Capitolo V - Le Valutazioni ANAC sulla legge 190 e sui decreti attuativi
1.4. Segue: Le difficoltà sull’attuazione del decreto Trasparenza 174
190 e dal successivo decreto attuativo, il d.lgs. 33/2013, rispetto a questo nuovo quadro normativo, l’Autorità ha continuato a esercitare quelle funzioni di indirizzo che le erano state conferite dal d.lgs. 150/2009, ma con un potenziamento, ora, delle funzioni di vigilanza e controllo circa il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, in virtù di quella funzione di prevenzione della corruzione, rispetto alla quale la trasparenza risulta essere strumentale.
In questo senso, allora, l’Autorità, vista «l’immediatezza dell’approvazione della legge» ha dettato alcune linee guida, con lo scopo di «accentuare… il coordinamento tra le misure di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza», anche razionalizzando, come si è già visto sopra, «gli oneri amministrativi nell’attuazione delle norme da parte di amministrazioni e enti» (Ivi, p.46).
È questa allora la logica che sta alla base della delibera n.50/2013, con la quale si è messo in evidenza lo stretto collegamento tra i programmi triennali sulla trasparenza, i PTPC e i Piani delle performance, ovvero la necessità «di identificare in un unico soggetto, le funzioni del RPC e di Responsabile della trasparenza».
Anche in questo caso, allora, l’Autorità ha ritenuto necessario avviare un’attività di vigilanza su come i diretti destinatari delle nuove disposizioni hanno provveduto ad implementarle, attività questa, strumentale ad interventi di supporto da parte dell’Autorità, nonché all’eventuale «assunzione di provvedimenti ad hoc per l’adeguamento dei siti istituzionali alle nuove disposizioni» e per accertare le responsabilità in caso di inadempimenti. Mentre, nei confronti delle società
partecipate delle PA, sono state intraprese attività di indirizzo e controllo, in quanto anch’esse destinatarie dei nuovi indirizzi in materia di trasparenza.
Per quanto riguarda l’attività di consulenza, l’Autorità, anche in questo caso, ha rilevato un consistente flusso di richieste interpretative riguardanti diversi aspetti disciplinati dal d.lgs. 33/2013, individuando tre possibili cause: problemi ad adottare una normativa di tipo uniforme ad amministrazioni ed enti molto diversi fra loro, nonché all’estensione degli obblighi alle società partecipate;; difficoltà interpretative, come quelle riguardo alla differenza tra accesso civico e diritto d’accesso;; «”oscurità” del testo normativo, e ridondanze ancora presenti in numerosi obblighi di pubblicazione vigenti» (Ivi, p.47).
Delle 1544 richieste di chiarimento pervenute all’Autorità, 574, il 37%, hanno riguardato proprio la trasparenza, di cui ben il 74% quesiti, e il 26% segnalazioni.
La stragrande maggioranza dei quesiti, 335, ovvero il 79%, si riferiva proprio a dubbi interpretativi sul d.lgs. 33/2013, riguardo tre aspetti in particolare, rispetto ai quali l’Autorità, ancora una volta, ha dato risposta mediante lo strumento delle delibere.
Un primo aspetto ha riguardato la pubblicazione dei dati4 relativi agli organi di indirizzo politico (art. 14), ovvero, il 37% di quei 335 quesiti, per i quali l’Autorità ha chiarito i dubbi con la delibera n. 65/2013, con la quale ha precisato che non sono solo quelle amministrazioni pubbliche, così come previsto dal d.lgs 165/2001 art. 1 c.2, ad assolvere gli obblighi di cui all’articolo 14, ma anche gli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, ovvero che gli obblighi di pubblicazione si riferiscono «ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto», ma anche dando indicazioni riguardo «l’individuazione dell’organo di indirizzo nel caso di enti pubblici non territoriali, di diritto privato, quali società partecipate dove di norma non si hanno organi elettivi» (Ivi, p. 48).
Un secondo aspetto oggetto di dubbi interpretativi, (il 7%), ha riguardato gli articoli 26 e 27 del d.lgs 33, in merito agli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici.
La delibera n.59/2013 ha chiarito che, oltre a quelle amministrazioni, di cui art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001, anche enti pubblici nazionali, comprese le aziende speciali assimilati agli enti pubblici economici, società partecipate dalle PP AA e da esse controllate (art. 2359 c.c.), sono tenute alla pubblicazione. In ogni caso, le informazioni da pubblicare riguardano i provvedimenti di sostentamento di un soggetto pubblico o privato, e non «i compensi dovuti dagli enti a imprese e privati professionisti come corrispettivo» (già oggetto di obblighi di pubblicazione secondo altre disposizioni).
Infine, un 3% di quei 335 quesiti, ha riguardato gli articoli 14 e 22, circa le sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione. La norma, come si è accennato più sopra, rimandando alla legge 689/1981 l’individuazione del soggetto chiamato a irrogare le sanzioni, senza però dare ulteriori indicazioni, ha creato non poca confusione. Con la delibera n. 66/2013, l’Autorità ha chiarito che ogni amministrazione provvede a disciplinare con proprio regolamento, indicando il soggetto cui compete l’istruttoria e colui che deve irrogare le sanzioni. (Ivi p.49-50).
