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La tratta nel codice penale italiano

Nel documento La tratta di esseri umani (pagine 47-101)

SEZIONE 2 LE FONTI REGIONAL

3.1. Le fonti nell’ordinamento italiano

3.1.1. La tratta nel codice penale italiano

Le sanzioni previste per il reato di tratta sono contenute nel codice penale al titolo XII, “Delitti contro la persona”, capo III “Delitti contro la libertà individuale”, sezione I “Dei delitti contro la personalità individuale”.

Il delitto di tratta previsto all’art. 601 c.p., è stato recentemente modificato grazie al d.lgs. 24/2014 che rende conformi le norme interne con quanto stabilito dalla direttiva dell’Unione europea 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime. Gli altri reati previsti nel codice penale e legati al fenomeno della tratta di persone sono l’art. 600, “Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù”, modificato anch’esso con il d.lgs. 24/2014 e l’art. 602, “Acquisto e alienazione di schiavi”, riformato con la l. n. 228 dell’11 agosto 2003.

Più recentemente è stato modificato l’art. 603-bis c.p. “Intermediazione

78 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139.

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illecita e sfruttamento del lavoro” con la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ai fini di un contrasto più efficace anche della tratta per sfruttamento lavorativo79.

47 CAPITOLO II

GLI ASPETTI DELLA TRATTA

SEZIONE 1 - LA NOZIONE DI TRATTA

1.1. La definizione di tratta

La tratta di esseri umani, nonostante sia considerata come una nuova e moderna forma di schiavitù, costituisce una fattispecie a sé stante. Tale pratica implica l’utilizzo della forza, dell’inganno o coercizione allo scopo di sfruttamento della persona che ne diventa vittima.

Non sembra quindi un fenomeno completamente nuovo e sconosciuto; si presenta peraltro complesso poiché può confondersi con altre fattispecie che vanno dalla schiavitù al traffico di migranti, dall’immigrazione clandestina al lavoro nero.

È fondamentale ben comprendere cosa si intenda con il termine “tratta” per evitare di usarlo come sinonimo di altre pratiche che, invece, indicano attività criminali differenti.

Il documento “Linee guida per il trattamento dell’informazione in tema di tratta di esseri umani” datato giugno 2007, promosso e sottoscritto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, il Segretariato Sociale RAI, l’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa e dal progetto europeo Equal "Tratta No!", spiega l’importanza di usare la corretta terminologia per evitare confusioni, pregiudizi

48 e falsi stereotipi, precisando che:

“• La tratta non è prostituzione, ma è sfruttamento sessuale laddove il corpo di una persona viene utilizzato contro la sua volontà.

• La tratta non è lavoro irregolare, ma è sfruttamento del lavoro laddove la persona si trova in condizioni di servitù, privata dei documenti e quindi mantenuta in uno stato continuativo di vulnerabilità e ricattabilità.

• La tratta non è accattonaggio, ma sfruttamento di minore laddove vi è la sottrazione di un minore alla famiglia allo scopo di portarlo in un altro paese e costringerlo a chiedere l’elemosina o a compiere reati come furto, contrabbando, spaccio.

• La tratta non è pedofilia, ma sfruttamento sessuale di minori laddove un minore viene sottratto alla famiglia con false promesse, costretto a cedere il proprio corpo a scopi sessuali e a prestare la propria immagine a scopi pornografici.” 80

Il primo passo per affrontare un problema è mettere in atto il cosiddetto

problem setting.

Il filosofo italiano Benedetto Croce affermava, a proposito, che “Definire bene un problema è in gran parte averlo risolto”. Avere una definizione chiara potrà così portare a formulare soluzioni coerenti ed efficaci.

