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La legge sul nuovo ordinamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione

Sul problema della rieducazione del condannato a pena detentiva

2.12. La legge sul nuovo ordinamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione

,O OHJLVODWRUH GHO¶ QHO GHWWDUH OD QXRYD GLVFLSOLQD LQ WHPD GL RUGLQDPHQWR penitenziario ha istituito le misure alternative alla detenzione; si tratta di strumenti che possono essere concessi nel caso di condanna a pene detentive di breve e media durata (e in alcuni casi perfino agli ergastolani), la cui ratio è quella di evitare che si verifichi O¶HIIHWWRGHVRFLDOL]]DQWHHFULPLQRJHQRGHOFDUFHUH

Tali misure sono state accolte con favore dalla dottrina181, rappresentando, almeno a livello teorico un primo WHQWDWLYR GL VYLQFRODUVL GDOO¶XWLOL]]R GHOOD SHQD detentiva.

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MANTOVANI, Pene e misure alternative nel sistema vigente, in AA.VV., Pene e misure alternative

QHOO¶DWWXDOHPRPHQWRVWRULFRAtti del convegno di studio «Enrico De Nicola», Milano, 1977, pp. 18 e ss.

180 MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Rivista italiana di

diritto e procedura penale, 2000, pp. 160 e ss.

181 GREVI, Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, in AA.VV. (a cura di) GREVI, Bologna, 1981, pp. 6 e ss.; NEPPI MODONA, Il sistema sanzionatorio: considerazioni in margine ad un recente

schema di riforma, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1995, p. 319; LUGNANO, Il nuovo ordinamento penitenziario nel disegno di legge in discussione al parlamento, in Giustizia penale e riforma carceraria, op. cit., pp. 31 e ss.; FASSONE, /D SHQD GHWHQWLYD LQ ,WDOLD GDOO¶ DOOD ULIRUPD penitenziaria, op. cit., p. 225.

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/D OHJJH  OXJOLR  Q  QRUPH VXOO¶RUGLQDPHQWR SHQLWHQ]LDULR H VXOOD esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) presenta luci ed ombre, essendo stata terreno di incontro di istanze politiche e giuridiche diverse, dettate dal particolare momento storico in cui questa legge viene pensata. È indicativo GHOO¶LPSRUWDQ]D FKH OD TXHVWLRQH FDUFHUDULD DYHYD DVVXQWR LO IDWWR FKH VL VFHOVH GL disciplinare la nuova materia penitenziaria tramite lo strumento legislativo, evitando il ricorso a regolamenti e a leggi delega.

, PHULWL DVFULYLELOL D WDOH ULIRUPD VRQR VLFXUDPHQWH O¶DYHUH WHQXWR LQ considerazione i principi costituzionali, quali quello in tema di funzione rieducativa dellDSHQDHTXHOOLFKHJDUDQWLVFRQRHULFRQRVFRQRLGLULWWLLQYLRODELOLGHOO¶XRPRDQFKH se detenuto (ex artt. 2,3,13,4°co., 27,3°co. Cost.)182.

In ogni caso, al di là della considerazione della prevenzione speciale positiva, si ritrovano previste in differente misura tutte le funzioni proprie della pena, retribuzione, prevenzione generale, prevenzione speciale negativa.

In questo senso non è mai stata sminuita la centralità del carcere, nemmeno quando sono state previste le sanzione alternative alla detenzione le quali non sono concettualmente slegate dalla pena detentiva, essendo previste in «attenuazione-sostituzione» di essa183, ferma restando la possibilità di utilizzare la pena detentiva nelle ipotesi di violazione da parte del condannato degli obblighi prescritti184.

/DOHJJHGLULIRUPDGHOO¶RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRGHODYHYDLQWURGRWWRWUD OH PLVXUH DOWHUQDWLYH DOOD GHWHQ]LRQH O¶DIILGDPHQWR LQ SURYD DO VHUYL]LR VRFLDOH OD semilibertà e la liberazione anticipata. Successivamente la legge 10 ottobre 1986, n. 663

182 /¶DUWdella nostra Costituzione recita che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili GHOO¶XRPR VLD FRPH VLQJROR VLD QHOOH IRUPD]LRQL VRFLDOL RYH VL VYROJH OD VXD SHUVRQDOLWj H ULFKLHGH O¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULLQGHURJDELOLGLVROLGDULHWjSROLtica, economica e sociale».

