziative legislative: la prima è la legge di orientamento sull’educazione del 10 luglio 1989 (c. d. legge Jospin) la quale, riafferma la libertà dì informazione e di espressione degli alunni nella scuola; la seconda è la legge del 2 agosto 1989 sulle condizioni di soggiorno ed ingresso degli stranieri in Francia, che vieta, da parte di soggetti pubblici e privati, ogni comportamento discriminatorio.

In particolare, proprio questi ultimi due provvedimenti legislativi hanno fornito la base del parere del Consiglio di Stato del 27 novembre 1989, recependo una concezione aperta del principio di neutralità dell’istruzione pubblica.

L’affermazione del carattere laico dello Statao (art. 2, Cost.

del 1958) e dell’insegnamento pubblico (preambolo, Cost. 1946; art. L 141-1 code de l’éducation), sul principio di separazione tra Stato e società civile: esso, pertanto, vale per coloro che rappresentano direttamente l’amministrazione pubblica, i quali sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni, ad una posizione di assoluta imparzialità e neutralità nei confronti delle convinzioni personali dei cittadini a tutela della loro libertà di coscienza.

167 J. BOUSSINESQ, La laϊcité… cit., p. 65-66.

Un siffatto obbligo non è previsto invece per gli utenti del servizio pubblico ed in particolare per gli alunni della scuola pubblica:

l’applicazione del principio di laicità-neutralità non ha mai avuto lo stesso contenuto, dato che la scuola è tenuta a rispettare la personalità nonché la libertà di coscienza dell’alunno.

Tali principi sono stati affermati dal legislatore e non certo dal Consiglio di Stato nel suo parere del 1989, che si è limitato ad applicarli soltanto alla fattispecie del velo islamico. Il rispetto del principio di laicità-neutralità impone al singolo alunno, l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere le esigenze del servizio ed ostacolarne la migliore fruizione da parte degli altri alunni.

L’effetto immediato della nuova legge è l’estensione agli alunni delle scuole pubbliche di quel dovere di «devoir de stricte neutralité», richiesto fino ad oggi soltanto agli insegnanti e ai dipendenti pubblici.

Significativo al riguardo è quanto prevede la circolare applicativa (c. d. circulaire Fillon), la quale, pur asserendo che la legge non incide sulle regole applicabili agli agenti di pubblico servizio, precisa che il dovere di stretta neutralità cui quest’ultimi sono soggetti comporta per essi anche il divieto di portare ogni «signe d’appartenance religieuse, même discret».

Da ciò si evince che la legge in esame non si limita a porre dei limiti alla libertà religiosa, bensì introduce una lesione di una libertà fondamentale, quella di espressione, e incide in senso restrittivo sul regime di laicità della scuola pubblica: oggetto del divieto non è più il mero abuso di segni religiosi, ma la manifestazione nello spazio pubblico dell’appartenenza religiosa in quanto tale, di cui l’uso di un determinato segno o capo d’abbigliamento diventa mera occasione o pretesto.

Da questo punto di vista la legge prefigura una violazione del principio di laicità istituzionale168: non in senso confessionista, come favor riservato ad una religione rispetto alle altre, ma all’opposto, in senso laicista, come atteggiamento di pregiudiziale disfavore riservato alla religione rispetto ad ogni altra credenza o convinzione filosofica.

168 Paradossalmente proprio la legge che realizza nel suo contenuto la massima espressione del ritorno al una laϊcité de combat, ostile al fattore religioso, apre le porte del sistema educativo francese ad una laϊcité plurielle, liberando le scuole private sotto contratto con lo Stato da ogni precedente vincolo preclusivo. La legge recente e la circolare applicativa hanno travolto anche il parere del Consiglio di Stato del 1989, che aveva prefigurato limiti all’uso dei segni religiosi nelle scuole sulla base di principi generali, per sé applicabili anche al settore delle scuole private sotto contratto. La conseguenza sul sistema è il superamento della rigida concezione di laicità che ha la sua origine nella tradizione repubblicana, intesa come chiusura dell’ordinamento al fattore religioso.

F. GASPARD, F. KHOSROWKHAVAR, Le voile et la République, La Découverte, Paris, 1995.

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