Si è quindi dovuto ben definire cosa fosse la tratta di esseri umani ed è stato indispensabile esplicitare correttamente il fenomeno, cogliendone le varie sfaccettature, per elaborare un valido sistema di contrasto a tale reato e di protezione delle relative vittime. Darne una definizione è poi fondamentale

80 Ordine Nazionale dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa, Segretariato Sociale RAI,

Dipartimento Diritti e Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa), Linee guida per il trattamento dell’informazione in

tema di tratta di esseri umani, Progetto Europeo Equal di informazione sociale sul tema della tratta di

esseri umani - Tratta NO! Un altro punto di vista, 2007, consultabile all’indirizzo: http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/linee-guida-tratta.pdf

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perché non bisogna dimenticare che il diritto penale internazionale deve rispondere dei principi di nullum crimen sine lege81 e di determinatezza e

tassatività della legge penale82. Per tali ragioni prevedere nella legislazione il

reato di tratta e darne una chiara enunciazione è stato essenziale per assicurare la punizione dei suoi autori.

Definire a livello internazionale tale reato è poi necessario per garantire un recepimento della stessa definizione condivisa da tutti gli Stati parte.

Il primo documento a formulare una definizione di tratta è stato, come già riportato nel precedente capitolo sulle fonti internazionali, il “Protocollo di Palermo” della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale”.

La definizione, contenuta all’art. 3, che è stata poi ripresa dalla Convenzione di Varsavia, individua tre elementi fondamentali da cui non è possibile prescindere per classificare un’attività come “tratta”:

- azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone;

- mezzi: l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra; - scopo: lo sfruttamento della vittima che può essere sfruttamento della

prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

81 Nessuno può esser punito per un fatto che non è previsto come reato.

82 Reato e sanzione devono essere previsti in modo chiaro e specifico e non devono essere soggetti

all’interpretazione del giudice. La norma penale deve quindi essere chiara, precisa e determinata in ogni sua parte, al fine di poter statuire con certezza quali sono i comportamenti illeciti e quelli leciti.

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In base quindi ai fini per i quali viene perpetrata si possono individuare alcune fattispecie specifiche83:

 tratta per sfruttamento sessuale: è la forma più diffusa e le vittime sono principalmente donne e minori che vengono impiegate soprattutto nel mercato della prostituzione forzata;

 tratta per sfruttamento lavorativo: indica il trasferimento di persone per lo scopo di lavoro forzato. Per sfruttamento lavorativo si intende “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente"84. Sotto questa

tipologia sono comprese: schiavitù, pratiche simili alla schiavitù, servitù per debito, servitù.

 tratta per matrimonio forzato: con questo termine si indica il matrimonio tra due persone, di cui almeno una delle due non ha dato liberamente il proprio consenso all’unione. Nel matrimonio forzato le vittime sono spesso minori. Il matrimonio forzato rientra nella categoria della tratta di persone quando ricorrono i seguenti elementi: la vittima è stata trasferita in un altro Paese, obbligata a contrarre il matrimonio e sfruttata a fini sessuali o lavorativi.  tratta per commercio di organi: questa forma di trafficking rientra nella

categoria di tratta di persone per sfruttamento e/o riduzione in schiavitù o servitù. Questa pratica indica il reclutamento e trasporto di persone allo scopo di espianto di organi o tessuti attraverso l’uso della forza, coercizione, abuso di potere.

83 Orfano I., “La tratta di persone in Italia nella letteratura in materia”, in Carchedi F., Orfano I., La tratta

di persone in Italia - Vol.1: Le evoluzioni del fenomeno e gli ambiti di sfruttamento, Collana On the Road-

sezione Osservatorio Tratta, Franco Angeli, Milano, 2007.

84 Cfr. art. 2 ILO Co29 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), Convention concerning Forced or

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Importante rimane non confondere il commercio illegale di organi con la tratta a scopo di espianto di organi. Il primo indica, infatti, solamente una compravendita illegale di organi, prelevati da viventi, nella maggior parte dei casi consenzienti, o cadaveri.

Rientra nella tratta anche la schiavitù per debito: il fenomeno indica l’attività di ripagare un prestito con un servizio la cui durata e natura non sono specificate.

Spesso le vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale o lavorativo si trovano in condizione di schiavitù per debito poiché devono ripagare il viaggio e le altre spese che il trafficante ha dovuto affrontare in anticipo per loro.

