• Non ci sono risultati.

5. Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento

6.6. Le leghe

Per chiudere il cerchio relativo ai soggetti dell’ordinamento sportivo non ci resta che descrivere uno dei soggetti che con il passare degli anni sta

assumendo sempre più peso all’interno

69

cd. Leghe sportive. Queste possono essere definite, in generale, come degli organismi che associano, in forma privatistica, le società che sono affiliate alle rispettive Federazioni. Essendo delle associazioni di diritto privato esse agiscono nel rispetto delle norme del codice civile che dettano la disciplina relativa alle associazioni non riconosciute (art. 36 e ss.). Riguardo la natura giuridica di tali organismi è opportuno segnalare la possibilità, emersa nel 2002, di trasformare l’entità della Lega da associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna ai sensi dell’art. 2602 ss. c.c, in considerazione della limitazione di responsabilità di cui gode il consorzio rispetto all’associazione; a tal proposito l’art 38 del c.c. prevede per quest’ultima una responsabilità illimitata e solidale tra gli associati. 65

Oltre a quanto detto bisogna aggiungere che tali organismi vengono definiti anche come organi di secondo grado dell’ordinamento sportivo, in quanto, riunendo le società sia a carattere professionistico che dilettantistico, si inseriscono nella struttura delle federazioni sportive nazionali andando a evidenziare il pluralismo sia “ interno”, circa la costituzioni di più leghe all’interno di una stessa federazione, ma

65 Cfr.M.SANINO,la nuova collocazione delle leghe nell’organizzazione dello sport,

70

soprattutto esterno, facendo riferimento alla “ galassia” costituente il CONI.

Quindi, in soldoni, con tale termine “lega” si indica l’associazione di società o singoli sportivi che praticano la stessa disciplina e che fanno parte di una stessa Federazione.

Per comprendere la consistenza di tale soggetto è opportuno limitare la nostra indagine alla Federazione italiana Giuoco Calcio.

In particolare, all’interno della FIGC nel tempo si sono costituite tre leghe:

• Lega Nazionale Professionisti. A questa si associano le società che si avvalgono delle prestazioni degli atleti professionisti e che disputano i campionati di serie A e serie B.

• Lega Italiana calcio professionistico. Troviamo associate tutte quelle società che si avvalgono di calciatori professionisti e che disputano i campionati di serie C.

• Lega Nazionale dilettanti. All’interno di questa lega troviamo tutte quelle società che si avvalgono della prestazione di atleti non professionisti.

Queste Leghe appena elencate si occupano di organizzare e regolare l’attività delle proprie affiliate dal punto di vista sportivo (programmazione delle

71

varie manifestazioni, stabilire criteri di ammissione ai vari campionati, rappresentanza e tutela delle compagini associate nei confronti della federazione), in quanto viene demandata dalla stessa FIGC.

Dunque, se la funzione principale è di tipo prettamente sportivo, non possiamo non ricordare che le Leghe svolgono anche compiti “esulano dall’aspetto strettamente legato all’attività fisica sportiva”66 svolgendo funzioni di carattere economico. In questo contesto possiamo ricordare le funzioni di:

• consulenza ed assistenza a favore degli aderenti sui temi connessi all’organizzazione societaria;

• tutela degli interessi delle società nei confronti della FIGC;

• raccolta di fondi attraverso, per esempio, la vendita dei diritti televisivi in chiaro o la raccolta di

sponsorizzazioni per campionati e singole

manifestazioni, anche da devolvere, come nel primo caso, tra i propri aderenti;

• marketing, proprio per promuovere la disciplina sportiva praticata.

Questi organismi, proprio per raggiungere tali finalità,

godono di un’autonomia organizzativa ed

72

amministrativa, potendo assumere una funzione di rappresentanza delle società aderenti “in virtù della quale gli accordi sottoscritti in virtù di tale mandato comportano l’assunzione dei relativi obblighi attivi e passivi in capo a tutte le associate”67.

In buona sostanza, sono le medesime associate che – nel rispetto della normativa vigente – possono delegare alle Leghe la gestione di fattispecie per le quali le Società ritengono necessaria una unitarietà nella trattazione di affari.