/¶DUW&RVWVDQFLVFHLOSULQFLSLRGLXJXDJOLDQ]DVHFRQGRFXL©7XWWLLFLWWDGLQLKDQQRSDULGLJQLWjVRFLDOH e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine HFRQRPLFRHVRFLDOHFKHOLPLWDQGRGLIDWWRODOLEHUWjHO¶XJXDJOLDQ]DGHLFLWWDGLQLLPSHGLVFRQRLOSLHQR VYLOXSSRGHOODSHUVRQDXPDQDHO¶HIIHWWLYDSDUWHFLSD]LRQHGLWXWWLLODYRUDWRULDOO¶RUJDQL]]D]LRQHSROLWLFD economica e sociale del paese».

6HFRQGRO¶DUWƒFR&RVW©ÊSXQLWDRJQLYLROHQ]DILVLFDHPRUDOHVXOOHSHUVRQHFRPXQTXHVRWWRSRVWH a restrizioni di libertà».

183 Come osserva NUVOLONE, Relazione introduttiva, in AA. VV., Pene e misure di sicurezza

QHOO¶DWWXDOH PRPHQWR VWRULFRRS FLW, p. 4, non si tratta di misure alternative alla pena ma di misure

alternative alla pena detentiva.

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(c.d. legge Gozzini)185 ha previsto nuove tipologie di misure alternative e ha modificato la disciplina di quelle esistenti aumentando le possibilità della loro applicazione. Sono state create: una speciale categoria di affidamento in prova per tossicodipendenti o alcool dipendenti186, la detenzione domiciliare e i permessi premio.

Vediamo per sommi capi la disciplina di tali strumenti.

/¶DIILGDPHQWRLQSURYDDOVHUYL]LRVRFLDOH (art. 47, l. 1975 n. 364) è considerata

una delle più importanti misure alternative alla pena detentiva. È applicabile ad autori di reati di modesta e media entità che siano stati condannati ad una pena detentiva non superiore ai tre anni187. Tale limite è da intendersi in relazione alla pena che deve essere in concreto scontata, tenendo conto delle possibili detrazioni di pena e di eventuali cause estintive188. Sono due le forme tramite cui può verificarsi la concessione GHOO¶DIILGDPHQWR LQ SURYD TXHOOD SUHYLVWD RULJLQDULDPHQWH GDOOD OHJJH GHO  FKH SUHYHGH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD PLVXUD DOWHUQDWLYD VXERUGLQDWD DOO¶RVVHUYD]LRQH GHOOD

185 La legge Gozzini ha operato seguendo due diverse direttrici. La prima è quella che ha orientato la riforma verso una maggiore valorizzazione della finalità rieducativa, tramite una facilitazione dei contatti tra soggetti detenuti e mondo esterno; sono stati istituiti i permessi premio, sono state ampliate le possibilità di lavoro penitenziario, sono stati eliminati alcuni limiti soggettivi che impedivano O¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHDOWHUQDWLYHDVRJJHWWLFRQGDQQDWLSHUFHUWLWLSLGLUHDWL/DVHFRQGDGLUHWWULFHYD invece in direzione opposta, si riconosce la necessità di differenziare i trattamenti penitenziari, alla luce GHOSUREOHPDGHOODVLFXUH]]DDOO¶LQWHUQRGHOOHPXUDFDUFHUDULHVLFUHDO¶DUW bis (contenuto nella legge VXOO¶RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULR LOTXDOHLVWLtuisce un regime di sorveglianza particolare nei confronti di GHWHQXWL FKH WHQJRQR FRPSRUWDPHQWL SHULFRORVL FKH DWWHQWLQR DOO¶RUGLQH H DOOD VLFXUH]]D GHOO¶LVWLWXWR penitenziario. Cfr. PAVARINI, 5LIOHVVLRQLLQPHULWRDOOHPRGLILFKHVXOO¶RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]iario (legge 10 ottobre 1986 n. 663), in Marginalità e società, S  LQ WDO VHQVR O¶$ FRPPHQWD OD ULIRUPD HIIHWWXDWDGDOODOHJJH*R]]LQL©,OSURFHVVRGLGLYHUVLILFD]LRQHLQDWWRWUDPRGDOLWjWUDWWDPHQWDOL³VRIILFL´H PRGDOLWjWUDWWDPHQWDOL³GXUH´qXQDUHDOWjGLIDWWRFKHqGLIILFLOHQRQFRJOLHUH>«@'DXQODWRDWWUDYHUVR un sensibile ampliamento delle possibilità offerte dalle misure alternative e da altri istituti tratta mentali il OHJLVODWRUHGHILQLVFHHULWDJOLDXQ¶LSRWHVLGLPRGDOLWjHVHFXWLYDLVSLUDWDDLSULQFLSLGLULGRWWDVLFXUH]]D>«@ 'DOO¶DOWURODWRPDVSHFXODUPHQWHDTXHVWDSULPDWHQGHQ]DLOOHJLVODWRUHGHOO¶VLLPSHJQDDOHJDOL]]DUH >«@DOFXQHPRGDOLWjWUDWWDPHQWDOLLVSLUDWHDFULWHULGLHOHYDWDVHYHULWjDGGXFHQGRQHFHVVLWjGLVicurezza». 186