Tale forma di schiavitù per debito è diffusa in tutto il mondo ed è un modo per “giustificare” lo sfruttamento e minimizzare il rischio di fuga della vittima poiché questa crederà, purtroppo invano, che una volta saldato il debito potrà essere di nuovo libera o potrà guadagnare soldi per se stessa.

1.2. Le caratteristiche della tratta85

1.2.1. Il reclutamento

I trafficanti devono reclutare le loro vittime, trasportarle dove saranno sfruttate e mantenerle sotto controllo. La varietà di tecniche di reclutamento, di trasporto e le forme di sfruttamento sono limitate solo dall’immaginazione dei trafficanti. La loro flessibilità, opportunismo e brutalità assicurano una costante fornitura di vittime.

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Il reclutamento è più facile durante le crisi economiche, disastri naturali e conflitti, cioè quando vi sono vittime deboli già pronte e a disposizione da poter sfruttare.

I trafficanti cercano i più vulnerabili, individui senza genitori, madri single, poveri disperati, rifugiati, ma anche persone istruite da ingannare o studenti in cerca di lavoro estivo.

Solitamente il processo di reclutamento avviene per opera di un membro del proprio gruppo etnico. Le ragioni di ciò vanno rilevate nella vicinanza, nel contatto diretto e nella fiducia che hanno con la vittima.

I metodi usati per reclutare variano a seconda dei contesti e dei Paesi di riferimento.

I trafficanti si trovano ad affrontare sfide logistiche per spostare le vittime in lunghe distanze: devono coordinare il trasporto, evadere i controlli frontalieri e doganali e assicurare l’entrata della persona-merce nel mercato. Le condizioni di trasporto ricordano molto le condizioni orribili con cui gli schiavi venivano trasportati nei secoli passati.

La corruzione è spesso una parte importante per il trasporto e coinvolge guardie di confine, funzionari doganali e altro personale diplomatico.

Le vittime di tratta vengono controllate con la violenza, intimidazioni psicologiche e minacce alle loro famiglie. Molte pratiche disumanizzanti che erano utilizzate durante l’olocausto per creare vittime passive, sono replicate dai trafficanti: le vittime vengono private delle loro identità, vengono loro sequestrati i documenti identificativi, percorrono lunghe distanze senza la propria famiglia, in condizioni disumane e sono spesso torturate per essere indotte all’assoggettamento. La perdita dell’identità è centrale per il processo di disumanizzazione della vittima.

Elementi centrali della tratta sono la coercizione e l’inganno. Gli eventuali tentativi di fuga sono puniti brutalmente in modo da far desistere le

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altre vittime. Le vittime di tratta raramente cercano aiuto. Le ragioni di tale inazione sono multiple:

 non conoscono la lingua;

 non sono in grado di raggiungere le forze dell’ordine;

 sono talmente terrorizzate dagli agenti di polizia dei loro stessi Paesi di provenienza che non si aspettano di ottenere alcuna assistenza nello Stato in cui si trovano;

 sanno, in base all’esperienza dei loro compagni, che spesso le richieste di aiuto sono senza speranza;

 sono spaventate dall’eventuale punizione che scaturirebbe se dovessero essere scoperte nel tentativo di fuga;

 credono sia da egoisti chiedere aiuto poiché vengono ripetutamente minacciate di ripercussioni violente contro le loro famiglie se cercassero di scappare.

Generalmente le donne e le ragazze sono vittime di tratta per sfruttamento sessuale, per matrimoni forzati, servitù domestica; uomini e ragazzi sono invece indirizzati allo sfruttamento lavorativo, adozioni illegali, traspianto di organi, corse illegali di cammelli86, reclutamento forzato di

bambini nei conflitti armati.

Le conseguenze dello sfruttamento nelle vittime sono devastanti e, al di là delle malattie che possono materialmente contrarre, sono sconvolgenti le ferite, i maltrattamenti e i relativi danni fisici e psicologi subiti.

I trafficanti considerano le vittime prive di dignità e meritevoli di trattamenti brutali. Questi crudeli criminali confiscano i passaporti e documenti

86 Pratica diffusa soprattutto negli Emirati Arabi Uniti dove vengono impiegati come fantini bambini

venduti, rapiti e allontanati con l’inganno dalle loro famiglie e tenuti poi in stato di malnutrizione, maltrattamento, tortura.

