Sul problema della rieducazione del condannato a pena detentiva
2.17. La liberazione condizionale come condicio di legittimità costituzionale GHOO¶HUJDVWROR
3.2.4. Il progetto Pisapia
285 Ibidem.
286 Cfr. MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo, op. cit., p. 258.
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Nel 2006 viene creata una commissione288 ministeriDOH SUHVLHGXWD GDOO¶2Q Giuliano Pisapia con lo scopo di predisporre uno schema di disegno di legge delega di riforma del Codice Penale. Con riguardo al sistema sanzionatorio, il progetto prevede una diversificazione tra le pene, volta a superare il classico binomio pena principale ± SHQDDFFHVVRULDHSURLHWWDWDDOVXSHUDPHQWRGHOO¶XWLOL]]RGHOODSHQDGHWHQWLYDFRPHSHQD SULQFLSDOH WHQHQGR DQFRUD XQD YROWD LQ FRQVLGHUD]LRQH LO SUREOHPD GHOOD ³LQFHUWH]]D´ GHOODSHQD /¶LGHDGLIRQGRqFKHXQPRGHOORVDQ]Lonatorio diversificato possa evitare che la pena assuma una connotazione prettamente simbolica e che sia volta a punire solo determinate tipologie di reati, essendo inefficace sia dal punto di vista della prevenzione generale che speciale, nei confronti di altre fattispecie penali (reati economici, reati ambientali, reati colposi)289. Anche i lavori della Commissione Pisapia considerano IRQGDPHQWDOHO¶DWWXD]LRQHGHOODILQDOLWjULHGXFDWLYDGHOODSHQDVDQFLWDGDOO¶DUWFR Cost., la quale non può essere principalmente affidata alle pena della reclusione; i dati VXOODUHFLGLYDGLPRVWUDQRO¶LQHIILFDFLDVSHFLDOSUHYHQWLYDGHOFDUFHUH ©Qon mediat[o] da strumenti alternativi di reinserimento sociale: i tassi di recidiva dopo modalità sanzionatorie diverse da quella carceraria risultano di gran lunga inferiori (circa il 15%, rispetto ad oltre il 70% per chi sconta la pena in carcere)»290. Si prevedono quindi pene detentive, interdittive, prescrittive e pecuniarie. Tra le pene detentive non compare O¶HUJDVWRORVRVWLWXLWRGDOODSHQDGHOODGHWHQ]LRQHGL³PDVVLPDGXUDWD´HFLRqDQQL elevabili fino a 38 nel caso di concorso di reati che prevedano edittalmente tale pena.
Nella relazione al progetto ampio spazio è dedicato alla giustificazione GHOO¶DEROL]LRQHGHOODSena perpetua. È ancora una volta la finalità rieducativa della pena, VDQFLWD D OLYHOOR FRVWLWX]LRQDOH D PRWLYDUH OD GHFLVLRQH GL HVSXQJHUH O¶HUJDVWROR GDO novero delle sanzioni penali. Le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale non possono dirsi sacrificate da tale opzione, poiché sono previste misure di controllo per il FRQGDQQDWRDOODGHWHQ]LRQHGL³PDVVLPDGXUDWD´FKHVLDFFLQJDDULWRUQDUHLQOLEHUWjH
288
La Commissione era composta da: Avv. Giuliano Pisapia, Prof. David Brunelli, Prof. Vincenzo Nico '¶$VFROD3URI/XFLDQR(XVHEL3URI/XLJL)HUUDMROL3URI*LRYDQQi Fiandaca, Prof. Antonio Fiorella, Avv. Antonino Gazzara, Prof. Sergio Moccia, Prof. Sergio Seminara, Avv. Marco Angelini, Avv. Carmelo Calì, Avv. Diego GalluzzoAvv. Filiberto Palumbo, Avv. Giampaolo Zancan,Dott. Antonio %DOVDPR 'RWW 'RQDWR '¶$XULD 'RWt. Francesco De Socio, Dott. Giorgio Lattanzi, Dott. Piergiorgio Morosini, Dott. Franco Roberti, Dott. Giovanni Silvestri, presidente di Sezione della Corte Suprema di cassazione, Prof. Luigi Stortoni.
