Nel corso del decennio scorso e fino ai nostri giorni la Regione Toscana
ha fissato le nuove colonne portanti del sistema dei servizi sociali,
ridisegnando interamente, di fatto, il welfare toscano.
Con la legge regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 è stato indicato un
percorso di evoluzione del welfare regionale toscano che, partito dai
piani di zona, si è sviluppato verso un processo più avanzato di
integrazione, di interazione e di programmazione cooperata con le
comunità locali.
Quel quadro normativo oggi è stato completato con tutti gli strumenti
regolamentari che permettono, in questa fase iniziale di legislatura, di
poter attivare un nuovo “sistema sociale” moderno e ambizioso. In pochi anni la Regione Toscana ha prodotto:
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b) il relativo regolamento applicativo che ha stabilito i nuovi criteri
autorizzativi delle strutture sociali;
c) la legge 60/08 che ha normato le Società della Salute;
d) la legge 66/08 che ha istituito il fondo per la non autosufficienza;
e) la legge 51/09 che ha riformato il sistema di accreditamento sanitario;
f) la legge 82/09 e il suo regolamento applicativo che hanno introdotto, a
tempo di record, il nuovo sistema di accreditamento dei servizi sociali. A
questi si aggiungono ancora altri importanti cammini legislativi che hanno determinato l’emanazione di dispositivi sulla partecipazione, la cittadinanza di genere e i patti di welfare.
Per tanto tempo abbiamo assistito in Italia ad una serie di interventi
legislativi e di programmazione che hanno fatto sì che si venisse a
creare una dicotomia tra i programmi socio assistenziali e i programmi
sanitari in “sensu strictu”. Da molti anni il sistema di welfare del nostro Paese fa i conti con la difficoltà di una piena e virtuosa integrazione fra i
servizi di inclusione sociale e quelli di cura e assistenza sanitaria ed è
questo forse un vizio d’origine che si è, nel tempo, sclerotizzato e che tutt’oggi soffre di un percorso normativo e operativo fondato su due
architetture diverse, su culture professionali rigidamente separate, su
strategie e politiche troppo a lungo divergenti.
Si deve alla modifica della Costituzione, con la riforma del Titolo V e
l’attribuzione quasi esclusiva alle Regioni della potestà di legiferare in materia sanitaria, e prima ancora alla Legge 328/2000, che aveva in
precedenza riformato il sistema di assistenza sanitaria e sociale, la
determinazione di intervenire sul coordinamento e sull’integrazione tra il sistema sanitario e il sistema dei servizi socio assistenziali.
Il passaggio delle competenze alle Regioni ha tolto valore cogente alla
legge 328/2000, lasciando pertanto le Regioni libere di realizzare i
propri modelli organizzativi.
Le Società della Salute (SdS) in Toscana nascono con l’intento di proporre una risposta significativa ed originale anche a queste esigenze
di integrazione, dato che esse “rappresentano uno strumento per
garantire maggiore appropriatezza delle prestazioni, maggior controllo della spesa, effettivo coinvolgimento e maggior soddisfazione degli operatori, maggior consenso della popolazione […] L’unitarietà del
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sistema è garantita dalla unicità del soggetto erogatore”33.
Le Società della Salute sono state introdotte attraverso un periodo di
sperimentazione avviato con il Piano Sanitario Regionale 2002-2004
con l’obiettivo, ab origine dichiarato, di intervenire, attraverso una nuova formulazione organizzativa, sul difficile campo dell’integrazione
fra sistema sanitario e sistema socio-assistenziale.
