2. La stagione della “restaurazione”, ovvero quando il problema è la “questione giustizia” 23
2.3. Un governo “ad personam” 42
2.3.1. Le politiche anticorruzione dei Governi di centro-destra 47
Durante la lunga parentesi del Governo di centro-destra (interrotta per un biennio, 2006-2008, dal secondo Governo Prodi), vengono varate delle riforme miranti in particolare a riformare il settore pubblica amministrazione e degli appalti pubblici. 4 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=262 5 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=23 6 http://leg16.camera.it/561?appro=668#paragrafo3121
Proseguendo con quell’opera di semplificazione, razionalizzazione e trasparenza avviata un decennio prima, le riforme in questione mirano, al contempo, a condurre la macchina amministrativa dello Stato verso un modello che tra le finalità perseguite, contempla, per la prima volta, anche la lotta alla corruzione, in osservanza del più ampio principio di buona andamento e imparzialità previsti dall’articolo 97 della Costituzione, che ingloba ora anche la dimensione dell’integrità e dell’etica pubblica.7
Durante il II Governo Berlusconi, viene varata la legge 3/2003 che, in seguito soprattutto alle pressioni di livello internazionale (Convenzione ONU 2003), ha rappresentato un primo riferimento di natura normativa alla prevenzione della corruzione, istituendo all’art. 1 l’Alto commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione. L’istituzione di un organismo che si occupa della prevenzione,
arriva con diversi anni di ritardo rispetto anche alle raccomandazioni che erano state avanzate in questo senso, dalle Commissioni di studio istituite negli anni 90 (si veda paragrafo 2.2).
L’articolo 1 della legge n.3, colloca l’organismo in questione alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio, rimandando però all’adozione di un successivo regolamento l’individuazione delle funzioni, nonché la composizione dello stesso. Il comma 4, individua una serie di criteri e principi attraverso i quali, l’Alto commissario dovrebbe svolgere le sue funzioni: trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa e alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio e di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.
Tali principi rappresentano la base e i criteri-guida di quelle funzioni che sarebbero saranno delineate dal D.P.R. 258/2004, modificato poi dal d.p.r. 236/2006: in particolare, in base all’art. 2 del D.P.R del 2004, il commissario può disporre indagini di iniziativa propria o per fatti denunciati o su richiesta motivata delle amministrazioni, per accertare casi e cause di corruzione e di fenomeni di illegalità nella p.a.;; «elaborazioni di analisi e studi sulla congruità del quadro normativo e sulle misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e fronteggiare(…) i fenomeni» e «monitoraggio su procedure contrattuali e di
7
Sul punto, si veda il primo rapporto al Parlamento, Servizio anticorruzione trasparenza SAeT. Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione, Roma, febbraio 2009, p.13
spesa»;; denunciare alle autorità giudiziarie fatti di reato, mentre alla Corte dei conti, casi di danno erariale. Quanto alla composizione, il regolamento (art.1) individua fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti militari e amministrativi di prima fascia, la figura dell’Alto Commissario che resta in carica cinque anni, con la possibilità di rinnovare una volta sola la nomina.8
Nel 2005 si da’ il via ad un’opera di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, che rappresentano il nucleo principale della legge n.82, che introduce il Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Con la legge 82/2005, infatti, l’intento del legislatore è, da un lato quello di permettere un’evoluzione dei diritti del cittadino puntando dunque sull’utilizzo delle c.d. ICT, quale strumento privilegiato per realizzare obiettivi di trasparenza, accesso e partecipazione, migliorando così il rapporto degli stessi con la pubblica amministrazione;; dall’altra, proiettare le pubbliche amministrazioni verso una digitalizzazione non tanto “strutturale”, attraverso la mera introduzione di tecnologie più avanzate, ma soprattutto di procedure, procedimenti e servizi, fornendo alle stesse strumenti per una gestione informatica dell’intera attività amministrativa e, realizzando così obiettivi di semplificazione, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione pubblica.
