• Non ci sono risultati.

sanitario regionale della Toscana

La legge n.28 del Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del

Servizio Sanitario Regionale della Toscana, la cui approvazione è

avvenuta il 16 Marzo 2015 da parte del Consiglio Regionale, si inserisce

nell'iter normativo che regola il profilo evolutivo dell'organizzazione

della Sanità nella nostra Regione.

In risposta alle mutate variabili epidemiologiche, dell'incremento dei

costi nei processi di diagnosi e cura e della riduzione delle risorse messe

a disposizione delle Regioni da parte dello Stato, la riforma prevede una

revisione e un rafforzamento della programmazione di area vasta e la

concomitante riduzione del numero delle unità sanitarie locali (dalle

dodici attuali a un numero di tre - una per area vasta). La legge di

riforma, la cui entrata in vigore nella sua stesura definitiva è prevista per

--

carico del bilancio regionale derivata in primis dalla consistente

riduzione del numero degli organi di vertice, e in seconda misura

dall'esito di ulteriori misure di intervento introdotte al fine di

perfezionare la razionalizzazione e garantire la qualità e l'efficienza

dell'offerta del servizio sanitario.

Tra i "Principi del riordino"14 però, la valorizzazione delle risorse umane,

della professionalità e delle competenze in ambito di medicina generale

e dei pediatri di libera scelta, l'eticità e la sobrietà nell'uso delle risorse e

la promozione dell'integrazione con operatori privati accreditati nelle

strategie del sistema sanitario risultano affiancate da obiettivi di

salvaguardia e ottimizzazione delle eccellenze presenti sul territorio e di

promozione di ricerca e innovazione. A tal riguardo se ne puntualizza in

dettaglio un indirizzo specifico all'art. 19 15 indicando il termine

massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge come

termine ultimo per adottare tali iniziative. Lungi dal voler rappresentare

un conciso programma di riallocazione di risorse infatti, il decreto

assume invero la forma di un progetto gestionale a tutto tondo.

14. LR. 28/15 - Capo I - Art.2

Viene dimostrata altresì fedeltà ai principi e agli obiettivi che per prima

la legge 833 del 1978 aveva scelto come Manifesto nella realizzazione

del moderno Sistema Sanitario Nazionale:

- la Salute resta diritto del singolo cittadino e dovere della collettività16;

- le cure devono essere disposte secondo un principio di uguaglianza e

universalità, appropriate e personalizzate per le esigenze del singolo;

- deve essere garantita equità di accesso ai servizi e uniformità nei

livelli di assistenza.

In merito proprio a tale principio di tutela dell'universalità del servizio

offerto, ponendo attenzione a quelle aree disagiate rispetto agli standard

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza

ospedaliera e territoriale, nella stesura della legge ci si è anche premurati

di dar voce ad esempio ad UNCEM17 la quale ha ribadito la necessità

che nell'ambito della nuova riforma non si dia alcuna chance di un

possibile arretramento, in osservanza anche a quanto affermato nei Patti

Territoriali. Nella valutazione dell'allora ancora proposta di legge 396

infatti, l'UNCEM si era così espressa nel Febbraio 2015, tenendo a

16. Art. 32 della Costituzione Italiana

--

precisare l'importanza di dover rafforzare la centralità della zona-

distretto quale luogo in cui organizzare la programmazione e la gestione

indicandoli quali strumenti concreti e puntuali per sottolineare la

governance territoriale. La nota infatti centra l'argomentazione secondo

cui in un contesto di un accentramento quale quello profilato, debba

diventare essenziale rafforzare il ruolo di programmazione delle

conferenze dei sindaci, al fine di garantire una omogeneità a livello

regionale ma che sia basata sulla stabilità dell'unità gestionale periferica

nucleare. Le Società della Salute, o le conferenze zonali dei sindaci

fungerebbero infatti da anello di congiunzione tra direzioni aziendali e

amministratori locali evitando in tale maniera che il dimensionamento

sulle aziende tarate sull'area vasta possa dimostrarsi infine come un

allontanamento delle decisioni aziendali dai veri bisogni emergenti a

livello territoriale. Rispondendo a tali evidenze dunque si è conferito

alla Conferenza Regionale dei Sindaci un ruolo partecipativo e

decisionale all'interno dell'equipe coinvolta sia nella fase transizionale

(che vedrà protagoniste le figure dei Commissari e di cui parleremo più

avanti, nel corso della descrizione del decreto), sia nella concreta

sensibili nel dar voce e diritto di partecipazione attiva a quelle realtà più

piccole, marginali e distanti che vedranno poi nella pratica il riscontro

della riforma stessa.