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delle proprie vittime in modo che, senza questi, non abbiano uno status legale. Per indurre l’assoggettamento, i trafficanti possono richiedere l’intervento di violenti criminali per stuprare e picchiare le vittime ripetutamente dopo l’arrivo a destinazione.

1.2.2. L’eziologia della tratta

Le cause della tratta di esseri umani sono molte e complesse, frutto di un’interconnessione tra push e pull factor collegati alla domanda e offerta nel mercato del lavoro e di una combinazione di fattori economici, sociali e politici. La povertà, bassi livelli d’istruzione e carenza di lavoro, di risorse e opportunità nei Paesi d’origine sono push factor e una delle principali cause della tratta di esseri umani.

L’ineguaglianza di genere determina inoltre una maggior vulnerabilità di donne e ragazze, più facilmente vittime di tratta a causa della loro inferiorizzazione e marginalizzazione.

L’aumento negli ultimi decenni dell’immigrazione femminile di donne che viaggiano da sole, senza famiglia, compagno o marito al seguito, le rende più facilmente vittime di trafficanti e criminali.

Altri fattori che contribuiscono alla diffusione di tale fenomeno sono la globalizzazione del lavoro e del mercato, legati a ostacoli posti alla migrazione legale. Persone in cerca di migliori condizioni di vita cadono nella rete di trafficanti senza scrupoli che le ingannano con la falsa promessa di aiutarle a raggiungere la destinazione desiderata.

La modernizzazione dei sistemi di viaggio, il costo ormai non troppo alto per viaggiare e l’uso di nuove tecnologie come internet, sono tra i fattori che hanno in qualche modo facilitato l’aumento della tratta di esseri umani negli ultimi

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decenni. Siti web, chat room, telefoni cellulari, internet garantiscono la diffusione di informazioni in tempo immediato87.

Molte vittime, soprattutto per sfruttamento sessuale e lavorativo, sono, infatti, reclutate online. La globalizzazione ha agevolato il movimento di beni, persone e ha anche reso più rapide le comunicazioni. Zone remote del mondo sono ora integrate nell’economia globale.

Gli Stati in condizione di transizione e quei Paesi in situazione di conflitto o post-conflitto forniscono l’ambiente perfetto per lo sviluppo del fenomeno in esame. Disoccupazione, inflazione, disuguaglianze sociali sono tutte cause di trafficking soprattutto quando lo Stato non è in grado di controllare il proprio territorio e assicurare la punizione dei criminali.

Alcune calamità naturali hanno anche portato all’aumento del numero di persone vittime di tratta perché le persone e soprattutto i bambini si vengono a trovare in condizioni di grande vulnerabilità e quindi diventano facilmente esposti al rischio di finire nelle mani dei trafficanti.

Le culture o le tradizioni locali possono anch’esse contribuire a determinare situazioni che facilitano la tratta. In alcuni paesi dell’Africa, ad esempio, esiste la tradizione di affidare i bambini a famiglie benestanti che vivono nelle grandi città o in altri Stati in quanto possono così avere la possibilità di ricevere istruzione in cambio di lavoro domestico.

Allo stesso tempo i fattori di attrazione comprendono la domanda di servizi che le persone oggetto di tratta possono fornire: lavoro illegale e sfruttamento nell’economia sommersa, prostituzione forzata, sfruttamento sessuale, accattonaggio, furti e altre attività illecite. Fruttuoso sembra poi essere l’uso delle vittime di tratta per il traffico di organi.

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I gruppi criminali hanno colto quindi le opportunità create dalla situazione ed economia globali. La tratta è ormai una delle attività illegali più redditizie anche per la semplice ragione che molte vittime sono migranti irregolari che non parlano la lingua del Paese in cui vengono portati e che non reagiscono perché hanno paura di denunciare i propri sfruttatori per ripercussioni sui propri familiari.

