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Le misure sommarie antecedenti al giudizio di separazione

2. Strumenti a garanzia dei provvedimenti patrimoniali

2.1. Le misure sommarie antecedenti al giudizio di separazione

Anzitutto, tra le misure che vengono in considerazione in un contesto familiare non ancora in crisi si registra, tra le altre, una tipologia di sequestro, disciplinata dal terzo comma dell’art. 146 c.c., il quale prevede che “Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il

sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.”.

Si tratta di un sequestro che interviene prima di un’eventuale pronuncia di separazione personale e va a punire l’allontanamento senza giusta causa di uno dei coniugi dalla residenza familiare, che rappresenta di fatto il presupposto sotteso alla fattispecie.

11 Parte della dottrina, ritenendo che gli strumenti approntati dall’art. 3, comma due,

l. n. 219 del 2012, abbiano reso uniforme la disciplina delle garanzie a favore di tutti i figli, in virtù del principio dell’unicità dello status, ha ipotizzato che la disciplina speciale precedente, in particolare il contenuto degli artt. 156 c.c. e 8 della l. n.898 del 1970, debba ritenersi implicitamente abrogata o quanto meno limitata ai soli rapporti orizzontali tra coniugi separati o divorziati; in tal senso, v. In questo senso v. U. GIACOMELLI, Le garanzie dell’adempimento degli obblighi

economici, cit., 224; A. GRAZIOSI, Una nuova novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzi al Tribunale ordinario, in Fam e dir., 2013, 278,

il quale tuttavia rileva che <<gli artt. 156 cod. civ. e 8 l. div., in quanto norme speciali, non possono essere stati abrogati da una norma generale sopravvenuta qual è l’art. 3 l. n. 219 del 2012>>; della stessa opinione M. VELLETTI, Il

novellato articolo 38 disp. att. c.c., cit., 646, la quale, tuttavia, afferma che l’art. 3 l.

219/2012 debba considerarsi una <<norma speciale successiva, come tale applicabile in luogo delle precedenti>>. Contra e cioè nel senso di reputare la vecchia disciplina ancora in vigore con riguardo ai figli di genitori coniugati G. DE MARZO, Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati

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Pur essendo uno strumento scarsamente utilizzato nella prassi, in dottrina si è dibattuto a lungo circa la finalità e la natura dell’istituto in esame; mentre si è concordi nel rinvenire la finalità del sequestro ivi contemplato nella garanzia all’adempimento degli obblighi

contributivi della famiglia e dei doveri economici nei confronti dei figli, la dottrina è divisa, invece, per quanto attiene alla natura dello stesso, tra chi ne ha riconosciuto la qualifica di una misura cautelare, con le conseguenti implicazioni processuali, legate all’applicabilità degli artt. 669 bis e segg. c.p.c.12, e chi, sulle orme di

un’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità edita, ritiene che esso configuri una misura sui generis con “funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l’allontanamento ingiustificato del coniuge”13, cui far ricorso al fine di coartare la volontà del coniuge allontanatosi senza giusta causa, prima dell’instaurazione di un procedimento di separazione14.

Un ulteriore strumento operante al di fuori della crisi familiare si rinviene nel secondo comma dell’art. 316 bis c.c., aggiunto con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, in cui si riproduce di fatto il contenuto del vecchio articolo 148 c.c., in virtù del quale “In caso di

inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in

12 L’indirizzo dottrinale che ne riconosce la natura cautelare sembra essere quello

predominante, v. M.PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, in Il codice civile

Commentario, SCHLESINGER (fondato da), BUSNELLI (diretto da), Milano,

2012, p.253; A.IACOBONI, I provvedimenti cautelari in materia di famiglia, di

stato e di capacità delle persone, I procedimenti cautelari, diretto da CARRATTA,

Bologna, 2013, 1304; M.ACONE, La tutela dei crediti di mantenimento, Napoli ,1985, p. 20; F.CARPI, Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel

nuovo diritto di famiglia, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1978, p. 213 ss.; A.

GRAZIOSI, I processi di separazione e divorzio, cit., p. 283, il quale basa in particolare la sua tesi sul rapporto di strumentalità, tipico di ogni provvedimento di condanna, <<Il fatto che il sequestro appaia preordinato ad assicurare

l’adempimento di diritti di credito il cui esatto ammontare dovrà essere determinato nell’ambito di un futuro giudizio a cognizione piena, fa pensare che si tratti di una misura di tipo cautelare.>>.

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Cfr., Cass., 29 novembre 1985, n. 5948, in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1681 ss. A tal riguardo, si registra un mutamento di indirizzo in seno alla Suprema Corte, la quale, con una sentenza del 2 febbraio 2012, n. 1518, in Dir. fam. e per., 3, 2012, p. 1048, si è espressa a favore dell’identità sistematica del sequestro ex art. 146 c.c. con quello di cui all’ art. 156 c.c., del quale ha affermato la natura cautelare.

14 In tal senso, v. C.PADALINO, La tutela sommaria e cautelare nel diritto di

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proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.”.

In primo luogo, occorre segnalare che con il nuovo articolo 316 bis c.c. si è fortunatamente superata quell’odiosa criticità, presente nella formulazione originaria della norma, introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, costituita dal riferimento letterale ai “coniugi”, circostanza che comportava inevitabilmente l’esclusione dall’operatività dell’istituto dei figli nati fuori dal matrimonio15

; nonostante l’indirizzo giurisprudenziale si fosse mostrato sempre più incline al superamento di questa ingiustificata disparità di

trattamento16, con il decreto del 2013 si è sostituito il riferimento ai “coniugi” con quello ai “genitori”, allo scopo dichiarato di estendere anche ai figli naturali lo strumento di tutela privilegiata ivi

disciplinato.