Il modello organizzativo del riordino prevede che alla fine si esiti in una

integrazione completa tra aziende unità sanitarie locali e aziende

ospedaliero-universitarie in un'unica azienda a livello di area vasta

permettendo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, potenziare

didattica e ricerca e il governo complessivo del sistema, restando tale

obiettivo comunque subordinato alla modifica del quadro normativo

--

1 GENNAIO 2016 ASSESSORATO – GIUNTA REGIONALE

DIRETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE

NUCLEO TECNICO

COOMITATO OPERATIVO ( DG USL + DG AOU+ESTAR)

Assemblea

di dipartimento di DipartimentoCoordinatore Dipartimenti gestionali

aziendali

DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI

COMITATO DEI DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI

unità operative

Dipartimenti gestionali aziendali

coordinatori AFT

Dipartimento della Medicina generale

direttori di zona distretto

DIRETTORE USLToscana NORD OVEST ( Lucca, Massa Carrara, Versilia, Pisa, Livorno)

unità operative

dipartimenti gestionali aziendali

DIRETTORE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Al fine di favorire tale fusione di organi amministrativi è prevista

l'istituzione, a partire dal 1 Gennaio 2016, di un direttore per la

programmazione di area vasta evitando duplicazioni, sprechi di risorse,

volumi di attività inadeguati e insufficiente utilizzo delle tecnologie: a

tale figura spetterà l'elaborazione della proposta di programmazione di

area vasta, d'intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda

vasta e del rettore dell'università. Si individua il dipartimento

interaziendale di area vasta come strumento di programmazione

coordinata per promuovere qualità e appropriatezza delle cure,

omogeneità sul territorio ed efficienza delle attività. Si prevede altresì il

consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e

socio-sanitari tramite attribuzione di competenze gestionali alla zona-

distretto o società della salute (come sopra riportato in relazione alle

esigenze espresse dall'UNCEM, ma come anche già disposto dalla legge

regionale n.4018 del 2005 e della legge n.4119 dello stesso 2005) e

vengono inoltre stabilite linee di indirizzo al fine di ridefinire la

composizione e le funzioni della conferenza dei sindaci e delle

conferenze zonali. E' prevista l'istituzione presso ciascuna azienda unità

sanitaria locale del dipartimento della medicina generale e la

partecipazione della medicina generale nei dipartimenti interaziendali;

lo sviluppo di reti e percorsi clinico-assistenziali tramite la cooperazione

tra ASL e aziende ospedaliero-universitarie; la definizione e il rispetto di

specifici standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi entro

il 31 Dicembre 2016; la valorizzazione e la partecipazione del ruolo

18. Disciplina del servizio sanitario regionale

--

direzionale, della professione infermieristica e tecnico-sanitaria, della

medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti

ambulatoriali; coordinamento e riorganizzazione delle attività regionali

in materia di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari,

formazione sanitaria e consulenza inerente organizzazione e

programmazione sanitaria, anche tramite l'eventuale costituzione di un

organismo regionale, e un riallineamento delle retribuzioni delle figure

direzionali del sistema sanitario e socio-sanitario regionale.

Il capo II della legge 28 descrive dettagliatamente - all'articolo 4, 5, 6, 7

e 8 - le figure e gli enti che assumeranno il ruolo di protagonisti nel

nuovo scenario organizzativo.

Il dato più eclatante, al punto da aver meritato già un nostro rapido

accenno all'introduzione di questo capitolo, è senza dubbio il passaggio

dalle 12 ASL alle 3 ASAV (Azienda Sanitaria dell'Area Vasta). Queste

nuove aziende, come espresso nell'articolo 8, saranno enti del servizio

sanitario regionale, dotate di personalità giuridica pubblica e di

autonomia imprenditoriale e risulteranno ordinate in:

fusione delle ASL di Firenze (ASL 10), Prato (ASL 4), Pistoia (ASL 3)

ed Empoli (ASL 11);

– Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest (istituita mediante la fusione delle ASL di Lucca (ASL 2), di Massa e Carrara

(ASL 1), di Viareggio (ASL 12), di Pisa (ASL 5) e di Livorno (ASL 6);

– Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est (istituita mediante la fusione delle ASL di Siena (ASL 7), Arezzo (ASL 8) e Grosseto (ASL

9).

