3. La legislazione in materia di tutela dei lavoratori e di previdenza sociale
3.1 Le leggi sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori
Le prime iniziative legislative sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori nell’Italia
pre-unitaria sono da ricondurre al governo austriaco, che adottarono i primi provvedimenti
in materia, rispettivamente, nel 1844 e nel 1859
254.
La prima legge post-unitaria sul lavoro dei minori nelle fabbriche e nelle miniere veniva
approvata l’11 febbraio 1886, n. 3657. In precedenza, il lavoro dei ragazzi era
regolamentato dall’art. 10 del R. D. 2716/1865 in cui veniva prescritto il divieto di far
lavorare in sotterraneo gli adolescenti di età inferiore ai 10 anni
255.
La nuova legge prescriveva che i minori di 9 anni non potevano essere impiegati negli
opifici o nelle miniere e i minori di 10 anni nei lavori del sottosuolo (art. 1); che i fanciulli
dai 9 ai 12 anni non potevano lavorare per turni giornalieri superiori alle otto ore (art. 3);
che i bambini dai 10 ai 15 anni, prima di essere ammessi a lavoro, dovevano essere
sottoposti ad accertamento medico atto a stabilire se erano idonei al lavoro che andavano a
compiere (art. 1); che per i lavori insalubri non potevano essere destinati ragazzi di età
inferiore ai 15 anni (art. 2). Veniva inoltre sancita una multa per i trasgressori, che andava
dalle 50 alle 100 lire per ogni fanciullo trovato indebitamente a lavoro
256.
Ben presto la norma risultava inadeguata e, nel 1893, a seguito dei risultati
dell’inchiesta parlamentare sul lavoro minorile, il ministro Lacava presentava un disegno
di legge per migliorare sensibilmente la disciplina vigente in materia. Solamente nel 1902,
nell’ambito della legislazione sociale del governo Zanardelli-Giolitti, Guido Baccelli
faceva approvare un progetto elaborato dall’ex ministro di Agricoltura, industria e
commercio Paolo Carcano
257.
Nella nuova legge Sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 19 giugno 1902, n. 242,
veniva sollevata l’età di ingresso al lavoro dei fanciulli da 9 anni a 12 anni e in sotterraneo
da 12 a 13 anni (art. 1). Inoltre venivano escluse dai lavori in sotterraneo le donne di
qualsiasi età. L’art. 1 della precedente normativa sull’idoneità fisica attestata da certificato
medico veniva modificato per i limiti di età: infatti, se prima si parlava di certificato
medico per i fanciulli dai 10 ai 15 anni, ora l’età minima diventava 15 anni e venivano
254
A.R.CARUSO, Tutela del lavoro minorile: evoluzione legislativa e attività di vigilanza http://www.altalex.com/index.php?idnot=48092 (consultato il 28/12/2014).
255 Appendice legislativa, doc. I. 256
ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1886, UA 3657
http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=380112 (consultato il 27/12/2014).
257 R.D
UBINI, Origini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela assicurativa http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria- malattie-professionali-C-60/l-unita-d-italia-la-tutela-da-infortuni-malattie-professionali-AR-10689/article.pdf (consultato il 28/12/2014).
183
integrate anche le donne. Veniva stabilito un giorno di riposo settimanale obbligatorio (art.
9) ed erano regolamentati i turni di lavoro: «il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi
età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un’ora
almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore; di un’ora e mezza almeno quando supera le
8 ore, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore. In nessun caso il lavoro per i
fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore» (art. 8).
Come nella L. 3657/1889, era prevista un’ammenda per i trasgressori: «chiunque […] vi
contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate
nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai posso sorpassarsi la
somma complessiva di 5.000 lire» (art. 13)
258.
La materia veniva poi ripresa dal testo unico del 10 novembre 1907, n. 818, che
recuperavava la L. 242/1902 e la sua sostitutiva n. 416/1907
259: «non saranno ammessi al
lavoro negli opifici, […] i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso che non abbiano compiuto
l’età di 12 anni. Per l’ammissione ai lavori in sotterraneo delle cave, miniere e gallerie,
l’età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove
non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età» (art. 1); «non possono essere ammessi
ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all’art. 15, le donne
minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e di un
certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui
vengono destinati» (art. 2); «il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15
anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età» (art. 5); «i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai
15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del
giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore» (art. 7)
260. Gli artt. 8 e 9 sulla
regolamentazione dei turni e dei riposi della L. 242/1902 venivano ripresi integralmente
261,
così come l’art. 13 sulle contravvenzioni ai trasgressori.
