1 Il sistema di assistenza residenziale
4.1 Le Residenze Sanitarie: caratterizzazione
La Commissione per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza nella sua relazione “Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali” sottolinea come le basi normative nazionali riferite alla prestazioni residenziali siano relativamente modeste.
Richiamando i seguenti atti:
• L. 11 marzo 1988, n. 67 – art. 20 (legge finanziaria 1988)
• D.P.C.M. 22 dicembre 1989 successivamente sostituito dal D.P.R. 14 gennaio 1997. • Progetto Obiettivo Tutela della Salute degli Anziani 1994-1996
• D.P.C.M. 14 Febbraio 2001 – Decreto sulla Integrazione Socio sanitaria • D.P.C.M. 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
In particolare bisogna richiamare l’attenzione sul D.P.R. 14 gennaio 1997 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie) che, emanato sulla base dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, definisce i requisiti struttura- li, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private fornendo quindi alle Regioni ed alle Province Autonome il riferi- mento normativo che fissa i criteri minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle RSA in Italia.
Tale decreto classifica le strutture in:
a)strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b)strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi com- prese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c)strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno. In particolare, nell’ambito del punto c, definisce le RSA come: «presidi che offrono a soggetti
non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello “alto” di assistenza tutelare ed alberghiera.»
Il decreto sottolinea quindi come le RSA siano «destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabi- lizzate».
Appare quindi, da tale definizione, che i criteri per essere ammessi in una RSA sono legati a tre ordini di fattori: la non autosufficenza, la non domiciliabilità e la necessità di un livello “alto” di assistenza tutelare ed alberghiera; tale tipologia di strutture risulta dunque orientata ad un baci- no di utenza simile a quello dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) raccogliendo però que- gli individui per cui la domiciliarizzazione appare impossibile per l’assenza di un supporto fami- liare o per l’eccessivo peso che su questo ricadrebbe.
Bisogna peraltro sottolineare come le Residenze Sanitarie Assistenziali siano solo una compo- nente dell’assistenza sanitaria residenziale extra ospedaliera, a cui si affiancano strutture indi- rizzate verso ambiti di assistenza specifici quali la salute mentale e le dipendenze; tali struttu- re costituiscono due ulteriori gruppi di assistenza residenziale che si affiancano alle RSA ma che trova i loro riferimenti in una normativa spesso disgiunta da quella qui esaminata.
Allo stato attuale si è posta l’attenzione solamente sui provvedimenti contenenti norme speci- ficamente indirizzate alle strutture di tipo residenziale per le quali sono possibili estrapolazioni sufficientemente affidabili di dati statistici (Residenze sanitarie, RSA ecc.) tralasciando invece la normativa legata a salute mentale e dipendenza. In particolare, visto che l’analisi delle strut- ture per cure palliative è già stata approfondita3 si è scelto di concentrarsi sulle Residenze
Sanitarie Assistenziali; è infatti in questo tipo di strutture che si rilevano probabilmente le mag- giori differenze definitorie.
Nel mettere in luce tali differenze si è peraltro cercato di porre maggiore attenzione sulle carat- teristiche funzionali previste per le strutture, con particolare riferimento ai requisiti strutturali ed a quelli organizzativi (nell’accezione, questi ultimi, di requisiti di personale ed ore di assistenza fornite all’utente). Questo perché tali requisiti appaiono quelli più correttamente confrontabili in quanto caratterizzati da una maggiore “oggettività” e quindi più idonei a scopo esemplificato- rio e di indagine statistica.
Nella seconda sezione del lavoro si è tentato invece di analizzare i numeri del fenomeno per fornirne una valutazione di tipo statistico descrittiva. Per l’analisi quantitativa bisogna rilevare che, sebbene si possa concordare con la Commissione per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza quando afferma che: «i dati sulle prestazioni erogate sono praticamente inesistenti, in assenza di un flusso informativo nazionale che consenta di rilevare l’episodio di ricovero» e che «Men che meno esiste un flusso in grado costruire indici di case- mix assistenziale dei soggetti assistiti e di valutare l’appropriatezza del trattamento»; in realtà in Italia esistono una pluralità di fonti che possono fornire interessanti informazioni sul fenome- no della residenzialità. Sfortunatamente tali fonti appaiono spesso frammentarie e riferite a specifici ambiti territoriali e/o strutturali. Data l’eterogeneità nelle definizioni e nelle classifica-
zioni adottata a livello regionale nonché dei diversi livelli di offerta forniti dalle strutture, appare quindi difficile ricongiungere i dati dalle varie indagini, rilevazioni e sperimentazioni in un unicum confrontabile senza sottoporsi a forti rischi di distorsione.
Si è quindi scelto di riferirsi unicamente a quelle rilevazioni a carattere nazionale che garantis- sero un’univocità delle definizioni e delle modalità di raccolta dei dati, e che fornissero un dato validato.
In pratica si è fatto riferimento esclusivamente all’indagine sui presidi residenziali socio assi- stenziali effettuata annualmente dall’ISTAT.
Tale indagine raccoglie, ogni anno a partire dall’anno di riferimento 1999, tramite un questio- nario postale, informazioni riguardanti tutte le strutture in cui trovano alloggio persone che per motivi diversi si trovano in stato di bisogno.
L’indagine, riavviata dopo alcuni anni di sospensione, è condotta in collaborazione con il cen- tro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS). In particolare, nelle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sardegna e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento la rilevazione dei dati viene svolta direttamente dai rispettivi uffici di statistica, secondo criteri concordati con l’ISTAT. Successivamente i dati raccolti vengono trasmessi all’ISTAT, che cura la loro integrazione, validazione ed elaborazione.