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La legge n 199/2016 – Il caporalato

Nel documento La tratta di esseri umani (pagine 120-125)

Capitolo III L’ITALIA NEL CONTRASTO ALLA TRATTA

1.6. Lo sfruttamento lavorativo e il nuovo art 603-bis c.p “Intermediazione

1.6.2. La legge n 199/2016 – Il caporalato

La scarsa attenzione rivolta alla tratta per sfruttamento lavorativo può essere rilevata nel fatto che questa attività illecita ha, come già illustrato, confini molto vicini ad altre fattispecie quali lavoro sottopagato, precario, nero.

Il Protocollo di Palermo stesso non definisce il lavoro forzato, ma si limita a includerlo nella definizione di tratta al suo art. 3.

In Italia un piccolo passo in avanti nel contrasto allo sfruttamento lavorativo viene intrapreso con l’adozione dell’art. 603-bis del codice penale152

152 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di

intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

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“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, grazie all’art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge n. 148, 14 settembre 2011153.

Il 18 ottobre 2016 la Camera dei deputati ha approvato la nuova legge, che era già stata precedentemente approvata dal Senato, relativa a un maggior contrasto al fenomeno del caporalato. La nuova legge, n. 199 del 29 ottobre 2016, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2016 ed è relativa a "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

Il caporalato è un fenomeno molto diffuso in tutta Italia e soprattutto nel settore agricolo; nello specifico si intende il reclutamento di lavoratori, solitamente italiani in condizioni di povertà o immigrati senza regolare permesso di soggiorno, trasportati poi prevalentemente sui campi per esser utilizzati da un’azienda. La paga è bassissima, i lavori sono lunghi e pesanti e spesso accompagnati da maltrattamenti e violenze da parte dei caporali, comprendendo anche la confisca degli eventuali documenti, l’imposizione di un alloggio in condizioni non umanamente tollerabili e la sottrazione del costo del trasporto sul luogo di lavoro. Il caporale è quindi colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

153 Altalex, Contrasto al caporalato: in Gazzetta la nuova legge - Legge, 29/10/2016 n° 199, G.U.

03/11/2016, 4 novembre 2016:

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stato di bisogno delle persone; è colui che garantisce l’incontro tra domanda e offerta illegali. Questa figura ha il compito di scegliere adeguatamente la forza lavoro in base all’attività a cui verrà poi impiegata, a un imprenditore piuttosto che a un altro. Questo aspetto è rilevante perché in base alla scelta che fa, ne risulterà un determinato guadagno. È chiaro che, nella maggior parte dei casi, la scelta ricadrà nello straniero giovane dotato di grande forza ed energia fisiche. La quota che il caporale richiede per il servizio di intermediazione dipende poi da diversi fattori come l’affidabilità della ditta, le mansioni richieste. La funzione che ricopre è sempre più diffusa in una società dove il mercato sommerso è in crescita e la manodopera da sfruttare non manca: se un lavoratore non produce abbastanza viene velocemente sostituito.

Tra i caporali non mancano anche i cosiddetti “caporali etnici”, stranieri presenti sul territorio da più tempo e che, oltre a conoscere ormai bene il funzionamento del sistema, hanno una maggiore conoscenza di una rete di connazionali da impiegare e sfruttare.

Al fenomeno del caporalato sono poi spesso collegati gruppi criminali di stampo mafioso.

Con l’art. 1 della nuova legge viene così modificata la definizione del reato di caporalato:

“L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

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2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».”

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Si può notare che con tale provvedimento, il legislatore ha introdotto una fattispecie-base con relativa pena anche per quei casi in cui il reclutamento avviene senza comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori.

Affinché si configuri il reato è quindi necessario accertarsi che si sia approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori senza dover verificare che vi sia stato uso di minacce o intimidazioni. Il nuovo reato prevede la sanzionabilità anche del datore di lavoro, aspetto precedentemente non contemplato, e la previsione della responsabilità anche di persone giuridiche, nonché la facoltà del giudice di poter disporre il controllo giudiziario dell'azienda.

Per questo reato viene previsto l’obbligatorio arresto in flagranza per i colpevoli, mentre viene esteso il Fondo antitratta154 anche alle vittime di questo

fenomeno.

È prevista la confisca di quei beni e strumenti, non solo utilizzati per commettere il reato, ma anche quelli che ne sono "il prezzo, il prodotto o il profitto" a meno che non appartengano a persona estranea al reato.

Nei casi di collaborazione con le autorità, il soggetto potrà beneficiare di una circostanza attenuante con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

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1.6.3. Il caso esempio di tratta per sfruttamento lavorativo: Sentenza del GUP

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