A tal proposito, per chiarire come l’attività delle Leghe si svolga nel pieno rispetto dell’autonomia, è opportuno segnalare quella attività inerente alla cessione dei diritti TV. In questo caso la Lega serie A e Lega serie B hanno provveduto direttamente a perfezionare gli accordi con le emittenti per quanto riguarda i diritti televisivi.

73

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

1. L’evoluzione della disciplina legislativa in materia di sport ed impiantistica sportiva.

Come già detto, si parla di diritto sportivo vero e proprio soltanto in epoca moderna ma l’impegno dello stato ad organizzare e inquadrare il fenomeno sportivo risale già ai primi anni del 1800. Infatti, anche se l’unitaria considerazione dell’esperienza sportiva ha trovato degli ostacoli sia nell’esatta determinazione del termine “sport” che nell’interpretazione che considerava tale fenomeno come esclusivamente ludico, il parlamento non si è mai disinteressato dello sport” neanche nei momenti in cui si chiamava cosi”68. A riguardo l’art. 2, primo comma, della carta Europea dello sport, prende in esame il fenomeno sportivo inteso nella sua globalità, quale “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo, l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento dei risultati in competizioni di tutti i livelli”69.

68 Cfr. Bucciarelli Ducci B., legislazione e sport, in Riv.dir. sport, Milano, 1965,p.370 e succ.

74

In passato, specialmente nella seconda metà dell’Ottocento, il termine sport si riferiva soltanto alla caccia ed all’ippica e nei primi anni del Novecento tale termine fu impiegato dal primo giornale sportivo italiano “la Gazzetta” che lo preferì all’allora diffuso termine inglese “sportman”. Prima di allora si parlava di” ginnastica o di educazione fisica”, presenti soprattutto negli ambienti governativi e parlamentari. Il giovane regno d’Italia, a pochi anni dalla sua formazione, diede subito spazio alla ginnastica ed alle attività agonistiche in genere, quali espressioni dei valori di modernità e progresso di cui esso stesso era il propulsore.

Infatti nel 1872, il ministro Scajola nominò una

commissione parlamentare per il riordino

dell’insegnamento della ginnastica in Italia, costituendo a Torino una scuola normale di ginnastica per la formazione di docenti, una scuola simile, fu istituita tre anni dopo a Bologna.

Sei anni dopo, il 12 maggio del 1878, alla camera dei deputati fu presentato dal Ministro della pubblica istruzione, un progetto di legge per l’insegnamento della ginnastica nelle scuole magistrali ed elementari. Tale progetto si trasformò, a breve, nel primo provvedimento legislativo datato 7 luglio del 1878 n.4442, relativo all’educazione fisica ed al suo insegnamento.

75

Da qui in poi sono stati posti in essere vari interventi normativi, i quali non trovarono riscontro negli anni a seguire; ad esempio, si è provveduto alla pubblicazione di manuali e all’emanazione di norme concernenti la costruzione di impianti sportivi e di attrezzature indispensabili.

Nel 1889 è stato approvato il progetto di legge del ministro della pubblica istruzione Gallo, che prevedeva la realizzazione di un campo sportivo per la scuola normale e superiore e che fu attuato soltanto dieci anni dopo grazie alla legge Daneo. Tale legge segnò l’inizio di quella che poi, dai primi anni del Novecento, verrà definita “l’epoca contemporanea dello sport e della legislazione sportiva” 70.

Infatti la prima metà del secolo scopo fu una tappa significativa per l’evoluzione del fenomeno sportivo

non soltanto perché, sul terreno pratico e

organizzativo, l’Italia ottenne i suoi primi successi ai giochi olimpici( nel 1924 e nel 1928) ma soprattutto perché nel 1932 un decreto legge previde la corresponsione annuale di un fondo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, costituito per la prima volta dal senatore Lucchino per curare la partecipazione alle olimpiadi di Londra del 1908 allo

70 Cfr. A riguardo si suole menzionare l’intervento del senatore F. Todero volto a sostenere il principio secondo cui l’educazione sportiva, quella morale e intellettuale sono tutto indivisibile.

76

scopo di sovvenzionare gli sport a carattere educativo e popolare.

Dieci anni più tardi, nel 1942, fu emanata la legge 426 di costituzione e di ordinamento del CONI, che verrà modificata, nel secondo dopo guerra con il decreto - legge n. 972 approvato l’11 maggio 1947.

