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Segue. Il riconoscimento della rieducazione tra le finalità della pena

Sul problema della rieducazione del condannato a pena detentiva

2.7. Segue. Il riconoscimento della rieducazione tra le finalità della pena

quadro di determinati valori culturali»133, si finirebbe col violare la libertà di ogni uomo di orientamento e di scelta di un certo sistema di valori134.

5HVSLQJHOD³SHQD-ULHGXFDWLYD´ DQFKH =XFFDOjLOTXDOH HVFOXGHWDOHILQDOLWjGDO momento normativo il quale è tutto incentrato sulla prevenzione generale negativa, di giusta minaccia rivolta ai consociati, mentre il momento esecutivo può dirigersi verso la rieducazione (intesa come emenda o redenzione) del condannato, che in questa fase rientra tra gli scopi della pena. La prevenzione speciale positiva rimane quindi una tendenza ideale della pHQD UHWULEXWLYD QRQ SRWHQGRVL FRQVLGHUDUH ©XQ¶HVLJHQ]D finalistica assoluta»135.

Altra dottrina minoritaria136 accoglie la teoria retributiva secondo cui la pena è XQ YDORUH HWLFR H JLXULGLFR WUDPLWH FXL VL DWWXD LO SULQFLSLR GL JLXVWL]LD /¶XQLFD giustificazione della pena è punire chi ha commesso colpevolmente un fatto ingiusto, ed qQHOFDVWLJRFKHODSHQDWURYDODSURSULDJLXVWLILFD]LRQH/¶DUWƒFR&RVWYDOHWWR prestando attenzione ai due verbi utilizzati per descrivere il precetto penale: «non possono» e «devono tendere»; la prima parte del 3°comma indicherebbe il limite intrinseco della nozione di pena, mentre la seconda parte del comma riguarderebbe una finalità di tipo ideologico e politico che è però estrinseca alla pena stessa. Di conseguenza, la pena avrebbe natura retributiva ma anche un contenuto rieducativo di cui si può tenere conto in sede legislativa, giudiziaria ed esecutiva, la cui realizzazione concreta resta tuttavia possibilità meramente eventuale137.

2.7. Segue. Il riconoscimento della rieducazione tra le finalità della pena.

133 Ibidem, p.11.

134 7DOHLQWHUSUHWD]LRQHqVXIIUDJDWDVHFRQGR%(77,2/GDOO¶DUW&RVWFKHULJXDUGDLGLULWWLQDWXUDOLGL libertà, norma cui deve riconoscersi il ruolo di criterio orientatore nella scelta di soluzioni interpretative dubbie. ,Q TXHVWR FDVR TXLQGL DQGUHEEH UHVSLQWD RJQL SRVVLELOH LQWUXVLRQH GHOOR 6WDWR QHOO¶RULHQWDUH OD coscienza di ogni cittadino. Dissente ZUCCALÀ, il quale replica che se non si può ammettere una simile ingerenza da parte dello Stato per ciò che riguarda la pena, non lo si può ammettere nemmeno per il tramite della misura di sicurezza.

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ZUCCALÀ, 'HOOD ULHGXFD]LRQH GHO FRQGDQQDWR QHOO¶RUGLQDPHQWR SRVLWLYR LWDOLDQRin AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit.,p.68. La soluzione proposta è quella di creare una

misura unica che risponda alle esigenze retributive tramite la pena e a quelle rieducative tramite la misura di sicurezza , che può essere a tempo indeterminato, purchè espunta da ogni connotazione afflittiva o di castigo. In tal modo verrebbe affidato ad un unico provvedimento (tranne per il caso dei non imputabili cui si applicherebbe la sola misura di sicurezza) il compito di garantire al meglio le funzioni di retribuzione e specialprevenzione. Infatti la rieducazione, affidata interamente alla misura di sicurezza, potrebbe attuarsi senza ritardi e senza attendere che sia trascorso il periodo di esecuzione della pena. 136 SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, pp. 117 e ss.

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$FFDQWR DOOH WHVL UHVWULWWLYH GL XQ¶DXWRUHYROH SDUWH GHOOD GRWWULQD138, il principio rieducativo conosce anche interpretazioni che ne riconoscono maggiormente la portata LQQRYDWLYDRFODVVLILFDQGRO¶LGHDULHGXFDtiva come una delle finalità proprie della pena, o addirittura riconoscendole funzione primaria139.

