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3. CAPITOLO III: Il dibattito politico e le leggi sull’emigrazione

3.4. La legge del 1901

Da queste nuove discussioni parlamentari si arrivò alla proposta di un nuovo disegno che poi si concretizzo nella sua emanazione della legge numero 23 del 31 gennaio 1901, inseguito integrata con le disposizioni del 1910, del 1913 e poi del 1918. Si potrebbe dire che questa legge fu il frutto delle continue lotte portante avanti da Luigi Luzzati, che da tempo ormai predicava il bisogno di una maggiore tutela da parte degli emigrati.308

Nonostante si continuassero ad avere alcune delle mancanze che caratterizzavano la legge precedente, si iniziava ad intravedere un interesse per la tutela del cittadino all’estero: il Ministero degli Esteri si accordava il potere di sospendere la migrazione verso un determinato paese qualora ritenesse che in tale luogo i cittadini italiani sarebbero potuti essere in pericolo; inoltre si richiedeva a colui che desiderasse emigrare il possesso del passaporto e per la prima volta si dava una definizione di chi fosse l’emigrante:

Emigrante, per effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là del canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe o in classe che il commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale.309

306 Ciuffoletti Z., L’emigrazione nella storia d’Italia 1868/1975, Firenze, Vallecchi, 1978, p.173. 307 “(…) ai regi Ufficiali in America di esaminare la questione, ponendosi dal punto di vista che loro

sembri più adatto alla chiara e sistematica trattazione di essa.(…) Raccomando (…) di svolgere l’argomento con bastante ampiezza e corredo di dati e considerazioni pratiche, percjé io possa dai rapporti consolari ricavare gli elementi per le proposte concrete che vorrei poter fare al Ministero dell’agricoltura, dell’industria e del commercio.” Circolare Crispi 29 agosto 1888, doc. 24. Op. cit. Ciuffoletti Z., L’emigrazione nella storia d’Italia 1868/1975, Firenze, Vallecchi, 1978, p.174-176. 308 Ostuni M.R., Leggi e politiche di governo…, p.312.

309 Art. 6 legge n.23 31 gennaio 1901, G.U. del Regno d’Italia il 4 febbraio 1901, disponibile a:

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Sempre nell’art.6 della legge del 1901 si aveva una delle novità principali, ovvero la suddivisione del fenomeno migratorio in due diverse categorie: spontanea e

arruolata. Della prima categoria facevano parte gli emigranti che pagavano di tasca

loro il prezzo del biglietto e quindi per la maggior parte si trattava di quelli che partivano per il Nord America; nella seconda categoria invece rientravano coloro che venivano appunto “arruolati” dal paese di destinazione (attraverso l’azione degli agenti/compagni marittime), che avrebbero avuto biglietto navale pagato e lavoro assicurato.310

Un altro punto importante di questa legge è rappresentato dall’articolo 35, il quale di fatto abrogava il coma 3 l’articolo 11 del codice civile riguardante la cittadinanza che regolamentava la perdita di essa nel caso il cittadino italiano fosse emigrato senza permesso del Governo.311

In quegli anni la classe dirigente italiana aveva a lungo discusso di cittadinanza, convenendo che se già l’emigrazione di così tanti italiani rappresentava una perdita, il fatto che loro una volta all’estero avessero perso la cittadinanza italiana poteva rappresentare una perdita ancora più grossa.312 Fu questa la paura che portò all’inasprimento delle relazioni col Brasile quando quest’ultimo emano la già citata legge per la Grande Naturalizzazione. L’Italia cercò di reagire facendo fronte unito con altre nazioni come Portogallo, Spagna e Regno Austro-ungarico, senza però avere risultati concreti.313

Il Regno d’Italia, come del resto altri paesi europei, si rese conto che una battaglia diplomatica non avrebbe portato a niente e quindi arrivò alla conclusione che la soluzione migliore fosse rispondere alla legge brasiliana modificando la propria legge

310 Ibidem. 311 Ibidem.

312 Carpi L., Dell'emigrazione italiana allo estero nei suoi rapporti con l'agricoltura coll'industria e

dol commercio, Firenze, Civelli, 1871

313 Soresina M., Italian emigration policy during the Great MigrationAge, 1888–1919: the interaction

of emigration and foreign policy , Journal of Modern Italian Studies, 21:5, 723-746, 2016, DOI:

