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Nel corso del decennio scorso e fino ai nostri giorni la Regione Toscana

ha fissato le nuove colonne portanti del sistema dei servizi sociali,

ridisegnando interamente, di fatto, il welfare toscano.

Con la legge regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 è stato indicato un

percorso di evoluzione del welfare regionale toscano che, partito dai

piani di zona, si è sviluppato verso un processo più avanzato di

integrazione, di interazione e di programmazione cooperata con le

comunità locali.

Quel quadro normativo oggi è stato completato con tutti gli strumenti

regolamentari che permettono, in questa fase iniziale di legislatura, di

poter attivare un nuovo “sistema sociale” moderno e ambizioso. In pochi anni la Regione Toscana ha prodotto:

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b) il relativo regolamento applicativo che ha stabilito i nuovi criteri

autorizzativi delle strutture sociali;

c) la legge 60/08 che ha normato le Società della Salute;

d) la legge 66/08 che ha istituito il fondo per la non autosufficienza;

e) la legge 51/09 che ha riformato il sistema di accreditamento sanitario;

f) la legge 82/09 e il suo regolamento applicativo che hanno introdotto, a

tempo di record, il nuovo sistema di accreditamento dei servizi sociali. A

questi si aggiungono ancora altri importanti cammini legislativi che hanno determinato l’emanazione di dispositivi sulla partecipazione, la cittadinanza di genere e i patti di welfare.

Per tanto tempo abbiamo assistito in Italia ad una serie di interventi

legislativi e di programmazione che hanno fatto sì che si venisse a

creare una dicotomia tra i programmi socio assistenziali e i programmi

sanitari in “sensu strictu”. Da molti anni il sistema di welfare del nostro Paese fa i conti con la difficoltà di una piena e virtuosa integrazione fra i

servizi di inclusione sociale e quelli di cura e assistenza sanitaria ed è

questo forse un vizio d’origine che si è, nel tempo, sclerotizzato e che tutt’oggi soffre di un percorso normativo e operativo fondato su due

architetture diverse, su culture professionali rigidamente separate, su

strategie e politiche troppo a lungo divergenti.

Si deve alla modifica della Costituzione, con la riforma del Titolo V e

l’attribuzione quasi esclusiva alle Regioni della potestà di legiferare in materia sanitaria, e prima ancora alla Legge 328/2000, che aveva in

precedenza riformato il sistema di assistenza sanitaria e sociale, la

determinazione di intervenire sul coordinamento e sull’integrazione tra il sistema sanitario e il sistema dei servizi socio assistenziali.

Il passaggio delle competenze alle Regioni ha tolto valore cogente alla

legge 328/2000, lasciando pertanto le Regioni libere di realizzare i

propri modelli organizzativi.

Le Società della Salute (SdS) in Toscana nascono con l’intento di proporre una risposta significativa ed originale anche a queste esigenze

di integrazione, dato che esse “rappresentano uno strumento per

garantire maggiore appropriatezza delle prestazioni, maggior controllo della spesa, effettivo coinvolgimento e maggior soddisfazione degli operatori, maggior consenso della popolazione […] L’unitarietà del

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sistema è garantita dalla unicità del soggetto erogatore”33.

Le Società della Salute sono state introdotte attraverso un periodo di

sperimentazione avviato con il Piano Sanitario Regionale 2002-2004

con l’obiettivo, ab origine dichiarato, di intervenire, attraverso una nuova formulazione organizzativa, sul difficile campo dell’integrazione

fra sistema sanitario e sistema socio-assistenziale.