Il contributo di Guarneri, che si trova raccolto unitamente a quello di Zuccalà e %HWWLRO H TXLQGL DG HVVLFRQWHPSRUDQHR ULFRQRVFH O¶LPSRUWDQ]D GHOOD ULHGXFazione tra gli scopi della pena definendola «linfa vitale»140. Respingendo le tesi di chi riconosce O¶DWWXDELOLWj GHOOD ULHGXFD]LRQH QHOOD VROD IDVH HVHFXWLYD O¶$ VRVWLHQH FKH LO SULQFLSLR rieducativo è presente in sede legislativa (si pensi alla previsione di istituti quali la sospensione condizionale, il perdono giudiziale, che sono di grande importanza perchè VL DSSOLFDQR DOOH SHQH GHWHQWLYH EUHYL FKH VRQR OH SHQH ³GHVRFLDOL]]DQWL´ SHU DQWRQRPDVLD  LQ VHGH JLXGL]LDULD SRLFKp O¶RELHWWLYR ULHGXFDWLYR SXz essere tenuto in conto dal giudice nel momento di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.141), e

138 PETROCELLI, Saggi di diritto penale, op.cit., pp.112 -113, BETTIOL, Il mito della rieducazione, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, Padova, 1964, pp. 8 e ss. ZUCCALÀ, Della

rieducazione del condannaWR QHOO¶RUGLQDPHQWR SRVLWLYR LWDOLDQR, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit., pp. 68 ± 70. MOLARI, ,OSUREOHPDGHOO¶XQLILFD]LRQHGHOOHSHQHH

delle misure di sicurezza nella Costituzione italiana, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, op.cit., pp. 170 e ss. 138 GROSSO, voce Responsabilità penale, in Novissimo digesto, vol. XV, pp. 719 ± 720; SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, p. 120.

139 5LFRQRVFRQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD SUHYHQ]LRQH VSHFLDOH SRVLWLYD  *8$51(5, Attualità e prospettive

della rieducazione del condannato, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit.,

p. 265. PAGLIARO, Pluridimensionalità della pena, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del

condannato, op. cit., pp. 325 e ss. NUVOLONE, Il problema della rieducazione del condannato, in

AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit., pp.347 e ss. VASSALLI, Funzioni e

insufficienze della pena, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1961, pp. 296 e ss.

140 GUARNERI, Attualità e prospettive della rieducazione del condannato, in AA.VV., Sul problema

della rieducazione del condannato, op. cit.,p. 265.

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Naturalmente è difficile sRVWHQHUH FKH O¶DUW  FS IRUQLVFD XQ¶LQGLFD]LRQH XQLODWHUDOH LQ WHPD GL scopi della pena. I vari indici di commisurazione della pena possono essere interpretati in modo diverso a seconda della prospettiva teorica cui si aderisce. Ecco perché si ritiene FKHO¶DUWQRQVLDLQJUDGRGD VRORGLIRUQLUHFULWHULFHUWLHVLFXULFKHFRQGXFDQR LO JLXGLFHQHOO¶HVHUFL]LRGHOVXRSRWHUHGLVFUH]LRQDOH 3HU PDJJLRUL GHWWDJOL VL ULPDQGD DOO¶LPSRUWDQWH ODYRUR GL '2/&,1, La commisurazione della pena, Padova, 1979, p.77 e ss.

Secondo FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op.cit.,pp. 736 e ss. La soluzione SURVSHWWDELOH SHU UHQGHUH O¶DUW  FULWHULR-guida in sede di commisurazione della pena è quella di rileggere la norma alla luce dei principi costituziRQDOL TXDOL TXHOOL FRQWHQXWL QHOO¶DUW ƒ H ƒFRPPD Infatti ex art.27, 1°co. Cost. la «responsabilità penale è personale», il che dispone il ruolo centrale del requisito della colpevolezza che orienta nella valutazione della gravità del reato tenendo in conto VRSUDWWXWWR ©O¶LQWHQVLWjGHOGRORªR ©LOJUDGRGHOODFROSDª/¶DUWƒFRSRUWDDQFKHDGHVFOXGHUHFKH esigenze di prevenzione generale vengano considerate in fase di irrogazione della sanzione, in quanto il principio di personalità della respRQVDELOLWjSHQDOHFRQWLHQHLQVpXQ¶DOWUDLPSRUWDQWLVVLPDUHJRODFKHYLHWD di considerare responsabile un soggetto per un fatto altrui.