Sempre del 2005, l’approvazione di un’altra importante riforma nell’ambito della PA., dal significativo impatto in materia di trasparenza: la legge n. 15/2005, di riforma della legge 241/1990, svolge una funzione di «riaffermazione simbolica della volontà di proseguire(..) ad aprire maggiormente(..) all’instaurazione di rapporti sempre più equilibrati tra le amministrazioni pubbliche e i loro utenti»;;9 ovvero nella prospettiva e ragione di esistere delle legge in questione, c’è proprio quello di favorire un rapporto più trasparente e comunicativo tra la P.A. e il cittadino, facendo riferimento ai principi dell’ordinamento comunitario presenti nella Carta dei Diritti dell’Unione Europea.
Tra le novità più significative della legge n.15 troviamo, quelle contenute nell’art. 1, dove da un lato l’azione amministrativa viene, infatti, guidata dai «principi dell’ordinamento comunitario», e dall’altra l’applicabilità e l’utilizzo di
8
D.p.r 6 ottobre 2004, n. 258
http://ssai.interno.it/download/allegati1/acl_dpr6ottobre2004,n.258.pdf
9
Indagine nazionale sullo stato di attuazione della legge n.150/2000, Dipartimento della Funzione Pubblica per l’efficienza delle Amministrazioni, anno 2002, p. 124
strumenti di diritto privato alle attività di carattere non autoritativo, superando dunque la vecchia concezione di una Pubblica amministrazione autoritaria;; l’art. 3, che contempla l’uso di strumenti telematici sia nei rapporti interni che in quelli esterni;; l’art. 15 che riconosce il Diritto di accesso, come principio generale dell’azione della P.A., con l’intento di favorire partecipazione, trasparenza e imparzialità.
Nel 2005, a seguito ad una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nel 2003 nei confronti dell’Italia10, viene emanata la legge n.62, recante “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza alla Comunità europea”, con la quale si delega il Governo in
carica ad adottare decreti legislativi contenenti norme per dare attuazione ad una serie di direttive, fra le quali, la 17/2004 e 18/2004, in materia di appalti e contratti pubblici.
Così, con il D.lgs. 163/2006, si emana il Codice dei contratti pubblici che rappresenta il primo tentativo di raccogliere in un testo unico tutte quelle disposizioni emanate, fino a quel momento, in materia di appalti pubblici, servizi e forniture.
Il contenuto del codice riparte dalla legge Merloni 109/1994, ovvero da alcune modifiche necessarie, in seguito alle indicazioni comunitarie e della Corte di giustizia, con lo scopo di uniformare i diritti degli Stati membri in materia;; in particolare, in questo senso, sono state riadattate a quelle indicazioni le norme contenute nella seconda parte, titolo I, del codice, che recepiscono le direttive sopra richiamate, per esempio, per quanto riguarda le disposizioni relative ai criteri di selezione delle offerte, e di verifica di quelle anormalmente basse.
Fra gli aspetti più importanti figurano nella prima parte: i principi elencati nell’art. 2, che indica, fra gli altri, la trasparenza, non discriminazione, concorrenza, pubblicità, economicità, efficacia, quali principi-guida dell’affidamento e dell’esecuzione;; l’art. 6 che rinnova la figura e il ruolo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che opera con indipendenza funzionale, di giudizio e autonomia organizzativa, vigilando sull’applicazione delle norme in materia,
10 Si tratta della procedura di infrazione n.2110/2003, con la quale si chiamavano in causa l’art. 44, legge 724/1994 e art. 6
l. 537/1993, nelle parti in cui si consentiva alle p.a. di rinnovare un contratto pubblico al medesimo contraente, senza effettuare una nuova gara pubblica. In questo senso, l’art. 23 della legge 62/2005 allo scopo di porre fine a tale procedura, ha soppresso la facoltà in questione. Successivamente, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ribadito questo assunto.