1.1. Segue: La costituzione del 1948 e il mancato riferimento, nel testo costituzionale, al fenomeno sportivo.

Come già rilevato, fino all’8 novembre, data in cui è entrata in vigore la legge costituzionale n.3/2001, la nostra Carta Costituzionale non conteneva alcun riferimento esplicito allo sport, come se il Costituente pur cosi attento ai diversi modi di esplicarsi della personalità umana, che riconosce e tutela nelle sue varie forme (qualunque sia l’interesse religioso, culturale, etico, sociale, economico o politico che

venga perseguito) avesse dimenticato

intenzionalmente lo sport.

Sta di fatto che tale dimenticanza ha da sempre suscitato in dottrina vivaci dibattiti le cui conclusioni meritano tutte quante di essere analizzate, se non altro perché ciascuna di essere può considerarsi una possibile concausa del mancato conferimento allo sport di una dignità di rango costituzionale.

77

A tal proposito, si può segnalare un primo orientamento71 che riconduce la mancanza di un riferimento costituzionale al fatto che esso, pur avendo rivestito una certa importanza nella vita sociale, non avesse mai assunto il carattere della necessarietà, tipico, invece, di altre attività (ad es. quella lavorativa), invece, altre giustificazioni, sono state ricondotte a ragioni di carattere storico-sociale.

In definitiva, dopo aver analizzato le varie tesi sul mancato riferimento dello “sport” nella Costituzione, si può affermare che il silenzio della Costituzione a tal riguardo sarebbe da ricondursi al preciso intento di sottrarre lo sport ad una “appropriazione indebita” da parte dello Stato, dato che, in epoca fascista, lo sport è stato associato a scopi politico- militari.

Infine, la mancata inclusione dello sport nella Costituzione si riconduce al carattere “universale” del fenomeno sportivo.

Al riguardo, se il sistema normativo dello sport è strutturato in modo tale da trascendere dal piano individuale a quello nazionale e da questo a quello mondiale, appare comprensibile come il legislatore costituente non abbia voluto “condizionare” l’ordinamento nazionale entro schemi rigidi e difficilmente valicabili di natura costituzionale,

71 Cfr. Bonadonna G., Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport, Milano, 1965,p.196.

78

ribadendo, altresì, il carattere universale dello sport. Pertanto, secondo quest’ultima ricostruzione, la Costituzione, lungi dall’ignorare lo sport quale elemento di virtù e perfezionamento psico-fisico, lo sotto-intende e riconosce prendendo in esame specifici settori.

Conseguentemente alla luce delle soluzioni proposte, quelle che apparentemente poteva sembrare una semplice dimenticanza, da parte del legislatore costituente, andrebbe letto come un escamotage per porre al riparo lo sport dalle contaminazioni o altre che nulla avesse a che vedere con i valori e le finalità, che nel percorso della sua formazione, hanno sempre caratterizzato il fenomeno sportivo.

In sostanza ciò che appariva quale mera dimenticanza da parte del Costituente, di fatto si propone come rimedio per mettere al riparo lo sport da fattori in grado di poterne alterare i valori e le finalità caratterizzanti il fenomeno sportivo.

79

2. Lo sport nella legislazione statale.

Dal quadro normativo costituzionale e da quello legislativo statale emerge la settorialità del fenomeno sportivo, materia della quale non si è ancora appresa la piena importanza.

Le varie competenze e le differenziate funzioni in ambito sportivo possono essere distinte in tre macro-aree di intervento:

• materie regolate esclusivamente dal settore pubblico statale o regionale, esse hanno ad oggetto:

• la promozione dello sport;

• l’organizzazione dello sport (anche tramite organismi di natura federativa);

• il controllo (anche finanziario) sugli enti; • i profili sanitari degli sportivi;

• l’emanazione di atti amministrativi attinenti alla costruzione e alla modifica degli impianti sportivi.

• materie di natura privatistica riguardanti l’aspetto tecnico regolato dagli organismi sportivi e settoriali come l’ammissione e la regolamentazione delle diverse iniziative e manifestazioni.

• materie miste, che comprendono sia norme pubblicistiche che privatistiche, con ambiti spesso in conflitto.