Le Aziende unità sanitarie locali sono organizzate in dipartimenti

tecnico-scientifici, istituiti in riferimento almeno ad ambito di territorio,

prevenzione, salute mentale e dipendenze, riabilitazione e medicina

generale. Questi dipartimenti forniscono elementi conoscitivi necessari

alla programmazione e al controllo delle attività e dei risultati ottenuti;

promuovono la formazione multidisciplinare dei professionisti ed

elaborano attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con

università e altre istituzioni; svolgono funzioni attinenti alle cure

primarie e all'integrazione socio-sanitaria articolandosi a livello della

--

territorio. I dipartimenti rappresentano i mezzi tramite i quali la zona

distretto assicura una organizzazione strutturata, ordinata e completa

delle attività residenziali, semiresidenziali e domiciliari, così da poter

fornire una continuità assistenziale tra ospedale e territorio e poter

erogare le prestazioni richieste.

La pianificazione territoriale prevede dunque la presenza di moduli

amministrativi macroscopici identificati nelle aree vaste i cui piani

operativi, di concerto con quelli delle aziende sanitarie che ne fanno

parte, saranno volti alla tutela della omogeneità.

Presso ciascuna di tali circoscrizioni, la gestione verrà affidata ad un

direttore per la programmazione di area vasta, nominato dal presidente

della Giunta regionale20 con varie funzioni: elaborare la proposta di

programmazione di area vasta (previo parere della conferenza dei

sindaci di area vasta e del rettore dell'università); verificare l'attuazione

della programmazione nei piani operativi dell'azienda ospedaliero-

universitaria e dell'ASL; monitorare le iniziative intraprese (nel rispetto

dell'autonomia gestionale aziendale) e predisporre per la Regione una

20. Tale nomina verrà assegnata scegliendo tra i soggetti in possesso di requisiti normati nel D.L.

proposta di attribuzione delle risorse necessarie. Ad adiuvare il direttore

nell’elaborazione della proposta di programmazione di area vasta verrà costituito un comitato operativo composto dai direttori generali delle

aziende sanitarie afferenti all'area vasta e dal direttore generale

dell'ESTAR21; per la gestione delle altre attività invece (supporto alla

programmazione, attività di verifica e monitoraggio e attività tecnica-

amministrativa) il direttore potrà avvalersi di un nucleo tecnico

costituito da personale derivato dalle aziende sanitarie e dal servizio

sanitario regionale.

Presso ogni azienda unità sanitaria locale vengono poi ad essere

costituiti dei dipartimenti a carattere gestionale e in particolare un

Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e un

Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, riabilitative e della

prevenzione.

Lo strumento organizzativo di riferimento per la programmazione di

area vasta è invece il dipartimento interaziendale di area vasta: tale

importante organo analizza e valuta i modelli organizzativi in corso, i

livelli di attività e il loro rendimento, formula e propone una

--

programmazione attenta a tutti gli aspetti di qualità, efficacia ed

efficienza della rete della prevenzione, dell'assistenza territoriale e

ospedaliera dell'area vasta. La gerarchia di tale ente prevede:

- una assemblea, composta da uno o più direttori per ciascuna

professione sanitaria del dipartimento, uno o più rappresentanti della

medicina generale, da un responsabile per la didattica e dai responsabili

di ciascuna unità operativa;

- un coordinatore del dipartimento, nominato dal direttore per la

programmazione di area vasta, il quale coordina le attività

dell'assemblea e rimane in carica per un anno, con incarico rinnovabile

fino a un massimo di tre anni.