ovvero sul rispetto dei principi di cui all’art.2, potendo, in caso di anomalie, segnalare al Governo e al Parlamento, esercitando poteri sanzionatori, e disponendo eventuali ispezioni, anche su richiesta motivata;; l’art. 7, sull’Osservatorio dei contratti pubblici, che opera nell’ambito dell’Autorità, con compiti che vanno dalla raccolta e elaborazione di dati informativi concernenti contratti pubblici, a obblighi di pubblicità circa l’elaborazione dei programmi triennali dei lavori pubblici, predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, e l’elenco dei contratti pubblici affidati, nonché di promozione e garanzia dell’accesso generalizzato alle informazioni.
Nel 2008, il d.l. n. 212, all’art. 68 comma 6 lett. a), dispone la soppressione dell’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, poiché di fatto, da «organo ispettivo e di controllo», quale avrebbe dovuto essere, si rivela per lo più un «organo di analisi del fenomeno corruzione» (Mattarella – Pelissero 2013, p.80). Così, il d.p.c.m del 2008, assegna tale funzione al Dipartimento della Funzione pubblica, designato dalla legge 116/2009, (con la quale si provvedeva tra l’altro a ratificare la Convenzione ONU 2003 contro la corruzione), come Autorità nazionale anticorruzione che opera con autonomia e indipendenza, costituendo poi nell’ambito dello stesso Dipartimento, il SAeT, Servizio anticorruzione trasparenza.
L’istituzione del SAeT, come si legge nel I° Rapporto del Servizio anticorruzione e trasparenza, «è preordinata al monitoraggio dello sviluppo del principio di trasparenza nel pubblica amministrazione, allo scopo di valutare gli esiti in ordine alla prevenzione e alla lotta alle forme di illecito interno (…)»;; nel Rapporto in questione, la tematica della prevenzione alla lotta dell’illegalità nella pubblica amministrazione viene infatti collegata in maniera esplicita a quella della trasparenza dell’attività amministrativa, concepita, in questo senso, quale «antidoto potente»11.
L’intento del legislatore è quello di incentivare il controllo sociale sui comportamenti etici dei pubblici dipendenti, attraverso esposti e segnalazioni all’istituto, il quale, in questo senso, svolge un’attività di coordinamento e monitoraggio «dei principali fenomeni di ostacolo allo sviluppo del principio di
11
Primo rapporto al Parlamento, Servizio anticorruzione trasparenza SAeT. Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione, Roma, febbraio 2009, p.13
trasparenza, e di riproduzione di forme di illecito interno»12.
Il SAeT, come evidenziato nel Rapporto, mantiene finalità e obbiettivi dell’Alto commissario, valorizzandone l’esperienza passata e agendo con autonomia funzionale.
Allo stesso tempo, anche i compiti non differiscono dal precedente organismo, focalizzandosi prevalentemente su analisi, studio e indagine;; mentre le principali differenze si riscontrano in relazione al personale impiegato, infrastrutture e risorse finanziarie, che subiscono, rispetto all’esperienza passata, una contrazione.13
Nel 2009, il d.lgs. 150, conosciuto come “riforma Brunetta”, dal nome dell’allora titolare del Dicastero per la pubblica amministrazione e innovazione, istituisce all’art. 13 la CIVIT, “Commissione per la valutazione, trasparenza e
integrità delle pubbliche amministrazioni”, un organo collegiale «che opera in
posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia».
Tra i compiti più importanti del nuovo organismo, figura alla lettera d) comma 5, quello di favorire, nella p.a. «la cultura della trasparenza anche
attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione», in collaborazione
con il Dipartimento della funzione pubblica, che continua ad operare in qualità di Autorità nazionale anticorruzione.
L’istituzione della CIVIT fa parte di una riforma più ampia che ha riguarda ancora una volta la pubblica amministrazione, sintomo di un processo di revisione e riorganizzazione della stessa, che ancora non aveva raggiunto, dagli anni novanta, una certa stabilità.