258 ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1902, UA 242
http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=397953 (consultato il 27/12/2014). 259 Ibidem, anno 1907, UA 416 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=399189 (consultato il 28/12/2014). 260 Ibidem, anno 1907, UA 818 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=399836. http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=399837 (consultati il 28/12/2014).
261 In seguito il riposo domenicale e settimanale veniva regolamentato dalla L. 22 febbraio 1934, n. 370 e dal D.M. 22 giugno 1935 che determinava le attività alle quali era applicabile l’art. 5 della suddetta legge sul riposo. Nella tabella 1 indicante le operazioni industriali per le quali era applicabile il riposo per turno, al punto 4 venivano citati l’addetto all’esercizio e alla manutenzione dei forni, delle pompe per l’eduzione delle acque e dei macchinari per la ventilazione e per il personale delle miniere, cave e lavorazioni annesse che, a
184
La legge 26 giugno 1913, n. 886, stabiliva i requisiti di istruzione dei bambini per
l’ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali: «i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso
di età superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al
1° luglio 1913 e che non provino […] di possedere l’istruzione richiesta dall’art. 1 della
legge 1° novembre 1907, n. 818, possono continuare ad essere occupati nei lavori purché
contemporaneamente adempiano l’obbligo di completare la loro istruzione nel seguente
modo: a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare
inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno
[…]» (art. 1)
262.
Bisognerà aspettare gli anni Trenta, in seguito alla Conferenza di Washington nel 1919
e, soprattutto, in considerazione della Convenzione n. 33 del 1932 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, per ulteriori leggi a tutela del lavoro delle donne e dei minori, in
particolare la legge 26 aprile 1934, n. 653, e il R. D. 7 agosto 1936, n. 1720.
Nella L. 653/1934 venivano definiti fanciulli le persone di ambo i sessi che non avevano
compiuto 15 anni e donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni, non avevano compiuto
21 anni (art. 3); per la nuova disposizione «era vietato adibire i minori di 16 anni nei lavori
sotterranei dove non esiste trazione meccanica, nonché le donne di qualsiasi età anche se
esiste trazione meccanica» (art. 6). Nell’art. 21 venivano prescritte obbligatorie, oltre le
visite di assunzione, le visite mediche periodiche di accertamento dell’idoneità fisica. La
sanzione amministrativa pecuniaria veniva sancita da 3.000 a 180.000 lire per ogni donna
occupata, non essendo mai superiore a quattro 4.800.000 lire (art. 24)
263.
Con il R. D. n. 1720/1936 venivano approvate le tabelle indicanti i lavori per i quali era
vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne era
consentita l’occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie. Nella tabella A al n. 55
venivano indicati come vietati i lavori «di scavo, di estirpazione del materiale, di
collocamento e smontaggio delle armature, di maneggio dei mezzi meccanici nelle
miniere, cave, torbiere e gallerie, nonché di lizzatura e taglio dei massi nelle cave»
264.
Solamente negli anni Sessanta si arriverà al distacco della disciplina legale del lavoro
dei minori da quello femminile, fino ad allora equiparati e accomunati a livello normativo,
giudizio dell’Ispettorato del lavoro, richiedessero continuità di funzionamento. Si veda W. D’AVANZO,
Codice delle leggi minerarie. La disciplina nazionale e regionale delle miniere, cave, torbiere e degli idrocarburi, Casa Editrice Stamperia Nazionale, Roma 1958, pp. 92-94.
262 ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1913, UA 886
http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=410496 (consultato il 27/12/2014).
263 http://www.edizionieuropee.it/data/html/32/zn58_02_002.html (consultato il 28/12/2012). 264 http://www.tsrmvarese.it/LEGGI/LEGGI/PDF/rd070836_n1720.pdf (consultato il 28/12/2014).