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sulla cittadinanza, e permettendo a chi avesse perso la cittadinanza italiana di poterla riacquisire.314

Il Governo percepì che non poteva impedire ai propri emigrati di partecipare alla vita politica e amministrativa dei paesi verso i quali si erano spostati, ma allo stesso tempo sentiva l’urgenza di mantenere un legame come essi. Il Regno insomma voleva sfruttare quel capitale umano che aveva fisicamente perso ma che poteva ancora essergli vantaggioso anche se dall’altra parte dell’Oceano:

Val meglio avere in quegli Stati una trasfusione di elementi italiani che partecipino alla vita politica e amministrativa di essi, e che possino far valere non solo il legame storico e il legame dell’origine italiana, ma portino anche negli organismi politici e amministrativi stranieri quella conformità di vedute e tradizioni, che può essere di grande utilità per noi nelle competizioni che si svolgono fra i vari Stati europei e che mirano ad acquisire influenza nelle regioni del Sud- America.315

L’intento era quello di sfruttare le comunità italiane all’estero per proiettare la forza che l’Italia aveva a livello internazionale, non solo offrendo tutela diplomatica ma anche esercitando un controllo attraverso i fili che ancora legavano gli emigrati alla penisola.

Si andava quindi diffondendo l’idea che potesse esistere un’altra Italia al di fuori dei confini nazionali composta dagli esodati, la cui tutela poteva corrispondere al raggiungimento delle mire espansionistiche italiane.316

La classe politica italiana tutelando giuridicamente il fenomeno migratorio, aveva rivestito questo processo di un’altra veste fino ad elaborare una vera e propria dottrina espansionistico-demografica,317 facendo quindi diventare l’emigrazione come uno strumento di colonizzazione.318

314 Soresina M., Italian emigration policy during the Great MigrationAge, 1888–1919: the interaction

of emigration and foreign policy , Journal of Modern Italian Studies, 21:5, 723-746, 2016, DOI:

10.1080/1354571X.2016.1242260

315 Atti del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XXIII Legislatura - Sessione

1909 - 1912 (01/06/1912 - 24/06/1912), Volume (XVII) I Sessione dal 01/06/1912 al 24/06/1912 Roma, Tipografia Camera dei Deputati 1912, pp. 20321-20338

316 Sori E., L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1979,

pp.152-158.

317 Carpi L., Dell'emigrazione italiana allo estero nei suoi rapporti con l'agricoltura coll'industria e

dol commercio, Firenze, Civelli, 1871.

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Attraverso la regolamentazione del fenomeno migratorio quindi non solo l’Italia cerca di proteggere i propri cittadini, ma cerca di mantenerli legati alla propria madre patria 319

Come è stato già accennato, come per la legge del 1888 anche questa fu una legge che a causa delle sue lacune ebbe bisogno di diverse integrazioni. Tra le più importanti si ricordano la n. 24 del 1901 che regolava la gestione delle rimesse degli emigrati all’estero e che venivano inviate in Italia, o la legge n. 1075 del 1913 che andava a completare la materia della tutela giuridica dell’emigrato.320

Nonostante la mancanza di efficacia di molti degli organi creati con la legge n.23 sull’emigrazione del 1901, è innegabile che questa fece da apripista ad un periodo di abbondante lavoro in tale materia, il quale culminò nel 1919 con l’emanazione del

Testo Unico dei provvedimenti sull’emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigrati, il quale raggruppava tutte le leggi su tale materia.321

La legge del 1901 aveva avuto il merito di affrontare la questione del grande esodo in maniera differente rispetto alle leggi o circolari precedenti, ma sebbene supponesse una maggiore tutela legale che proteggesse coloro che espatriavano, questa spesso mancava.322

319 Incisi di Camerana L., La diplomazia, in Bevilacqua P., De Clementi A., Franzina E., Storia

dell’emigrazione italiana, Vol.II, Arrivi, Roma, Donzelli, 2002, p.468.

320 Freda D., La regolamentazione dell’emigrazione in Italia tra Otto e Novecento: una ricerca in corso,

in Historia et ius: Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, n.6, 2014, p.7.

321 Regio Decreto 13 novembre 1919, n, 2205, G.U. n. 292 del 11 dicembre 1919.

322 Freda D., La regolamentazione dell’emigrazione in Italia tra Otto e Novecento: una ricerca in corso,

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