Il fenomeno del trafficking si sviluppa a livello transnazionale e vengono quindi violate simultaneamente leggi di diversi Paesi. Questo aspetto rende complicati i controlli da parte delle autorità competenti.

Ad aiutare la diffusione della tratta è stata poi l’assenza di un sistema di sforzi internazionalmente coordinati per affrontare da subito la minaccia emergente che ha trovato in seguito un terreno fertile e quasi privo di ostacoli per affermarsi.

La richiesta da parte del mercato di vittime di tratta da sfruttare purtroppo non manca. Sempre più datori di lavoro tendono a preoccuparsi solamente del guadagno finale e non si fanno scrupoli a impiegare vittime di tratta per incrementare il proprio profitto. Queste ultime, infatti, non vengono assunte legalmente e così lo sfruttatore non deve sostenere i costi e rincari che un inquadramento lavorativo legale presupporrebbero.

È opportuno riflettere però non solo in merito alla posizione del datore di lavoro, ma anche sui consumatori che, a volte, diventano “inconsciamente” complici dello sfruttamento: si cerca sempre più di comprare beni e prodotti a costi esigui senza preoccuparsi minimamente di come sia possibile un prezzo così ridotto. In molti casi, questo “vantaggio” è proprio dovuto allo sfruttamento della manodopera di vittime di tratta.

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vantaggi finanziari per molte aziende anche legali. Le imprese nei settori agricolo, manifatturiero, delle costruzioni possono sfruttare le vittime di trafficking a cui viene assicurato, nei casi più fortunati, un misero stipendio. I datori non hanno l’obbligo di pagare assicurazioni su incidenti, tasse sulla sicurezza sociale, benefici sociali, pensioni che comporterebbero un aumento del prezzo finale del prodotto e lo renderebbero meno competitivamente attraente.

Negli ultimi decenni i controlli alla frontiera in molte aree del mondo sono stati aboliti. Accordi come il NAFTA, North American Free Trade

Agreement88, e l’Acquis di Schengen89 in Europa hanno permesso il libero

movimento di merci e persone facilitando anche la tratta e il traffico di migranti. L’eliminazione dei controlli alle frontiere rispondeva agli imperativi dettati dal libero commercio.

Il sistema finanziario globale poi è entrato in crisi dal 2008 con un crollo dell’economia e un aumento della disoccupazione. Il tutto ha garantito un terreno ancora più fertile per le organizzazioni criminali dedite ad attività di tratta di persone da sfruttare nel mondo del lavoro sommerso e dalle aziende in cerca di una ripresa economica a discapito di tali individui.

88 North American Free Trade Agreement, 32 I.L.M. 289 and 605 (1993).

89 Accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985 da Benelux, Francia e Germania; Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990 e in vigore dal 26 marzo 1995; gli accordi di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; le decisioni del Comitato esecutivo e del Gruppo centrale.

58 1.2.3. L’iter della tratta

Non esiste un singolo modello standard con cui viene messo in pratica questo fenomeno.

I trafficanti possono essere parenti stessi della vittima, conoscenti o perfetti estranei. Le ragazze e le donne sono spesso ingannate con false promesse di carriera nella moda o promesse di lavoro. A volte sono gli stessi familiari a vendere la vittima ai trafficanti, convincendo la stessa della prospettiva positiva che ne deriverà per lei e per l’intera famiglia. Nella maggior parte dei casi comunque si ignorano le condizioni di pesante sfruttamento che attenderanno la vittima nel Paese di destinazione.

Ci sono alcuni casi, invece, in cui il soggetto in questione è a conoscenza di quali saranno le attività che dovrà compiere. Ciò che non si aspetterà saranno invece le condizioni simili alla schiavitù in cui si troverà.

In base al Protocollo di Palermo, affinché si configuri la tratta, è comunque irrilevante il consenso della vittima nei casi in cui il trafficante utilizzi almeno uno dei mezzi90 elencati nella definizione di trafficking. Qualora

siano coinvolti bambini il consenso è sempre irrilevante.

In certi casi le vittime vengono costrette ad attraversare i confini nazionali con documenti falsi. Non mancano poi casi in cui le vittime non sono

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