Il decreto, in attuazione della legge 15/2009 “in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ridisegna ancora una volta struttura finalità e competenze della
macchina amministrativa dello Stato, adottando una visione tipicamente “manageriale” della P.A., collegando al tema della trasparenza quello dell’efficacia, efficienza e della produttività del lavoro pubblico, concetti, (in particolare i primi due), non del tutto estranei alla P.a., dal momento che già gli “impianti” normativi degli anni ’90, li contemplavano (basti pensare al contenuto dell’art. 1 della legge 241/90), senza contare poi, che gli stessi, si trovano riassunti in quel principio di
12
Sul punto, si veda Ivi pp. 17-18
buon andamento contemplato nell’art. 97 della Costituzione.
La finalità della riforma, come si legge nell’art.2 è quella di valutare «le
strutture e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni(…)al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio», evidenziando dunque l’importanza della cultura del risultato e della qualità, attraverso «un ciclo di gestione delle performance» basato sulla definizione e l’assegnazione degli
obiettivi, programmati su base triennale in un documento denominato Piano delle performance, che un’amministrazione intende raggiungere, collegando gli stessi all’allocazione delle risorse e attivando un meccanismo di supervisione, nonché la «misurazione e la valutazione delle performance» e l’utilizzo di incentivi economici e di carriera quali, «sistemi premianti» secondo criteri che valorizzano il merito.
Tra i soggetti chiamati a misurare e valutare i risultati di gestione, figurano, in particolare: all’articolo 14, l’Organismo indipendente di valutazione (OIV), che opera in ogni amministrazione in qualità di servizio di controllo interno, con compiti di monitoraggio rispetto al sistema di valutazione predisposto, e garanzia circa il corretto funzionamento di quel sistema, segnalando eventuali anomalie alla CIVIT e agli organi interni di governo;; all’articolo 13, la stessa CIVIT, con il generale compito di «indirizzare, coordinare e sovrintendere l’esercizio indipendente delle
funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi di valutazione».
La valutazione delle performance passa anche, e soprattutto, da un nuovo modo di concepire il principio di trasparenza che, in questa riforma del 2009, viene intesa in un’accezione «totale», attraverso la pubblicizzazione delle informazioni sui risultati e sulle modalità di gestione, ovvero un controllo anch’esso inteso in termini estensivi, coinvolgendo e incentivando in questo senso il ruolo della società civile14. L’articolo 11, infatti , professa un’«accessibilità totale» che prescinda «dalla legittimità dell’interesse del richiedente»15 e che chiede alle amministrazioni di pubblicare sui propri siti web le informazioni relative a «ogni
aspetto dell’organizzazione», così che «il controllo sulla qualità dell’azione
amministrativa, non sarà di solo appannaggio (..) degli organi di controllo esterno ed interno, ma anche dalla pubblica opinione»16
14
Cucciniello, Nasi, Saporito “Osservatorio sul cambiamento delle amministrazioni pubbliche (OCAP). Trasparenza nel settore pubblico: quale divario tra il dichiarato e il desiderato?”, White paper 1/2012, vedi pp. 32-38
15
Ibidem
Il comma 2 dell’articolo 11 dispone l’adozione, da parte delle amministrazioni, di un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, mirante a garantire un livello adeguato di trasparenza, ovvero «la legalità e lo sviluppo dell’integrità», e per il quale il comma 8, dispone la sua pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.
La trasparenza “pubblicizzata”, così come intesa nella “riforma Brunetta”, mette in evidenza, implicitamente, l’importanza dell’uso delle c.d ICT, (Information and Communication Technology) «come vettore di trasparenza»17, confermando quell’opera di l’informatizzazione e digitalizzazione della P.A., alla quale in particolare il CAD del 2005, aveva dato un formale riconoscimento.
Infine, non bisogna dimenticare che, fra le riforme varate dai governi di centro-destra, figura quella che nel 2012 diventerà il primo intervento organico in materia di corruzione, ovvero, la legge Severino.