80

Lo Stato, nel corso degli anni, è intervenuto diversamente a seconda dell’oggetto in questione, in alcuni casi ha riconosciuto l’importanza delle attività sportive ai fini della formazione personale e sociale dell’individuo, definendo un quadro di competenze proprie, altre volte, invece, lo stato ha definito la ripartizione delle competenze nel settore sportivo tra Stato e Regioni. In verità, il primo intervento dello stato nel settore sportivo si è verificato attraverso la leva dei finanziamenti in favore dei soggetti pubblici o privati (enti territoriali o società sportive) volti alla progettazione, alla costruzione, all’ampliamento, al miglioramento di impianti sportivi ed all’acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. A tal fine, fu istituito, con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295(recentemente riordinato con D.P.R. 20 ottobre 2000 n.45) l’istituto per il credito sportivo.

Di seguito, alcune norme emanate dallo Stato per la regolamentazione del settore “sport” tra Stato e Regioni: • il D.P.R. 24 del 1977, n.616 mediante il quale il

legislatore ha ricollegato l’attività sportiva, in via complementare e strumentale, a quella del turismo, con condivisibili critiche da parte della dottrina che, correttamente, riteneva più logico collegare la pratica sportiva alla materia sanitaria, in considerazione del collegamento tra esercizio fisico, prevenzione sanitaria e medicina sociale.

81

• Il referendum del 1993 abrogativo della legge 616/1959, determinò la soppressione del ministero del turismo e dello spettacolo, poiché tale legge istitutiva

fu ritenuta lesiva dell’autonomia regionale

costituzionalmente riconosciuta. Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, attribuì le funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport alle Regioni ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali subentrarono nei diritti, negli obblighi e nei rapporti che facevano capo al suddetto ministero.

• Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge 59/1997, disciplina funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti locali dedicando allo sport il capo VII del titolo IV” sui servizi alla persona e alla comunità”, tale capo si compone di un unico articolo (art. 157)il quale prevede due interventi:

• il trasferimento alle Regioni di funzioni già esercitate a livello centrale;

• la previsione di norme funzioni per rendere più efficace il suddetto trasferimento.

In particolare, è previsto il trasferimento alle Regioni

dell’elaborazione di programmi riservati alla

Commissione tecnica di cui all’art 1, commi 4 e 5 D.L. 3 gennaio del 1987, n.2. sulla base dei criteri e parametri definiti dall’autorità di governo competente, acquisito il

82

parere del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della conferenza unificata”.

83

3. La ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Come già affermato più volte, la nostra Carta Costituzionale non fa alcun riferimento allo sport, nemmeno facendo riferimento all’art. 117 Cost, che definisce le competenze delle Regioni sotto il profilo della funzione legislativa e amministrativa.

In realtà, in riferimento alle funzioni amministrative, l’art. 56 del Decreto legge del 24 luglio del 1977 n.616 disciplinò il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle materie del “ turismo di industria alberghiera” che concernono tutti” i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale anche nei connessi aspetti ricreativi e dell’industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale”72. Nella norma in questione viene fatto rientrare anche “la promozione di attività sportiva e ricreativa e la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in attività scolare, con gli organi scolastici” 73. In ogni caso, come espressamente previsto dalla norma, viene mantenuta la competenza del CONI per l’organizzazione delle attività agonistiche a qualsiasi livello, da ciò ne consegue che:

72 Cfr. art 56 del decreto 616/1977 73 Cfr. art 56 del decreto 616/1977

84

• allo stato sono attribuite competenze e controlli sulle attività sportive di natura agonistica in cui, tra le prerogative, sono ricompresi anche gli interventi sugli impianti sportivi. Quindi, spetterà allo stato la promozione, l’organizzazione ed il finanziamento degli impianti sportivi. Un caso concreto potrebbe essere la manifestazione dei mondiali di calcio ove lo Stato, nel 1990, si trovò a dover finanziare la costruzione di alcuni impianti affinché si potessero disputare le gare;

• al contrario, alle Regioni, con riferimento agli impianti sportivi spettano competenze e controlli sulle attività sportive non agonistiche. Pertanto, trattandosi di attività non agonistiche, l’indirizzo che la Regione deve imprimere attiene all’organizzazione della struttura in senso ricreativo, in modo tale che sia conforme alle esigenze della comunità. Quello dell’amministrazione regionale deve essere un intervento finalizzato alla programmazione diretta in materia di impiantistica sportiva sia per quanto riguarda la gestione ordinaria, sia per quanto riguarda il potenziamento delle strutture esistenti ed infine la realizzazione di nuove strutture da destinare a fini sociali, ricreativi, ovvero per attività di natura dilettantistica;

• ai comuni, invece, sono state attribuite funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative, sportive e la gestione degli impianti e dei servizi complementari alle attività turistiche.

