2. La legislazione in materia mineraria
2.3 La normativa nel Novecento
La normativa del primo decennio del Novecento sulla prevenzione degli infortuni è
caratterizzata, principalmente, da tre dispositivi: la legge 29 giugno 1903, n. 243
201, il R.
D. 31 gennaio 1904, n. 51
202e il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152
203.
I primi due testi legislativi contengono pochissimi riferimenti alla parte prevenzionistica
e sono maggiormente improntati alla tutela assicurativa: il primo
204era un testo sostitutivo
della L. 80/1898 che, come detto in precedenza, aveva solamente l’art. 3 in materia
205; il
secondo era il testo unico per gli infortuni degli operai sul lavoro
206, che riuniva in un
unico corpus le precedenti leggi
207.
Le disposizioni preventive erano regolamentate dal titolo II che prevedeva che «i capi o
esercenti […] debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per
prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai. Quando
disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma
dell’art. 434 del Codice penale
208, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in
caso di infortunio»
209. Il resto del testo era interamente dedicato all’assicurazione dei
lavoratori.
Con il R. D. 152/1907 si aveva il regolamento attuativo della legge di polizia mineraria
184/1893: suddiviso in 49 articoli
210, forniva delle indicazioni puntuali in merito ai
comportamenti preventivi da tenersi nelle lavorazioni in sotterraneo e alle prescrizioni in
caso di incidente grave o mortale.
201 ACS, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1903, UA 243
http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=394950 (consultato il 29/11/2014). 202 Ibidem, anno 1904, UA 51 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=394404 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=394405 (consultati il 30/11/2014). 203 Ibidem, anno 1907, UA 152 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=398756 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=398757 http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=398758 (consultati il 13/11/2014).
204 Appendice legislativa, doc. VI. 205
La nuova normativa non prevedeva nessuna modifica al detto articolo. 206 Appendice legislativa, doc. VII.
207 Un’ampia riflessione sul nuovo testo normativo si ritrova nel volume di F.C
OCITO, Commento alla legge
degli infortuni sul lavoro: TU 31/01/1904 n. 51, Unione Tipografico-Editrice torinese, Torino 1918.
208
«Chiunque, fuori dai casi prevenuti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni […]».
209 Art. 3.
175
La lavorazione in sotterraneo doveva essere fornita di almeno due uscite, distinte ed
accessibili entrambe in ogni tempo agli operai occupati in diversi cantieri
211e qualora la
miniera venisse abbandonata queste andavano adeguatamente chiuse
212. I pozzi, le gallerie
e gli scavi dovevano essere solidamente armati
213e convenientemente ventilati con
correnti d’aria pura a tiraggio naturale od artificiale
214.
Per la circolazione nei pozzi principali e in quelli secondari, il personale doveva fornirsi
di apposite scale, non necessarie per il transito nei fornelli
215. Le gabbie per la salita e la
discesa degli operai dovevano essere costruite in modo da evitare la caduta degli operai e
da metterli al riparo delle pietre o altri oggetti che potrebbero staccarsi dalle pareti del
pozzo o che cadessero dalla superficie
216. A tre mesi dall’apertura dei lavori gli ingegneri
minerari fornivano le indicazioni relative all’obbligo di tenuta dei medicamenti e dei mezzi
di soccorso. Inoltre, si richiedeva la presenza di un medico-chirurgo, qualora fosse
necessario, per numero di operai occupati o per notevole distanza dal centro abitato
217.
Il regolamento prevedeva anche disposizioni per la tenuta degli esplosivi, che erano
vietati nei sotterranei delle miniere dove erano presenti minerali o gas infiammabili,
mentre per le altre miniere erano permessi in quantità non superiore al consumo di una
settimana
218. Si prescriveva, inoltre, di non fare esplodere le mine se non fra una muta e
l’altra nelle ore in cui non hanno luogo i trasporti
219.