Tale misura è stata successivamente ritoccata dagli artt. 94 e 126 del testo unico in materia di stupefacenti (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) che ha portato il limite di applicazione delle pene inflitte a quattro anni. Si è scelto così di abroJDUHO¶DUWELVFRQWHQXWRQHOODOFKHHUDSUDWLFDPHQWH identico al nuovo art. 94 d.p.r. 309/1990.

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Tale limite della pena inflitta è stato ampliato dalla novella penitenziaria attuata con la l. 10 ottobre, 1986 n.663. Si è scelto di dare prevalenza al criterio oggettivo della gravità del reato, rispetto a quello soggettivo della pericolosità sociale.

188 MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, op.cit, p. 110, evidenzia FRPH O¶LVWLWXWR GHOO¶DIILGDPHQWR LQ SURYa abbia subito negli anni un radicale mutamento di struttura e IXQ]LRQHLQIDWWLOXQJLGDOFRQVLGHUDUVLVWUXPHQWRGHVWLQDWRDOODFULPLQDOLWj³EDJDWHOODUH´qDQGDWRYLDYLD trasformandosi in un meccanismo che innesca la «fuga dalla pena detentiva», coinvolgendo, quali GHVWLQDWDULDXWRULGLUHDWLDQFKHJUDYL/¶LQQDO]DPHQWRGHOOLPLWHGHOODFRQGDQQDDWUHDQQLGLUHFOXVLRQH da scontarsi in concreto e quindi anche nella fase finale della esecuzione di una pena più lunga, ha portato di fatto a tale risultato.

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personalità del condannato, condotta collegialmente per un mese189 presso un istituto penitenziario; quella più recente e di più frequente applicazione, introdotta con la novella del 1986, e successivamente modificata dalla legge 165/98, secondo cui è SRVVLELOH FRQFHGHUH O¶DIILGDPHQWR LQ SURYD SULPD GHOO¶LQL]LR GHOO¶HVHFX]LRQH SHQDOH senza che sia necessario il periodo di osservazione in istituto.

Per FLzFKHULJXDUGDO¶HVHFX]LRQHGHOO¶DIILGDPHQWRLQSURYDVono previste delle regole di condotta cui il soggetto deve attenersi; alcune di tali prescrizioni sono espressamente disciplinate mentre altre sono indicate genericamente190 (il che ha sollevato dubbi di legalità e tassatività di tali prescrizioni). Il condannato viene affidato DVHUYL]LVRFLDOLGLSHQGHQWLGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHSHQLWHQ]LDULDSHUXQSHULRGRXJXDOHD quello della pena da scontare; i servizi sociali dovrebbero tenere sotto controllo il reo e aiutarlo a reinserirsi nella vita sociale.

/¶DIILGDPHQto in prova può essere revocato quando il soggetto tenga un comportamento contrario alle norme di legge o alle prescrizioni imposte, incompatibile con la prosecuzione della misura; ciò non vuol dire che la violazione di norme di legge o di regole di condotta implichi necessariamente e automaticamente la revoca della PLVXUDVLULFKLHGHLQIDWWLDQFKHXQDYDOXWD]LRQHQHJDWLYDGHOO¶LGRQHLWjGHOFRQGDQQDWRD essere risocializzato.