Quanto all’attività di vigilanza svolta dall’Autorità, la stessa si svolge a partire dalle segnalazioni sull’inosservanza degli obblighi di pubblicazione, nonché attraverso specifiche iniziative che mirano a verificare la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali delle amministrazioni.
Le segnalazioni, in particolare si sono concentrate soprattutto nel periodo immediatamente successivo l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, e sono stati soprattutto i soggetti privati i mittenti delle stesse: il 78% di queste hanno infatti riguardato il d.lgs. in questione e l’83% è pervenuta da soggetti privati, contro il 17% delle segnalazioni da parte delle PA. Il 53% di queste si riferisce ai Comuni.
Da qui, l’Autorità ha provveduto a chiedere notizie alle amministrazioni interessate riguardo agli inadempimenti segnalati, ricevendo risposte dai «contenuti eterogenei» che hanno soprattutto evidenziato le difficoltà organizzative a causa soprattutto delle ridotte dimensioni delle amministrazioni (p.50).
L’attività di vigilanza dell’Autorità sui siti istituzionali, è stata articolata in tre sessioni di tempo.
Una prima sessione, avviata a seguito della delibera n.71/2013, ha riguardato «l’assolvimento di un numero di obblighi di pubblicazione» riguardo
soprattutto i procedimenti e i servizi pubblici, rilevanti sotto l’aspetto dell’accountability. Tale attività è stata portata avanti sia attraverso le attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) pubblicate sui siti internet delle amministrazioni entro il 30 settembre 2013, ovvero sulla verifica successiva della qualità di tali attestazioni da parte dell’Autorità, verificando, in entrambi i casi, la presenza o meno dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, la qualità e l’aggiornamento degli stessi.
La verifica di un campione di siti istituzionali ha rilevato, per esempio, che su 13 Ministeri, il 77% di questi ha provveduto a pubblicare l’attestazione degli OIV, come richiesto dalla delibera, rilevando le maggiori carenze nella pubblicazione di dati su procedimenti ad istanza di parte, in quelli relativi alle società partecipate, pagamenti, accesso civico e servizi erogati.
Nel complesso, l’Autorità ha riscontrato una bassa qualità dei dati pubblicati rispetto alle categorie considerate dalla verifica, cosa che rispecchia fedelmente quella «cultura dell’adempimento» rilevata dall’Autorità nell’atteggiamento delle amministrazioni, piuttosto che una maggiore consapevolezza circa l’importanza della diffusione delle informazioni.
E anche sull’aggiornamento dei dati delle categorie sopra considerate non si rilevano buoni livelli, ad eccezione dei dati relativi ai pagamenti.
Dati più incoraggianti sui livelli di pubblicazione delle attestazioni, invece, si sono rilevati nelle Università e nelle ASL, rispettivamente il 70% e 63%;; mentre una tendenza verso il basso si registra a partire dai grandi Comuni fino a quelli di medie e piccole dimensioni.
La seconda sessione di vigilanza, svolta nel corso dell’autunno 2013, ha avuto come oggetto la pubblicazione dei dati riguardo: «l’organizzazione dei contenuti della sezione “amministrazione trasparente” (…);; la disponibilità delle informazioni relative agli uffici periferici e alle articolazioni organizzative in cui vengono utilizzai con riferimento al personale e alle risorse;; l’aggiornamento delle informazioni e la disponibilità di dati in formato aperto», rilevando anche in questo caso notevoli carenze.
Per esempio, rispetto all’organizzazione dei contenuti della sezione “Amministrazione trasparente”, sebbene la gran parte dei Ministeri hanno configurato la sezione in questione, anche se non in maniera esattamente conforme alle indicazioni contenute nella delibera n. 59/2013, l’Autorità ha
riscontrato un certo miglioramento sui contenuti inseriti in questa sezione, anche se di fatto solo nel 46% dei casi sono risultati completi. In questo senso, infatti, le verifiche hanno rivelato una non soddisfacente disponibilità dei dati relativi agli uffici periferici e alle articolazioni organizzative, ovvero una pubblicazione sommaria e non completa delle informazioni relative ai consulenti e collaboratori (per esempio sull’assenza di conflitto di interesse, svolgimento di incarichi in altri enti di diritto privato, Cv, estremi degli atti di conferimento degli incarichi). Mentre sulle informazioni riguardo ai bandi di gara e ai contratti, è stata rilevata una «forte disomogeneità nella pubblicazione» e una scarsa considerazione delle indicazioni date dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). E anche sulle modalità di esercizio dell’accesso civico, solo la metà dei ministeri ha pubblicato le informazioni in maniera completa.
Infine, per la terza sessione, l’Autorità ha rimandato a un periodo di rilevazione successivo alla pubblicazione del presente rapporto, ovvero, agli obblighi di pubblicazione attestati dagli OIV entro il 31 gennaio 2014.