Sebbene resti in vigore l'operatività delle reti cliniche come quella

materno-infantile, delle reti tempo-dipendenti come la rete trauma, la

rete infarto e la rete ictus e dei coordinamenti tecnico-professionali nelle

aree vaste come neurologia e anestesia e rianimazione, verranno

individuati come livello minimo i seguenti dipartimenti interaziendali:

– dipartimento interaziendale di area vasta di chirurgia generale e d'urgenza

– dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità chirurgiche

– dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica per immagini

– dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica di laboratorio

– dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari

– dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità mediche – dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neurologiche

– dipartimento interaziendale di area vasta per intensità di cura ospedaliera;

--

diagnosi e cura delle malattie oncologiche

– dipartimento interaziendale di area vasta materno infantile e della salute in età evolutiva.

Il direttore per la programmazione di area vasta costituisce poi il

comitato dei dipartimenti interaziendali che è composto dai direttori

generali dell'azienda unità sanitaria locale e dall'azienda ospedaliera-

universitaria, dai coordinatori dei dipartimenti interaziendali, dai

direttori di zona-distretto/ società della salute delle ASL, un

rappresentante per ogni dipartimento universitario medico, il direttore

del dipartimento aziendale della medicina generale e un direttore delle

professioni infermieristiche e delle professioni tecnico- sanitarie. Tale

comitato è predisposto alla formulazione di linee di indirizzo per la

programmazione annuale di area vasta con particolare riferimento alla

integrazione delle attività socio-sanitarie, ospedaliere, formative, di

didattica e di ricerca.

La riforma mantiene tuttavia invariato il ruolo della zona-distretto come

delle comunità oltre che di organizzazione ed erogazione effettiva dei

servizi inerenti le reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali

integrate. L'integrazione socio-sanitaria a livello locale è realizzata

tramite le Società della Salute22. La zona-distretto o la società della

salute costituiscono il livello unitario dell'organizzazione delle funzioni

direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti

territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate23. A questo livello

si realizza quindi la vera interfaccia con i bisogni di salute della

popolazione:

- l'allocazione delle risorse e il monitoraggio diretto dei risultati

operativi;

- l'organizzazione dei percorsi assistenziali delle cronicità;

- gestione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e dell'integrazione socio-sanitaria;

- gestione del sistema dei presidi sanitari, delle attività, dei servizi e degli interventi di sanità territoriale;

22. Ai sensi degli articoli 71 bis e seguenti della L.R. 40/2005, ovvero mediante la stipulazione

della convenzione socio-sanitaria di cui trattato all'art. 70Bis della L.R. 40/2005

--

- definizione degli obiettivi di spesa a livello territoriale e ospedaliero nell'ambito della direzione aziendale in area vasta;

- partecipazione alla definizione delle relazioni tra i dipartimenti aziendali e le articolazioni zonali.

Anche a questo livello la coordinazione delle attività è affidata alla

figura di un direttore del distretto o responsabile di zona. Come sopra

riportato la zona distretto si serve degli enti dei dipartimenti per poter

garantire un servizio di continuità tra l'ospedale e il territorio e di

erogare prestazioni necessarie ai bisogni di cronicità, fragilità e

complessità. In particolare tramite il dipartimento relativo al territorio

vengono assicurati servizi assistenziali delle cure primarie organizzando

forme di aggregazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di

libera scelta; la formazione di team multidisciplinari per le cure primarie;

il sistema dei presidi territoriali e delle case della salute.

Sull'impronta della precedente strutturazione di Governance

istituzionale la L.R. 28/2015 mantiene una linea multilivello i cui due

organi basilari risultano nella Conferenza regionale dei sindaci e nelle

La conferenza regionale dei sindaci è un organo attraverso il quale i

primi cittadini partecipano alla definizione delle politiche regionali in

materia sanitaria e sociale e al coordinamento di programmazione a

livello regionale e locale. A tale conferenza partecipano i presidenti delle

conferenze zonali, ovvero delle società della salute, il direttore generale

della azienda unità sanitaria locale e il direttore per la programmazione

di area vasta; il tutto è presieduto da un presidente scelto tra i presidenti

delle conferenze zonali. Le funzioni dell'assemblea sono disciplinate

negli art. 11 e 12 della L.R. 40/2005 e la proposta di legge 396 si

occuperà, secondo quanto puntualizzato nell'art.18, di definirne in

dettaglio i nuovi caratteri e le nuove attività pur mantenendone il

carattere di funzione di raccordo tra la dimensione aziendale e la

dimensione locale delle zone-distretto: nello specifico la conferenza si

occuperà di emanare indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo

locale, di approvare il suddetto, di esprimere valutazioni sugli atti di

bilancio dell'azienda unità sanitaria locale e approvare il piano integrato

di salute, nonché di esprimere valutazioni in merito al direttore generale

e di eventualmente proporne la revoca al Presidente della Giunta24.