Il Ddl n. 2156, detta infatti norme in materia di “prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. All’analisi del Ddl
in questione si rinvia al capitolo IV, dedicato alla legge 190/2012.
Qui di seguito, si propone una tabella contenente una sintesi delle principali riforme esaminate sopra, che hanno caratterizzato il panorama legislativo italiano dal periodo immediatamente successivo Tangentopoli, fino alla proposta nel 2010, del Ddl anti-corruzione, suddivise per esecutivi, area d’intervento, ovvero gli effetti prodotti, in particolare se gli interventi in questione hanno mitigato il rischio corruzione o al contrario agevolato il fenomeno.
Governo Area d’intervento Effetto anti- corruzione Effetto potenzialmente
pro- corruzione Giugno 1992- aprile 1993 I Governo Amato D.lgs. n. 29/1993 Razionalizzazione e riorganizzazione P.a.;; disciplina pubblico impiego
Semplifica e riorganizza la macchina
amministrativa;; introduce controllo di gestione sui risultati;; promuove la trasparenza con l’istituzione degli U.R.P.
17 Ivi, p. 32
Decreto Conso
Depenalizzazione finanziamento illecito ai partiti, con effetto retroattivo.
Mai entrato in vigore.
Aprile 1993- maggio 1994 Governo Ciampi
D.lgs. n.546/1993 modifiche d.lgs. 29/1993 in materia di pubblico impiego
Introduce, all’art. 58-bis, i Codici di
comportamento, che disciplinano l’etica dei dipendenti pubblici l. n. 515/1993 Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni Camera e Senato
Duplice effetto: a) limita le spese elettorali;;
b) l’art. 15 depenalizza finanziamento illecito, trasformando le sanzioni in semplici illeciti amministrativi Legge costituzionale n. 3/1993 modifica art. 68 Costituzione sulle immunità parlamentari Autorizzazione a procedere non più necessaria per
sottoporre parlamentari a procedimento penale Legge quadro n.109/1994 c.d.“Merloni”, in materia di lavori pubblici
Dispone delle regole nel settore dei lavori
pubblici, che producono dei riflessi sulle occasioni di corruzione, limitando l’illegalità. Maggio 1994- gennaio 1995 I Governo Berlusconi “Decreto Biondi” 13 luglio 1994, c.d. “salvaladri”
Vieta custodia cautelare in carcere per i reati contro la P.a. e quelli finanziari. Decreto ritirato
D.l. n. 564/1994 Concordato fiscale
Condono fiscale nei confronti delle imprese Coinvolte nel sistema di corruzione. D.l. n. 452/1994 disposizioni in materia di accertamento, contenzioso, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti»
dell’amministrazione finanziaria
Decaduto per mancata
conversione Maggio 1996- ottobre 1998 I Governo Prodi Istituzione Commissione parlamentare anti- corruzione e Comitato di studio
Studiare il fenomeno corruzione e proporre possibili soluzioni per arginare il problema
L. n. 59/1997 c.d. Bassanini L. n. 127/1997 c.d. Bassanini- bis Decentramento competenze e funzioni Stato- regione- enti locali;; semplificazione procedure L. n. 2/1997 contribuzione volontaria ai partiti politici o movimenti
4 per mille imposta sul reddito destinato ai partiti. Reintroduce finanziamento pubblico Legge n. 234/1997 Modifiche codice penale Modifica art. 323 c.p.
reato abuso d’ufficio
L. n. 267/1997 modifiche codice di procedura penale
Modifica art. 513, dichiarazioni rese dall’imputato indagini e udienza preliminare. Modifica dichiarata incostituzionale dalla Corte Ottobre 1998- dicembre 1999 I Governo D’Alema Legge cost. n.2/1999 Modifica art. 111 Costituzione
Inserisce il principio del giusto processo. Di fatto “costituzionalizza” la modifica all’art. 513 c.p.p., di cui sopra.