289 In www.giustizia.it , Commissione Pisapia - per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) ± Relazione.
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sono programmati periodici riscontri positivi del comportamento del detenuto al fine di accedere alle misure alternative alla detenzione.
Il progetto, tra le motivazioni, considera rilevante anche il problema inerente il IDWWR FKH O¶HUJDVWROR VLD XQD SHQD ILVVD H FKH LQ TXDQWR WDOH ULVXOWD QRQ JUDGXDELOH al caso concreto e quindi contrastante con il principio di giurisdizionalità della pene291.
Questo aspetto lo rende una pena iniqua, «soprattutto se prevista rigidamente senza alternative edittali, in quanto non graduabile equitativamente dal giudice, che non può attenuarla sulla base dei concreti, singolari e irripetibili connotati del fatto (tanto più se, come prospettato dal progetto di codice, saranno eliminate le attenuanti generiche)»292 7DOH FDUDWWHULVWLFD GHOO¶HUJDVWROR QRQ FRQVHQWH l'individualizzazione e l'adeguamento della pena alla personalità del condannato e alla specificità del caso concreto, ponendosi in contrasto con il principio di proporzionalità della pena stessa.
Alle ragioni di tipo giuridico, la Commissione aggiunge quelle di tipo etico- politico che impongono di considerare l'ergastolo come pena diversa dalla reclusione: ©>«@è una pena qualitativamente diversa, assai più simile alla pena di morte. Al pari di questa, è una pena capitale, nel senso della capitis deminutio del diritto romano, in quanto è una privazione della vita futura, e non solo della libertà e in quanto è una pena eliminativa che, con l'interdizione legale, esclude per sempre una persona dal consorzio umano. Equivale, secondo la definizione che ne dette l'art.18 del codice francese del 1810, alla "morte civile"»293.
,QILQH LO SURJHWWR KD ULWHQXWR QRQ QHFHVVDULD OD SHQD GHOO¶HUJDVWROR FRPH strumento di contrasto alla criminalità organizzata. Tale convinzione, suffragata non solo dalle motivazioni suddette, ma anche dalla comprovata inefficacia deterrente di tale pena nei confronti di questa forma di crimine, appare in generale insufficiente a contrastare la criminalità organizzata, che è sempre di più una criminalità economica, la quale va combattuta incidendo proprio sulla capacità economica e le potenzialità
291 In questo senso FERRAJOLI, Ergastolo e diritti fondamentali, op. cit., S /¶$ HYLGHQ]LD FKH O¶HUJDVWRORFRQWUDVWDFRQLOSULQFLSLRGLgiurisdizionalità delle pene, il quale esclude le pene fisse poiché QRQ JUDGXDELOL VXOOD EDVH GHOOD YDOXWD]LRQH GHO VLQJROR FDVR FRQFUHWR /D ILVVLWj GHOO¶HUJDVWROR OR UHQGH pena iniqua poiché «non graduabile equitativamente dal giudice, non attenuabile sulla base dei concreti, singolari e irripetibili connotati del fatto, la cui valutazione forma uno dei momenti essenziali della JLXULVGL]LRQH >«@ q SUHFLVDPHQWH QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH H QHOOD FRPSUHQVLRQH GHL VXRL VSHFLILFL FRQQRWDWL FKHULVLHGHO¶equità penale >«@ª
292 Così la Relazione al progetto. In www.giustizia.it , Commissione Pisapia - per la riforma del codice
penale (27 luglio 2006).
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patrimoniali, rafforzando alcuni strumenti di grande utilità, primo fra tutti quello della confisca. Si sottolinea infine che la detenzione di massima durata comporta comunque dei tempi lunghissimi di detenzione, volti a soddisfare esigenze di afflizione e retribuzione.
Il progetto Pisapia non è stato attuato perché la XV legislatura è giunta al termine anticipatamente, prima che esso potesse essere convertito in disegno di legge dalla Commissione Giustizia del Senato.