/¶DUW  ƒFR VDQFHQGR LO SULQFLSLR ULHGXFDWLYR GHOOD SHQD GLULJH LO JLXGLFH QHOOD YDOXWD]LRQH GHOOD capacità a delinquere, comminando una pena che sia potenzialmente capace, nel tipo e nella misura, di rispondere a istanze rieducative. In questo senso la finalità rieducativa opera in positivo, non essendo

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RYYLDPHQWH LQ VHGH HVHFXWLYD WUDPLWH O¶DEROL]LRQH GHOOD VHJUHJD]LRQH LQ FHOOD R permettendo la vita in comune e la possibilità di svolgere un lavoro retribuito)142.

La rieducazione infatti non va intesa come emenda morale del reo, ma come possibilità di riadattarlo e reinserirlo in società: per questo è fondamentale riformare il sistema penitenziario conformandolo sul modello rieducativo, tramite la previsione di interventi sociali, di trattamenti penitenziari idonei e tramite la formalizzazione dei diritti dei detenuti.

'HWWR TXHVWR VHFRQGR O¶$ OD WHQGHQ]D DOOD ULHGXFD]LRQH QRQ VQDWXUD LO fondamento della pena che è sempre quello della retribuzione, della afflizione, della sofferenza, caratteristiche intrinseche alla pena, che altrimenti correrebbe il rischio di trasformarsi in un premio143. Una simile tesi apre un varco tra le interpretazioni più restrittive, e la rieducazione comincia a farsi spazio tra gli scopi della pena.

,Q TXHVW¶RWWLFD VFULYH 3DJOLDUR LO TXDOH ULFRQRVFH OD SOXUDOLWj GL IXQ]LRQL VYROWH dalla pena: retribuzione, prevenzione generale, prevenzione speciale. Queste funzioni concorrono insieme ma a seconda del momento una di esse prevale sulle altre. Ciò non le pone in contrasto tra loro, in quanto bisogna distinguere tra ordinamento etico e giuridico-VWDWXDOH 1HOO¶RUGLQDPHQWR HWLFR OD SULQFLSDOH IXQ]LRQH GHOOD SHQD q TXHOOD della retribuzione e della prevenzione speciale intesa come emenda morale. 1HOO¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR- statuale dovrebbero prevalere la prevenzione generale positiva e negativa e la prevenzione speciale intesa stavolta come riadattamento sociale del reo144.

Nel panorama della pena «pluridimensionale» si inserisce anche la teoria di 1XYRORQH (JOL GLVWLQJXH DOO¶LQWHUQR GHOOD SHQD XQD FDWHJRULD VWRULFD H XQD FDWHJRULD logica. Quando la pena è una categoria logica la finalità della pena è la retribuzione (alla consentita, in nome di esigenze rieducative, la condanna a pene più elevate: il limite alla determinazione della pena è ancora una volta il principio di colpevolezza.

In proposito osserva DOLCINI, La commisurazione della pena, op. cit., p. 52, che la prevenzione generale, pur non essendo ricavabile come autonoma finalitj GHOOD SHQD GDOOD OHWWHUD GHOO¶DUW  FS gode di una certa considerazione nel momento commisurativo.

142 È proprio nel quadro della finalità rieducativa della pena che va collocata la scelta del legislatore GHO¶ GL HVWHQGHUH O¶DSSOLFD]LRQH GHO EHQHILFio della liberazione condizionale anche agli ergastolani, dopo avere scontato 28 anni di pena e qualora abbiano tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il loro ravvedimento. Per ulteriori approfondimenti vd. infra § 2.14.

143 GUARNERI, Attualità e prospettive della rieducazione del condannato, in AA.VV., Sul problema

della rieducazione del condannato, op. cit., pp. 261 e ss.

144 PAGLIARO, Pluridimensionalità della pena, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del

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luce del postulato per cui un soggetto viene punito perché non ha obbedito ad un comando che avrebbe potuto rispettare). Invece se la pena è una categoria storica, intesa FRPH LVWLWXWR GL GLULWWR SRVLWLYR FRPSUHQGHUj VLD O¶LVWDQ]D SXQLWLYD FKH O¶LVWDQ]D rieducativa. Ciò significherebbe che il castigo e la rieducazione non sono due obiettivi LQFRQFLOLDELOL WUD ORUR VHQQRQFKp O¶RSHUD ULHGXFDWLYD VL VYROJHUHEEH DO PHJOLR LQ IDVH esecutiva, grazie alla predisposizione di trattamenti compatibili con le limitazioni della OLEHUWj SHUVRQDOH TXDOL LO ODYRUR O¶LVWUX]LRQH DWWLYLWà sportive non violente. Questi compiti delicati andrebbero affidati ad un personale ben qualificato, con elevate competenze tecniche, e soprattutto di «alto livello morale»145 .