L. n. 165/1998, c.d. Simeone- Saraceni, modifiche codice di procedura penale
Modifica art. 656 c.p.p. sospende ordine di carcerazione per pene brevi d. lgs. n. 51/1998 “pacchetto Carotti” Istituzione giudice unico
Dilata i tempi della giustizia, introducendo una nuova fase di giudizio all’art. 415- bis c.p.p., Aprile 2000- giugno 2001 II Governo Amato D.l. n. 340/2000 semplificazione amm.va e delegificazione e d.lgs. n. 74/2000 reati tributari
Nuove disposizioni su
società di capitali, e su reati fiscali, innalzamento soglie di punibilità e declassamento della sottofatturazione da reato a “dichiarazione infedele” L. n. 300/2000 Ratifica Atti internazionali Ratifica Convenzione europea di lotta contro la corruzione 1997, e della Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri (1997)
L. n. 97/2001 Norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare nei confronti dipendenti pubblici.
D.lgs. n. 231/2001 responsabilità amministrativa persone giuridiche società, associazioni Giugno 2001- aprile 2005 II Governo Berlusconi L. n. 367/2001 rogatorie e assistenza giudiziaria
Inutilizzabilità in sede
processuale, documenti forniti da giudici stranieri, se non autenticati o originali
Legge delega
366/2001 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi
D.lgs. 61/2002
depenalizzazione falso in bilancio
L. 248/2002 c.d. “Cirami”. Modifiche codice di procedura penale
Introduce tra i casi di rimessione dei processi in altra sede, il “legittimo sospetto”
L. n. 3/2003 Disposizioni in materia di P.a.
Istituzione Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella P.a.
L. n. 140/2003 “Lodo Maccanico- Schifani”
Sospensione processi
penali a carico delle 4 alte cariche dello Stato, fino cessazione incarico. Disposizione dichiarata incostituzionale nel 2004 L. 134/2003 modifiche codice penale Sospensione
dibattimento per un periodo di 45 giorni, per valutare se patteggiare la pena Aprile 2005- maggio 2006 III Governo Berlusconi L. n. 251/2005 “ex Cirielli”. Modifiche codice penale
Art. 157 c.p. riduce i
termini di prescrizione, producendo come esito la cancellazione di migliaia di processi
L. delega n. 150/2005 “Legge Castelli” Riforma ordinamento giudiziario Il successivo d.lgs. 109/2006, sembra limitare l’indipendenza del potere giudiziario.
D.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici
Raggruppa in unico testo tutte le disposizioni in materia di appalti e contratti, introducendo modifiche che limitano fortemente le occasioni di corruzione in questo ambito.
Aprile 2006- gennaio 2008 II Governo Prodi L. n. 241/2006 Concessione di indulto
L’indulto, riduce di 3 anni le pene per i reati commessi fino al 6 maggio 2006, fra i quali, corruzione, corruzione giudiziaria concussione, peculato, falso in bilancio, reati contro la P.a. Maggio 2008- novembre 2011 IV Governo Berlusconi L. n. 164/2008 Lodo Alfano Ripropone la
sospensione dei processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato. Dichiarata incostituzionale nel 2009 D.l. n. 212/2008 D.p.c.m. 2008 L. n.133/2008
Il primo, sopprime l’Alto Commissario, di cui alla L. 3/2003, il secondo conferisce le funzioni di questo al Dipartimento della funzione pubblica, il terzo istituisce il SAeT, che opera nell’ambito del Dipartimento L. n. 116/2009 Ratifica Convenzione Onu, contro la corruzione
Designa il Dipartimento della funzione pubblica, quale Autorità anti- corruzione D.lgs. 150/2009 “Riforma Brunetta” in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, efficienza e trasparenza delle P.a. Istituisce la
Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della P.A. CIVIT L. n. 51/2010 Legittimo impedimento
Impedimento per il
Presidente del Consiglio a comparire in udienza. Dichiarata in parte