Per nuove norme di polizia mineraria con indicazioni prevenzionistiche bisognerà
attendere cinquant’anni quando, a seguito della delega al potere esecutivo ad emanare
norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio
superiore delle miniere
220, veniva emanato il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
221. Si trattava di
211 Art. 9. 212 Art. 13. 213 Art. 10. 214 Art. 27. 215 Art. 30. 216 Art. 31. 217 Art. 34. 218 Art. 22. 219 Art. 23.
220 Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958;198 (consultato il 14/11/2014). «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati: a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle attività di preminente interesse generale; c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando le cave non siano state sottratte alla disponibilità del proprietario ai sensi dell'art. 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni; d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi
176
un corpus complesso, costituito da 693 articoli
222, che, nel riprendere tutta la precedente
legislazione in materia di polizia mineraria, stabiliva un codice di comportamento teso a
«tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle
lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse
generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al
patrimonio dello Stato»
223. Mentre la disciplina legislativa delle miniere fino ad allora
emanata era in gran parte costituita da disposizioni di carattere amministrativo
224, nel
nuovo provvedimento almeno il 70% degli articoli dettava norme tecniche di prevenzione
per la coltivazione delle miniere e delle cave.
Il D.P.R. era così organizzato:
TITOLO I: Disposizioni generali
-
CAPO I: Campo di applicazione (artt. 1-3)
-
CAPO II: Competenza dell’autorità mineraria (artt. 4-5)
dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie. Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del lavoro». La presente delega era stata approvata dopo un iter travagliato: infatti, dopo il 5 gennaio 1954 in cui era stato presentato al Senato un disegno di legge sulla delega al potere esecutivo di emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, da cui rimaneva escluso l’esercizio delle miniere, che diventava legge l’anno successivo, il Ministero dell’Industria e del Commercio, insieme ai Ministeri di Grazia e Giustizia, dell’Interno, del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, il 25 maggio 1955 presentava il disegno di legge n. 1070, che diventerà esecutivo solamente 3 anni dopo. Per tutto l’iter legislativo sull’argomento si veda Delega al potere esecutivo
ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro,
«L’Industria mineraria», Anno V, n. 10, Ottobre 1954, p. 623; Delega al potere esecutivo ad emanare norme
generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, «L’Industria mineraria»,
Anno VI, n. 3, Marzo 1955, p. 164; Disegno di legge sulla delega al potere esecutivo di emanare norme in
materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere,
«L’Industria mineraria», Anno VI, n. 8, Agosto 1955, pp. 457-459; Disegni di legge sulla polizia delle
miniere e delle cave e sulla riforma del Consiglio superiore delle miniere, «L’Industria mineraria», Anno
VII, n. 8, Agosto 1956, pp. 563-567; Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica nella seduta
del 24 luglio 1957 (stampato n. 1070), presentato dal Ministro dell’Industria e Commercio (Villabruna), di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (De Pietro), col Ministro dell’Interno (Scelba), col Ministro del Tesoro (Gava), e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Vigorelli): Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere, trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 luglio 1957, «L’Industria mineraria», Anno VIII, n. 9, Settembre 1957, p. 636; Delega al potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere, «L’Industria mineraria», Anno IX, n. 4, Aprile 1958, p. 252; Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere,
«L’Industria mineraria», Anno IX, n. 5, Maggio 1958, p. 297. 221
Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n.87 – Supplemento Ordinario n. 870.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959;128 (consultato il 14/11/2014). 222 Appendice legislativa, doc. IX.
223 Art. 1.
224 Si pensi che nel Regolamento del 1907 dei 49 articoli emanati solamente 19 erano chiaramente destinati alla protezione dell’integrità fisica dei lavoratori.