Nel suddetto Piano Sanitario Regionale, si legge che “la Società della

Salute si basa sulla garanzia dell’universalismo e dell’equità, senza alcuna selezione per livelli di rischio, per caratteristiche socio - economiche o demografiche, per capacità contributiva o per appartenenza etnica o ideologica e deve avere comunque carattere non lucrativo”. In questo quadro di sperimentazione grande enfasi viene data

alla riscoperta del ruolo dei Comuni e della società civile: “la comunità

locale, rappresentata dal Comune e articolata in tutte le componenti della società civile, diventa protagonista della tutela della salute e del benessere sociale” e ancora: “il Comune non assume solo funzioni di programmazione e controllo, ma ‘compartecipa’ ad un governo comune del territorio finalizzato ad obiettivi di salute e diviene a tutti gli effetti

‘co-gestore’ dei servizi socio - sanitari territoriali". L'obiettivo consiste

nella piena realizzazione ed integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria, non tralasciando la tutela dell’ambiente e della salute.

Dopo una lunga e complessa sperimentazione, le Società della Salute

sono entrate a regime con la Legge Regionale n. 60 del 19 novembre

2008 che ha innestato questa nuova formula organizzativa nel contesto

di complessiva revisione della precedente L.R. 40/2005 che disciplina il

Servizio Sanitario Regionale della Toscana.

Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana del

26 novembre 2008, e più precisamente con l’art. 71 bis, Capo III bis, fa il suo esordio ufficiale “La società della salute”.

“I comuni, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona- distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all’articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati Società della Salute, al fine di:

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sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto.

e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.”

Successivamente con atti deliberativi della Giunta della Regione

Toscana, quali ad esempio Delibera n.243 dell’11 aprile 2011 si entra

nel dettaglio della descrizione delle peculiarità organizzative e di

soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni e dall’Azienda

Usl di riferimento e la cui finalità istituzionale si articola in tre filoni

maestri: la promozione della salute, il governo della domanda e

l’organizzazione dell’offerta del sistema di assistenza sociale e socio- sanitaria. Nelle Società della salute lavorano fianco a fianco

professionisti e operatori sanitari e sociali, del terzo settore e del

volontariato che insieme elaborano i Piani integrati di salute e

costruiscono il Sistema locale dei servizi, perseguendo una integrazione

a livello politico-istituzionale, direzionale e professionale. I Piani

integrati di salute consentono di ufficializzare la programmazione degli

interventi sociali e sanitari e la loro connessione con i settori ambientali

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Infine all'interno delle SdS sono attivati dei percorsi di partecipazione e

collegamento tra le associazioni di volontariato e le Consulte del terzo

settore. Al fine di ottenere un risultato efficace nella tutela della salute

del singolo e della comunità si sono riconosciuti negli interventi

perseguire: a tale obiettivo sarà propedeutica una indagine che enuclei le

caratteristiche epidemiologiche del territorio in analisi - ponendo forte

attenzione agli stili di vita e allo stato di salute della popolazione locale -

al fine di ottenere una conoscenza panoramica, globale del contesto in

cui saranno posti a interagire i servizi offerti.

Per quanto concerne invece l'aspetto meramente strutturale in ciascuna

SdS vengono riconosciuti essenzialmente 5 organi: l'Assemblea dei soci

(composta dal direttore generale e dell'azienda Usl e dal Sindaco o da un

componente della giunta di ciascun Comune aderente), il Presidente (cui

spetta la rappresentanza generale), la Giunta esecutiva (formata di

norma da tre componenti), il Collegio sindacale ed il Direttore (che

svolge anche il ruolo di responsabile del corrispondente Distretto

sanitario esercitando ambo i ruoli senza duplicazione di funzioni o

compensi).

In virtù invece del riconoscimento del coinvolgimento attivo del

cittadino quale elemento di indiscutibile importanza, e dell'opportuna

attenzione volta alla conoscenza del territorio il progetto della SdS

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partecipazione34, la Consulta del terzo settore35 e le Agorà della salute 36.

34 Il Comitato di partecipazione coinvolge membri rappresentativi della comunità locale,

rappresentanze dell’utenza dei servizi, dell’associazionismo di tutela, purchè non erogatori di prestazioni

35 La Consulta del terzo settore raccoglie le organizzazioni del volontariato e del terzo settore

erogatori di prestazioni.

36 Le Agorà della salute, ovvero due incontri annuali aperti alla popolazione al fine di garantire uno

CAPITOLO 4 - Le Aggregazioni Funzionali

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