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3. La legislazione in materia di tutela dei lavoratori e di previdenza sociale

3.1 Le leggi sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori

Le prime iniziative legislative sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori nell’Italia

pre-unitaria sono da ricondurre al governo austriaco, che adottarono i primi provvedimenti

in materia, rispettivamente, nel 1844 e nel 1859

254

.

La prima legge post-unitaria sul lavoro dei minori nelle fabbriche e nelle miniere veniva

approvata l’11 febbraio 1886, n. 3657. In precedenza, il lavoro dei ragazzi era

regolamentato dall’art. 10 del R. D. 2716/1865 in cui veniva prescritto il divieto di far

lavorare in sotterraneo gli adolescenti di età inferiore ai 10 anni

255

.

La nuova legge prescriveva che i minori di 9 anni non potevano essere impiegati negli

opifici o nelle miniere e i minori di 10 anni nei lavori del sottosuolo (art. 1); che i fanciulli

dai 9 ai 12 anni non potevano lavorare per turni giornalieri superiori alle otto ore (art. 3);

che i bambini dai 10 ai 15 anni, prima di essere ammessi a lavoro, dovevano essere

sottoposti ad accertamento medico atto a stabilire se erano idonei al lavoro che andavano a

compiere (art. 1); che per i lavori insalubri non potevano essere destinati ragazzi di età

inferiore ai 15 anni (art. 2). Veniva inoltre sancita una multa per i trasgressori, che andava

dalle 50 alle 100 lire per ogni fanciullo trovato indebitamente a lavoro

256

.

Ben presto la norma risultava inadeguata e, nel 1893, a seguito dei risultati

dell’inchiesta parlamentare sul lavoro minorile, il ministro Lacava presentava un disegno

di legge per migliorare sensibilmente la disciplina vigente in materia. Solamente nel 1902,

nell’ambito della legislazione sociale del governo Zanardelli-Giolitti, Guido Baccelli

faceva approvare un progetto elaborato dall’ex ministro di Agricoltura, industria e

commercio Paolo Carcano

257

.

Nella nuova legge Sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 19 giugno 1902, n. 242,

veniva sollevata l’età di ingresso al lavoro dei fanciulli da 9 anni a 12 anni e in sotterraneo

da 12 a 13 anni (art. 1). Inoltre venivano escluse dai lavori in sotterraneo le donne di

qualsiasi età. L’art. 1 della precedente normativa sull’idoneità fisica attestata da certificato

medico veniva modificato per i limiti di età: infatti, se prima si parlava di certificato

medico per i fanciulli dai 10 ai 15 anni, ora l’età minima diventava 15 anni e venivano

254

A.R.CARUSO, Tutela del lavoro minorile: evoluzione legislativa e attività di vigilanza http://www.altalex.com/index.php?idnot=48092 (consultato il 28/12/2014).

255 Appendice legislativa, doc. I. 256

ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1886, UA 3657

http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=380112 (consultato il 27/12/2014).

257 R.D

UBINI, Origini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela assicurativa http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria- malattie-professionali-C-60/l-unita-d-italia-la-tutela-da-infortuni-malattie-professionali-AR-10689/article.pdf (consultato il 28/12/2014).

183

integrate anche le donne. Veniva stabilito un giorno di riposo settimanale obbligatorio (art.

9) ed erano regolamentati i turni di lavoro: «il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi

età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un’ora

almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore; di un’ora e mezza almeno quando supera le

8 ore, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore. In nessun caso il lavoro per i

fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore» (art. 8).

Come nella L. 3657/1889, era prevista un’ammenda per i trasgressori: «chiunque […] vi

contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate

nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai posso sorpassarsi la

somma complessiva di 5.000 lire» (art. 13)

258

.

La materia veniva poi ripresa dal testo unico del 10 novembre 1907, n. 818, che

recuperavava la L. 242/1902 e la sua sostitutiva n. 416/1907

259

: «non saranno ammessi al

lavoro negli opifici, […] i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso che non abbiano compiuto

l’età di 12 anni. Per l’ammissione ai lavori in sotterraneo delle cave, miniere e gallerie,

l’età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove

non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età» (art. 1); «non possono essere ammessi

ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all’art. 15, le donne

minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e di un

certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui

vengono destinati» (art. 2); «il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15

anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età» (art. 5); «i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai

15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del

giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore» (art. 7)

260

. Gli artt. 8 e 9 sulla

regolamentazione dei turni e dei riposi della L. 242/1902 venivano ripresi integralmente

261

,

così come l’art. 13 sulle contravvenzioni ai trasgressori.