--

La conferenza zonale integrata invece risulta composta da tutti i sindaci

dei comuni afferenti allo stesso ambito zonale, ovvero dai presidenti

delle unioni comunali e dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria

locale. Tale ente si occupa di esercitare le funzioni di indirizzo degli

obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati a livello locale in

accordo con la programmazione aziendale di area vasta: nel dettaglio si

occupa di elaborare atti di programmazione per la salute a livello locale

coordinando gli strumenti della programmazione operativa a livello

zonale; esprime l'intesa necessaria per la nomina del direttore di zona e

attiva strumenti per il governo amministrativo, professionale e

gestionale dell'integrazione socio-sanitaria.

Nell'enucleazione della strutturazione e delle funzioni di tali enti, si è

cercato sostegno nel lavoro svolto da ANCI25 Toscana, la quale nel

CdAL26 del 20 febbraio 2015 ha proposto uno dei possibili assetti di

governance utili a ricomporre per ciascuna area vasta le responsabilità di

governo relative all'azienda USL e all'azienda ospedaliera-universitaria.

dell'art. 37, comma 2, lettera a) della L.R. 40/2005 e ai sensi dell'art.39, comma 8, della L.R. 40/2005 rispettivamente.

25. Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'ipotesi di gestione prevista si esprime nel Comitato di Area Vasta27

composto dall'assessore regionale competente, dal presidente della

conferenza aziendale e da due tra i presidenti delle conferenze zonali,

dal rettore, direttore di area vasta, direttore dell'azienda USL, dal

direttore dell'azienda ospedaliera e dal direttore dell'ESTAR. Tale

comitato avrebbe la funzione di coordinare le relazioni tra i comuni, le

università e le aziende sanitarie afferenti alla stessa area vasta al fine di

esprimere indirizzi e valutazioni circa le azioni di competenza

interaziendale. Concorrerebbe altresì all'elaborazione del piano di area

vasta, ad esaminare la proposta di allocazione delle risorse e ad

esprimere pareri riguardo il piano di area vasta, i piani attuativi delle

aziende ospedaliero-universitarie e sulle convenzioni e sugli atti di

concertazione interaziendale.

La riforma complessiva sarà convertita in legge regionale alla fine di un

processo articolato di analisi organizzativa, informazione, confronto e

partecipazione nel tempo utile per l'avvio del nuovo assetto

27. Art.7 quater – Emendamenti alla proposta di Legge n. 396. CdAL 20 febbraio 2015- Anci

--

organizzativo con il 1 Gennaio 2016. L'impegno sarebbe stato quello di

avere entro il 30 Settembre 2015 una proposta di legge che disciplinasse

in maniera dettagliata il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del

servizio sanitario regionale, in riferimento a tutti gli istituti, enti e

aziende del servizio sanitario regionale, nonché degli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico e alla direzione regionale competente in

materia di diritto alla salute28, sebbene ad oggi tale decreto non risulti

non ancora stato emanato.

Trattandosi tuttavia di un processo graduale sono stati previsti dei

periodi di transizione al fine di favorire la conversione dei poteri e la

metamorfosi delle strutture amministrative: i componenti degli organi

del Consiglio sanitario regionale ad esempio, resteranno in carica sino al

90° giorno successivo all'entrata in vigore di suddetta legge. L'intero

Capo IV29 della riforma presentata in Consiglio regionale espone un

attento piano contenente le norme transitorie necessarie a garantire

un'efficace transizione.

28. L.R. 28/2015 – Art.18 – Comma2

A partire dal 1 Maggio 2015 si è disposta la decadenza dei comitati di

area vasta e la nomina di Commissari di area vasta: questa figura,

nominata dal Presidente della Giunta regionale30 è preposta ad elaborare

un piano annuale di area vasta, ad istituire in via sperimentale i

30. La nomina è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del D.L

--

dipartimenti interaziendali e a nominarne i coordinatori. Nell'ambito

delle sue funzioni il Commissario si avvale di un nucleo tecnico con

Documenti correlati