6HO¶DIILGDPHQWRLQSURYDGjXQHVLWRSRVLWLYRODSHQDHRJQLDOWURHIIHWWRSHQDle si estinguono.

Una particolare tipologia di affidamento in prova è l¶DIILGDPHQWR LQ SURYD SHU tossicodipendenti o alcool dipendenti, che prevede una disciplina del tutto simile a

TXHOODSUHYLVWDGDOO¶DUWGHOO¶RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRVDOYDODGLIIerenza del limite di pena che è elevato a quattro anni e le particolari modalità di esecuzione derivanti dallo stato di dipendenza.

La detenzione domiciliare (art. 47 ter l. 354/1975) è formalmente definita una

misura alternativa alla detenzione che permette, a determinate categorie di soggetti ed entro certi limiti di pena191 (in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata),

189 1HOODSULPDIRUPXOD]LRQHGHOODOQLOSHULRGRGLRVVHUYD]LRQHSUHVVRO¶LVWLWXWRSHQLWHQ]LDULR era di tre mesi.

190 A supplire tale carenza dovrebbe essere il tribunale di sorveglianza nel momento in cui concede O¶DIILGDPHQWRLQSURYD

191 /¶DUWWHUGHOODOHJJHVXOO¶RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRDQQRYHUDWUDLVRJJHWWLGHVWLQDWDULGHOODPLVXUD ,OVRJJHWWRFKHDEELDFRPSLXWRDOPRPHQWRGHOO¶LQL]LRGHOO¶HVHFX]LRQHGHOODSHQDRGRSRO¶LQL]LRGHOOD

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di espiare la condanna presso la propria abitazione o presso altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. In realtà la detenzione domiciliare appare più una diversa modalità di esecuzione della pena che una misura alternativa alla detenzione; una delle ragioni ispiratrici di tale strumento è infatti ULQYHQLELOH QHOO¶HVLJHQ]D GHO OHJLVOatore di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, e in alcun modo è previsto lo svolgimento di un trattamento rieducativo.

2YYLDPHQWH DQFKH LQ TXHVWR FDVR OD PLVXUD q UHYRFDELOH QHOO¶LSRWHVL LQ FXL LO comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione della misura e quando cessino le condizioni previste nei commi 1 e 1 bis.

La semilibertà (art. 48 l. 354/1975) «consiste nella concessione al condannato e

DOO¶LQWHUQDWRGLWUDVFRUUHUHSDUWHGHOJLRUQRIXRULGHOO¶LVWLWXWRSHUSartecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale». Tale strumento appare, come la detenzione domiciliare, più una modalità di esecuzione della pena detentiva che una vera e propria misura alternativa. Ha un ambito di applicazione decisamente vasto (art. 50 l. 354/1975), essendo concessa anche ai condannati a pene detentive di lunga durata e perfino agli ergastolani192 che abbiano scontato un certo quantum di pena193 (almeno la metà della pena inflitta per i primi, e almeno venti anni per i secondi) e che abbiano dimostrato progressi nel corso del trattamento risocializzativo. Nel caso di FRQGDQQDDOO¶DUUHVWRRDOODUHFOXVLRQHQRQVXSHULRUHDLVHLPHVLWDOLSHQHSRVVRQRHVVHUH scontate in regime di semilibertà, sempre che il condannato non sia affidato in prova ai servizi sociali.

La liberazione anticipata (art. 54 l. 354/1975) prevede che «al condannato a

SHQDGHWHQWLYDFKHKDGDWRSURYDGLSDUWHFLSD]LRQHDOO¶RSHUDGLULHGXFD]LRQHqFRQFHVVD stessa, settanta anni di età, purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale, o per WHQGHQ]D QpVLD PDLVWDWRFRQGDQQDWRFRQO¶DJJUDYDQWHGHOODUHFLGLYD&LzYDOHQHOO¶LSRWHVLGLFRQGDQQD per qualunque reato, salvo quelli espressamente indicati nel 1°comma.

/¶DUW  WHU LQFOXde inoltre: a) donne incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore ai sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Ai fini della applicazione a tali soggetti della detenzione domiciliare la pena inflitta non deve superare i quattro anni di reclusione (anche se costituenti parte residua di una pena più elevata).