258 ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1902, UA 242

http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=397953 (consultato il 27/12/2014). 259 Ibidem, anno 1907, UA 416 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=399189 (consultato il 28/12/2014). 260 Ibidem, anno 1907, UA 818 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=399836. http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=399837 (consultati il 28/12/2014).

261 In seguito il riposo domenicale e settimanale veniva regolamentato dalla L. 22 febbraio 1934, n. 370 e dal D.M. 22 giugno 1935 che determinava le attività alle quali era applicabile l’art. 5 della suddetta legge sul riposo. Nella tabella 1 indicante le operazioni industriali per le quali era applicabile il riposo per turno, al punto 4 venivano citati l’addetto all’esercizio e alla manutenzione dei forni, delle pompe per l’eduzione delle acque e dei macchinari per la ventilazione e per il personale delle miniere, cave e lavorazioni annesse che, a

184

La legge 26 giugno 1913, n. 886, stabiliva i requisiti di istruzione dei bambini per

l’ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali: «i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso

di età superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al

1° luglio 1913 e che non provino […] di possedere l’istruzione richiesta dall’art. 1 della

legge 1° novembre 1907, n. 818, possono continuare ad essere occupati nei lavori purché

contemporaneamente adempiano l’obbligo di completare la loro istruzione nel seguente

modo: a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare

inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno

[…]» (art. 1)

262

.

Bisognerà aspettare gli anni Trenta, in seguito alla Conferenza di Washington nel 1919

e, soprattutto, in considerazione della Convenzione n. 33 del 1932 dell’Organizzazione

Internazionale del Lavoro, per ulteriori leggi a tutela del lavoro delle donne e dei minori, in

particolare la legge 26 aprile 1934, n. 653, e il R. D. 7 agosto 1936, n. 1720.

Nella L. 653/1934 venivano definiti fanciulli le persone di ambo i sessi che non avevano

compiuto 15 anni e donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni, non avevano compiuto

21 anni (art. 3); per la nuova disposizione «era vietato adibire i minori di 16 anni nei lavori

sotterranei dove non esiste trazione meccanica, nonché le donne di qualsiasi età anche se

esiste trazione meccanica» (art. 6). Nell’art. 21 venivano prescritte obbligatorie, oltre le

visite di assunzione, le visite mediche periodiche di accertamento dell’idoneità fisica. La

sanzione amministrativa pecuniaria veniva sancita da 3.000 a 180.000 lire per ogni donna

occupata, non essendo mai superiore a quattro 4.800.000 lire (art. 24)

263

.

Con il R. D. n. 1720/1936 venivano approvate le tabelle indicanti i lavori per i quali era

vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne era

consentita l’occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie. Nella tabella A al n. 55

venivano indicati come vietati i lavori «di scavo, di estirpazione del materiale, di

collocamento e smontaggio delle armature, di maneggio dei mezzi meccanici nelle

miniere, cave, torbiere e gallerie, nonché di lizzatura e taglio dei massi nelle cave»

264

.

Solamente negli anni Sessanta si arriverà al distacco della disciplina legale del lavoro

dei minori da quello femminile, fino ad allora equiparati e accomunati a livello normativo,

giudizio dell’Ispettorato del lavoro, richiedessero continuità di funzionamento. Si veda W. D’AVANZO,

Codice delle leggi minerarie. La disciplina nazionale e regionale delle miniere, cave, torbiere e degli idrocarburi, Casa Editrice Stamperia Nazionale, Roma 1958, pp. 92-94.

262 ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1913, UA 886

http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=410496 (consultato il 27/12/2014).

263 http://www.edizionieuropee.it/data/html/32/zn58_02_002.html (consultato il 28/12/2012). 264 http://www.tsrmvarese.it/LEGGI/LEGGI/PDF/rd070836_n1720.pdf (consultato il 28/12/2014).

185

con la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli

adolescenti

265

, che ancora oggi regola la materia e vieta lo sfruttamento del lavoro

minorile.