177
-
CAPO III: Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei
sorveglianti – Obblighi dei lavoratori (artt. 6-9)
-
CAPO IV: Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale di sicurezza -
Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori (artt. 10-19)
-
CAPO V: Addestramento (artt. 20-23)
TITOLO II: Denunce di esercizio - Piani dei lavori programmi - Disciplina Interna del
lavoro - Infortuni
-
CAPO I: Denunce di esercizio (artt. 24-32)
-
CAPO II: Piani di lavoro (artt. 33-40)
-
CAPO III: Programmi generali dei lavori e delle coltivazioni nelle miniere (artt. 41-
43)
-
CAPO IV: Disciplina interna del lavoro (artt. 44-52)
TITOLO III: Ricerca e coltivazione mediante perforazione
TITOLO IV: Escavazioni a cielo aperto e sotterranee
-
CAPO I: Distanze – Autorizzazioni – Cauzione (artt. 104-113)
-
CAPO II: Escavazioni a cielo aperto (artt. 114-139)
-
CAPO III: Escavazioni sotterranee (artt. 140-173)
TITOLO V: Trasporti e circolazione del personale
-
CAPO I: Disposizioni generali (artt. 174-189)
-
CAPO II: Trasporti sotterranei su vie orizzontali o poco inclinate (artt. 190-196)
-
CAPO III: Trasporti sotterranei su piani inclinati (artt. 197-201)
-
CAPO IV: Estrazione e circolazione del personale nei pozzi (artt. 202-207)
-
CAPO V: Macchine ed altre installazioni per l'estrazione e la circolazione del
personale nei pozzi e nei piani inclinati (artt. 208-225)
-
CAPO VI: Trasporti in superficie (artt. 226-230)
-
CAPO VII: Disposizioni generali per la circolazione del personale in sotterraneo (artt.
231-235)
-
CAPO VIII: Circolazione a piedi (artt. 236-245)
-
CAPO IX: Circolazione nei pozzi con mezzi meccanici (artt. 246-256)
-
CAPO X: Circolazione del personale con mezzi meccanici sui piani inclinati interni ed
esterni (art. 257)
TITOLO VI: Ventilazione (artt. 258-287)
TITOLO VII: Illuminazione (artt. 288-295)
TITOLO VIII: Esplosivi (artt. 296-355)
TITOLO IX: Impianti elettrici (artt. 356-388)
TITOLO X: Grisù e gas tossici o altrimenti nocivi
-
CAPO I: Controllo delle miniere sospette (artt. 389-397)
-
CAPO II: Classifica delle miniere per grisù, gas tossici o altrimenti nocivi (artt. 398-
406)
-
CAPO III: Ventilazione delle miniere classificate per emanazioni di gas (artt. 407-
449)
-
CAPO IV: Condotta dei lavori nelle miniere soggette a classifica a termini del
presente titolo (artt. 450-469)
-
CAPO V: Uso degli esplosivi nelle miniere grisutose (artt. 470-477)
-
CAPO VI: Lampade portatili nelle miniere grisutose (artt. 478-490)
-
CAPO VII: Impianti elettrici nelle miniere grisutose (artt. 491-517)
-
CAPO VIII: Trasporti e circolazione del personale (artt. 518-523bis)
-
CAPO IX: Disposizioni varie (artt. 524-527)
178
-
CAPO X: Salvataggio (artt. 528-541)
TITOLO XI: Polveri infiammabili
-
CAPO I: Miniere di combustibili fossili (artt. 542-565)
-
CAPO II: Miniere di zolfo (art. 566)
TITOLO XII: Incendi e fuochi sotterranei
-
CAPO I: Disposizioni comuni a tutte le miniere (artt. 567-575)
-
CAPO II: Misure per combattere gli incendi (artt. 576-584)
-
CAPO III: Controllo e classifica delle miniere soggette a fuochi sotterranei (artt. 585-
605)
TITOLO XIII: Irruzioni d’acqua (artt. 606-616)
TITOLO XIV: Polveri nocive alla salute dei lavoratori (artt. 617-639)
TITOLO XV: Minerali radioattivi (artt. 640-647)
TITOLO XVI: Controlli medici – pronto soccorso – igiene (artt. 648-669)
TITOLO XVII: Diffide – denunce – interventi amministrativi vari – ricorsi (artt. 670-680)
TITOLO XVIII: Sanzioni (artt. 681-686)
TITOLO XIX: Disposizioni finali e transitorie (artt. 687-693)
La struttura del D.P.R.
225permetteva di articolare in maniera compiuta tutta la materia
prevenzionistica, fornendo norme di condotta per tutti i settori dell’attività estrattiva che in
precedenza non erano stati presi in considerazione dal legislatore, come ad esempio il
Titolo XIII sulle irruzioni d’acqua.