192 /DOHJJHKDHVWHVRDLFRQGDQQDWLDOO¶HUJDVWRORODSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDOODVHPLOLEHUWjXQD volta scontati almeno venti anni di pena (art. 50, 2°co. l. 354/1975); cfr. PAVARINI, Codice commentato

DOO¶HVHFX]LRQHSenale, (a cura di) GUAZZALOCA,Torino, 2002, p. 152.

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quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

È molto discussa in dottrina la natura giuridica194 di tale misura, poiché non è unanimamente condivisa la collocazione della liberazione anticipata tra le misure alternative alla detenzione. In ogni caso sembra pacifico il riconoscimento del carattere ©SUHPLDOHª GHOO¶LVWLWXWR FKH EHQ VL FRRUGLQD FRQ O¶HVLJHQ]D GL LQFHQWLYDUH OD partecipazione al programma di risocializzazione195.

La liberazione anticipata è applicabile anche agli ergastolani a seguito di un intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n.274/1983 ha dichiarato la SDU]LDOH LOOHJLWWLPLWj FRVWLWX]LRQDOH GHOO¶DUW  O  DL ILQL GHOOR VFRPSXWR GL pena per la liberazione condizionale. La legge Gozzini ha formalmente esteso O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD OLEHUD]LRQH DQWLFLSDWD DL FRQGDQQDWL DOO¶HUJDVWROR DUW  ƒFR ult.periodo).

I permessi premio  SUHYLVWL GDOO¶DUW  ter l. 354/1975 e introdotti dalla l. 663/1986) previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza e sentito il direttore GHOO¶LVWLWXWR sono accordati ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi. Tali permessi premio devono essere di durata non superiore ogni volta a quindici giorni e permettono al detenuto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Infatti i permessi premio, per espressa menzione del legislatore, costituiscono «parte integrante del programma di trattamento e devono essere seguiti dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio». La durata dei permessi non può superare nel totale i quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. Per i condannati minori di età la

194 Anomala appare la collocazione della liberazione anticipata tra le misure alternative alla detenzione in TXDQWRWDOHVWUXPHQWRVLOLPLWDDGDQWLFLSDUHLO³ILQHSHQD´,QIDWWLSLFKHXQ¶DOWHUQDWLYDDOODGHWHQ]LRQH (manca di afflittività) si configura come vero e proprio mezzo di trattamento, che si presta a promuovere, dato il suo aspetto premiale e incentivante, LO UHLQVHULPHQWR GHO UHR LQ VRFLHWj IDYRUHQGR O¶DGHVLRQH DO programma rieducativo. Cfr. COPPETTA, sub art. 54, in in GREVI ± GIOSTRA ± DELLA CASA,

Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo, op.cit., p. 689; MANTOVANI, Pene e misure alternative nel sistema vigente, in AA.VV., 3HQH H PLVXUH DOWHUQDWLYH QHOO¶DWWXDOH PRPHQWR storico, op. cit., p. 28; DI GENNARO ± BREDA ± LA GRECA, Ordinamento penitenziario e misure

alternative alla detenzione, Milano, 1997, p. 265; CANEPA ± MARCHESELLI ± MERLO, Lezioni di

diritto penitenziario, Milano, 2002, p. 151.

195 COPPETTA sub art. 54, in GREVI ± GIOSTRA ± DELLA CASA, Ordinamento penitenziario.

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durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

Ai fini della concessione di tale beneficio il legislatore ha fissato dei limiti di natura oggettiva (legati alla quantità di pena irrogata) e limiti inerenti alla natura del reato riferito al soggetWR LOULIHULPHQWRqDLGHOLWWLSUHYLVWLGDOƒFRPPDGHOO¶DUW bis GHOODOHJJHVXOO¶RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULR 196.

Ê HYLGHQWH ULVSHWWR DO SHUPHVVR RUGLQDULR OD QDWXUD SUHPLDOH GHOO¶LVWLWXWR LO quale valorizza la funzione rieducativa della pena, in quanto è richiesta, ai fine della FRQFHVVLRQH GHO EHQHILFLR O¶RVVHUYDQ]D GL XQD FHUWD PRGDOLWj GL FRQGRWWD HG q esplicitamente finalizzato alla realizzazione di un percorso risocializzativo che si esplica nella possibilità di coltivare, come recita la norma, interessi culturali, affettivi e di lavoro197.

2.13. Ergastolo e principio rieducativo. Questioni di compatibilità costituzionale: la