Nel suddetto Piano Sanitario Regionale, si legge che “la Società della
Salute si basa sulla garanzia dell’universalismo e dell’equità, senza alcuna selezione per livelli di rischio, per caratteristiche socio - economiche o demografiche, per capacità contributiva o per appartenenza etnica o ideologica e deve avere comunque carattere non lucrativo”. In questo quadro di sperimentazione grande enfasi viene data
alla riscoperta del ruolo dei Comuni e della società civile: “la comunità
locale, rappresentata dal Comune e articolata in tutte le componenti della società civile, diventa protagonista della tutela della salute e del benessere sociale” e ancora: “il Comune non assume solo funzioni di programmazione e controllo, ma ‘compartecipa’ ad un governo comune del territorio finalizzato ad obiettivi di salute e diviene a tutti gli effetti
‘co-gestore’ dei servizi socio - sanitari territoriali". L'obiettivo consiste
nella piena realizzazione ed integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria, non tralasciando la tutela dell’ambiente e della salute.
Dopo una lunga e complessa sperimentazione, le Società della Salute
sono entrate a regime con la Legge Regionale n. 60 del 19 novembre
2008 che ha innestato questa nuova formula organizzativa nel contesto
di complessiva revisione della precedente L.R. 40/2005 che disciplina il
Servizio Sanitario Regionale della Toscana.
Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana del
26 novembre 2008, e più precisamente con l’art. 71 bis, Capo III bis, fa il suo esordio ufficiale “La società della salute”.
“I comuni, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona- distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all’articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati Società della Salute, al fine di:
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sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto.
e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.”
Successivamente con atti deliberativi della Giunta della Regione
Toscana, quali ad esempio Delibera n.243 dell’11 aprile 2011 si entra
nel dettaglio della descrizione delle peculiarità organizzative e di
soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni e dall’Azienda
Usl di riferimento e la cui finalità istituzionale si articola in tre filoni
maestri: la promozione della salute, il governo della domanda e
l’organizzazione dell’offerta del sistema di assistenza sociale e socio- sanitaria. Nelle Società della salute lavorano fianco a fianco
professionisti e operatori sanitari e sociali, del terzo settore e del
volontariato che insieme elaborano i Piani integrati di salute e
costruiscono il Sistema locale dei servizi, perseguendo una integrazione
a livello politico-istituzionale, direzionale e professionale. I Piani
integrati di salute consentono di ufficializzare la programmazione degli
interventi sociali e sanitari e la loro connessione con i settori ambientali
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Infine all'interno delle SdS sono attivati dei percorsi di partecipazione e
collegamento tra le associazioni di volontariato e le Consulte del terzo
settore. Al fine di ottenere un risultato efficace nella tutela della salute
del singolo e della comunità si sono riconosciuti negli interventi
perseguire: a tale obiettivo sarà propedeutica una indagine che enuclei le
caratteristiche epidemiologiche del territorio in analisi - ponendo forte
attenzione agli stili di vita e allo stato di salute della popolazione locale -
al fine di ottenere una conoscenza panoramica, globale del contesto in
cui saranno posti a interagire i servizi offerti.
Per quanto concerne invece l'aspetto meramente strutturale in ciascuna
SdS vengono riconosciuti essenzialmente 5 organi: l'Assemblea dei soci
(composta dal direttore generale e dell'azienda Usl e dal Sindaco o da un
componente della giunta di ciascun Comune aderente), il Presidente (cui
spetta la rappresentanza generale), la Giunta esecutiva (formata di
norma da tre componenti), il Collegio sindacale ed il Direttore (che
svolge anche il ruolo di responsabile del corrispondente Distretto
sanitario esercitando ambo i ruoli senza duplicazione di funzioni o
compensi).
In virtù invece del riconoscimento del coinvolgimento attivo del
cittadino quale elemento di indiscutibile importanza, e dell'opportuna
attenzione volta alla conoscenza del territorio il progetto della SdS
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partecipazione34, la Consulta del terzo settore35 e le Agorà della salute 36.
34 Il Comitato di partecipazione coinvolge membri rappresentativi della comunità locale,
rappresentanze dell’utenza dei servizi, dell’associazionismo di tutela, purchè non erogatori di prestazioni
35 La Consulta del terzo settore raccoglie le organizzazioni del volontariato e del terzo settore
erogatori di prestazioni.
36 Le Agorà della salute, ovvero due incontri annuali aperti alla popolazione al fine di garantire uno