Al Titolo II, Capo IV, erano inserite tutte le norme che disciplinavano il lavoro
all’interno della miniera, e che influivano sull’occorrenza degli infortuni. Era vietato
impiegare nel sottosuolo operai che fino al compimento del cinquantesimo anno di età non
fossero stati precedentemente impiegati a tale mansione
226e che non sapessero
correntemente leggere e scrivere
227. Il direttore dell’esercizio era tenuto a fissare il numero
minimo di sorveglianti, che non potevano essere di età inferiore ai 25 anni
228, per ogni
turno di lavoro, tenuto conto del numero degli operai presenti
229. In ogni turno i
sorveglianti dovevano ispezionare il cantiere e assicurarsi che, al termine di ciascuno di
essi, nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione
230.
225 Una compiuta analisi del dispositivo normativo, in particolare in riferimento al responsabile dell’applicazione della legge e al sistema delle sanzioni, viene effettuata dall’avvocato Antonio Salis ad un mese dall’applicazione del D.P.R. nel saggio Lineamenti giuridici nel campo della prevenzione degli
infortuni e dell’igiene del lavoro delle nuove norme di polizia mineraria, «L’Industria mineraria», Anno XI,
n. 2, Febbraio 1960, pp. 115-126 e dall’avvocato Pucci nel testo Aspetti giuridici-amministrativi delle norme
di polizia mineraria, «L’Industria mineraria», Anno XI, n. 4, Aprile 1960, pp. 285-301.
226 Art. 45. 227 Art. 44. 228 Art. 45. 229 Art. 49. 230 Art. 50.
179
Era prevista, inoltre, la realizzazione di regolamento interno per le miniere in cui erano
impiegati più di 50 operai, da esporre in un luogo facilmente accessibile e frequentato dalle
maestranze.
Nel Titolo XIV il legislatore inseriva, per la prima volta in un provvedimento di questo
tipo, alcune disposizioni volte alla tutela della salute dei lavoratori, in particolare in merito
alla lotta alle polveri: anzitutto si doveva evitare, con appropriati metodi e tramite
l’adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, «il prodursi, accumularsi
e propagarsi in sospensione nell’aria di polveri nocive in misura pericolosa»
231. I lavori che
maggiormente provocavano l’insorgenza di polveri, per cui erano previste delle
prescrizioni, erano la perforazione e lo sparo delle mine
232, a seguire la rimozione e il
trasporto del materiale estratto
233. Per quanto attiene la perforazione erano contemplate
norme sia per quella a secco che per quella ad acqua: per la prima era previsto l’utilizzo di
martelli pneumatici muniti di dispositivo idoneo alla captazione, raccolta o fissazione delle
polveri prodotte
234; per la seconda tipologia di perforazione era previsto l’utilizzo di
apparecchi ad azionamento pneumatico provvisti di dispositivo per l’iniezione
dell’acqua
235, e veniva anche stabilito il divieto di utilizzare, in soluzione nell’acqua per
ridurne la tensione superficiale e impedire la dispersione delle polveri nell’ambiente,
sostanze nocive
236. Veniva caldeggiato l’utilizzo delle maschere antipolvere individuali ad
integrazione degli altri metodi di prevenzione collettiva messi in opera nei cantieri
polverosi
237. In linea con il dibattito scientifico sulla prevenzione della pneumoconiosi
238per
i lavoratori del sottosuolo, erano previsti degli accertamenti clinici sull’idoneità degli operai
almeno una volta all’anno
239e dei campionamenti di polvere per stabilire la concentrazione
di silice per m
2e la concentrazione delle particelle dannose nell’atmosfera
240.
Il Titolo XVI era interamente dedicato alle visite mediche preventive di assunzione e di
controllo
241e alle disposizioni in merito agli infortuni, che ricalcano, pur introducendo
231 Art. 617. 232 Art. 625. 233 Artt. 626-629. 234 Art. 622. 235 Artt. 623-624. 236 Art. 621. 237 Artt. 638-639. 238
Malattia del sistema respiratorio, causata dall’inalazione di polvere. 239 Art. 619.
240 Artt. 635-636. 241
Art. 648. I lavoratori dovevano essere sottoposti a una visita medica dal servizio medico aziendale prima della loro assunzione per accertare i requisiti di idoneità e, successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.