Per quanto riguarda la natura del decreto di condanna in esame, la dottrina e la giurisprudenza17 concordano nel ritenere che si tratti di un provvedimento sommario di natura non cautelare, difettando dei requisiti di strumentalità ad un successivo ed eventuale giudizio di merito, e di provvisorietà, essendo idoneo al passaggio in giudicato, sia pure rebus sic stantibus, al pari del decreto ingiuntivo non opposto;

15 A supporto di questa interpretazione si poneva anche la collocazione codicistica

della norma, all’interno del capo IV dedicato ai diritti e dovere nascenti dal matrimonio.

16 Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa con s. 23 marzo 1995, n. 3402, in

Fam. Dir., 1995, 452, con nota di CATTANEO, Il contributo dei nonni al mantenimento dei nipoti, in favore di un’interpretazione “costituzionalmente

orientata” finalizzata ad evitare la lesione dei parametri costituzionali della ragionevolezza e dell’uguaglianza tra figli “legittimi” e “naturali”, alla luce anche del precedente articolo 261 c.c., abrogato con il d.lgs. 154/2013, che estendeva al genitore che aveva effettuato il riconoscimento tutti i diritti e doveri nei confronti dei figli; v. Trib. Salerno, 11 ottobre 2008, in Fam. e dir., 2009, 513ss, con nota di LAI, Filiazione naturale e ordine di distrazione dei redditi dell’obbligato al

mantenimento; Trib. Roma, 13 dicembre 1993, in Dir. Fam., 1994, 1059; Trib. Messina, 10 maggio 1991, in Giust. Civ., 1992, I, 2899; Trib. min. Venezia 27 novembre 1986, in Giust. merito, 1989, p. 639ss.

17 Cfr., A.PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 597;

C.PADALINO, Strumenti di tutela del credito di mantenimento dei figli e del

coniuge, in PADALINO (a cura di), La tutela sommaria e camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile, cit., 71; in giurisprudenza, v. Trib. Prato, 22

novembre 2011, in www.altalex.com; Trib. Lamezia Terme, 1 febbraio 2011, in www.dejure.it.

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una sorta di decreto ingiuntivo atipico a contraddittorio anticipato, in quanto il pieno contraddittorio si instaura soltanto a seguito

dell’eventuale opposizione che apre una causa ordinaria, con tendenziale applicabilità degli articoli 648-649 c.p.c., relativi rispettivamente all’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione, e alla sospensione di tal esecuzione provvisoria.

In presenza, dunque, di un inadempimento degli obblighi di

mantenimento nei confronti dei figli18, chiunque vi abbia interesse può depositare un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di

residenza del convenuto o, in alternativa, del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita19

, col quale richiedere una distrazione di una quota del reddito del genitore obbligato, in virtù del fine primario, attuativo del principio di responsabilità genitoriale20, consistente nella tutela delle spese necessarie per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli.

Sentito l’inadempiente ed assunte le opportune informazioni, il decreto eventualmente disposto dal Presidente del Tribunale

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Sul punto, è interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 9 maggio 2013, n. 11020, in http://juriswiki.it/provvedimenti/sentenza-corte- di-cassazione-sez-civile-i-11020-2013-it , la quale ha confermato il proprio

orientamento in materia, dichiarando che l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimi, ma perdura, immutato, fino a quando il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, oppure che abbia colpevolmente rifiutato senza valide ragioni un’opportunità che gli consenta l’inserimento nel mercato del lavoro; nello stesso senso, v. Cassazione civile, sez. I, sentenza del 01/02/2016, n. 1858, in

Responsabilità Civile e Previdenza,c2016, 4, 1351

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Si riscontrano esempi d’applicazione di tale forma di tutela anticipata anche da parte dei tribunali minorili, v. Trib. per i minorenni di Catania, decreto 23 maggio 2008, in www.avvocatidifamiglia.net, <<In tema di famiglia di fatto e nell'ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio", in caso di accertato inadempimento di uno dei genitori, il tribunale per i minorenni può applicare, in via diretta e non analogica, le disposizioni relative all'ordine di pagamento diretto da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato (art. 148, comma 2, cod. civ.). Tale possibilità deve ritenersi corollario del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio naturale, a seguito dell'interruzione della

convivenza tra i genitori, con conseguente attribuzione della competenza in capo al giudice che ha "contestualmente" emesso le disposizioni in ordine al suo

affidamento, alla determinazione dell'assegno e quant'altro ritenuto opportuno per il suo sostentamento, istruzione ed educazione>>.

20 In tal senso, v. Trib. per i minorenni di Bari, decreto 1 luglio 2009, in Famiglia e

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costituisce titolo esecutivo, che deve essere notificato a tutti gli interessati, nonchè al terzo debitore, i quali dispongono di un termine di venti giorni per proporre opposizione nelle forme del rito monitorio (artt. 645 ss c.p.c.).

Infine, laddove non vi sia alcuna opposizione, il decreto diviene immediatamente definitivo, pur essendo soggetto a revoca o modifica ai sensi del quinto comma dell’art. 316 bis c.c., con le forme del processo ordinario; tuttavia, la misura anticipatoria dovrà cedere il passo di fronte ad un eventuale ricorso per separazione, nel qual caso, qualora penda il giudizio d’opposizione al decreto, esso dovrà essere riunito al procedimento di separazione stesso.

2.2. MISURE COERCITIVE DURANTE LA FASE

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