85

3.1. Segue: La ripartizione delle competenze tra il C.O.N.I. e la Regione alla luce del D.P.R. 616/1977.

Come già affermato in precedenza, la materia sportiva entra a far parte del nostro ordinamento soltanto nel 2001, data in cui lo sport viene riconosciuto come ordinamento giuridico. Prima di tale momento venivano utilizzati degli “escamotage” da parte del legislatore regionale per dettare una disciplina a riguardo, soprattutto, come vedremo, prevedendo un collegamento con il settore del turismo. La normativa regionale si è atteggiata in vario modo rispetto alla materia sportiva ed in queste leggi è difficile cogliere una linea di demarcazione tra l’interesse dell’ente territoriale e quello dell’ente sportivo. Questa difficoltà consiste nel fatto che l’attività sportiva presenta alcuni profili simili con l’attività pubblicistica. La prima regione che si occupò di dettare delle leggi in materia sportiva fu la Sicilia che con la legge 8 agosto del 1949, n. 49 istitutiva dell’assessorato del turismo e dello spettacolo, conferì allo stesso il compito di potenziare le iniziative e le attività sportive che avessero un collegamento con il settore del turismo.

Inoltre, un’altra legge di fondamentale importanza, soprattutto per il tema trattato in questa tesi, emanata dal legislatore siciliano, fu la l. 28 novembre del 1970, n. 48, che, nell’approntare un congruo stanziamento per la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento di impianti sportivi stabiliva che l’intervento regionale dovesse essere attuato

86

secondo i piani predisposti dal Comitato olimpico nazionale italiano. L’intenzione era proprio quello di affidare ad un'unica sede qualificata “ il compito delle scelte operative”74. Diversi saranno i provvedimenti legislativi che, attraverso l’escamotage del settore turistico, hanno dato avvio ad un processo di implementazione degli impianti sportivi. Trasformazione a dire il vero che si attuò lentamente soprattutto nelle regioni del sud-Italia. Tutto questo è testimoniato dalla relazione di una proposta di legge recante disposizioni in materia di “costruzioni di impianti sportivi del mezzogiorno” nella quale si può evincere che “la nota carenza di strutture sportive nel nostro paese assume dimensioni veramente preoccupanti nelle regioni meridionali dove i pochi impianti esistenti, gran parte dei quali

presentano precarie condizioni di manutenzione,

costituiscono appena la decima parte del fabbisogno. Tutto ciò determina gravi ripercussioni negative di ordine sociale, atteso l’insostituibile valore educativo e formativo dello sport, come strumento di sviluppo e psichico dei giovani, oltre che come momento di ricreazione e di occupazione del tempo libero. Emerge, pertanto, l’esigenza di un preciso impegno da parte dei pubblici poteri, in quanto” gli impianti sportivi rappresentano un servizio pubblico sociale a disposizione di tutti i cittadini”75.

74 Cfr. Leggi regionali per lo sport. Quadro sintetico della legislazione regionale e delle iniziative interessanti per lo sport, CONI,Roma,1974,p. 81-82

75 Cfr. V.M.Teofilo,Impianti sportivi del mezzogiorno, in Riv. Dir. Sport, 1976,55 e ss.

87

In questa, come in varie e successive leggi, veniva ribadito un intervento necessario se si considera la sproporzione tra lo sport dilettantistico e lo sport professionistico che è dotato di ampie risorse finanziarie. Sul mancato sviluppo della pratica sportiva a carattere dilettantistico influiscono naturalmente molte cause, tra le quali, quella che emerge maggiormente è l’inadeguata attrezzatura degli impianti sportivi, soprattutto nelle regioni meridionali.

Inoltre, anche nella prima legge di approvazione del programma economico quinquennale valido per gli anni 1966-1970, in un’apposita sezione dedicata allo sport emergeva quanto segue: “uno sforzo considerevole dovrà

Documenti correlati