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I diritti inderogabili anche durante le emergenze

2. Il diritto alla vita

2.8 Limiti al diritto alla vita

Il secondo paragrafo dell’art. 2 prevede delle circostanze in cui infliggere la morte non è considerata una violazione del diritto alla vita.

In particolare, si consente allo Stato ed ai suoi organi l’utilizzo della forza, anche ove fosse forieri di esiti fatali, se fosse necessaria:

a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona da una violenza illegittima; b) per eseguire un arresto legale o per impedire l’evasione di una

persona legalmente detenuta;

c) per reprimere una sommossa o un’insurrezione, in modo conforme alla legge.

La Corte e la Commissione, mentre hanno esaminato più volte, come si vedrà, casi relativi ai primi due punti, più sporadicamente hanno affrontato casi relativi a sommosse o insurrezioni90.

La Corte si è pronunciata in merito in occasione del caso Mc Cann e altri

c. Regno Unito91, la prima volta in cui è stata riconosciuta una violazione diretta dell’art. 2: il governo britannico, informato dai propri servizi segreti che tre terroristi dell’ I.R.A. progettavano di compiere un attentato presso la rocca di Gibilterra, aveva inviato un reparto armato per sventarlo. Giorni dopo, due dei supposti attentatori (uno dei quali era Mc Cann) venivano avvistati nei pressi della rocca nell’atto di conversare con una ragazza, con la quale uno di loro in seguito si allontanava.

I militari, dopo aver pedinato l’uomo e la donna, intimavano loro di fermarsi (circostanza in effetti mai provata successivamente) e successivamente aprivano il fuoco, uccidendo prima i due, poi l’altro compagno accorso nel mentre.

I militari furono assolti dalla Corte marziale.

90

Nella dec. 10 luglio 1984, ad esempio, la Commissione ritenne che un raggruppamento di 150 persone, che scagliavano oggetti su una pattuglia di soldati, poteva essere considerata sommossa ai sensi della lett. c) del secondo paragrafo dell’art. 2: la morte di un manifestante a seguito del ricorso a proiettili di caucciù da parte dei soldati non consisteva quindi in una violazione della norma in oggetto.

Nella sentenza Glec c. Turchia, invece, la Corte ha sostenuto il contrario.

91

Di fronte al ricorso dei familiari delle vittime la Commissione92 ritenne non sussistente la violazione dell’art. 2, ed affidò il caso alla Corte, che ribaltava il parere (sebbene a strettissima maggioranza), ritenendo che le Autorità competenti non avessero adottato tutte le precauzioni necessarie per un’operazione di arresto così delicata.

Il caso giurisprudenziale in questione costituisce il leading case in materia di interpretazione dell’art. 2, per i principi guida espressi dalla Corte, in particolare:

- il secondo paragrafo dell’art. 2 non specifica le situazioni nelle quali può essere inflitta intenzionalmente la morte, bensì descrive i casi in cui è possibile fare ricorso alla forza (che può condurre a causare la morte in maniera volontaria93);

- l’elenco delle finalità che legittimano il ricorso alla forza deve essere interpretato in maniera restrittiva94;

- il ricorso alla forza dev’essere “strettamente necessario”95; al contrario di quanto accade in relazione agli artt. 8, 9, 10 e 11 CEDU, agli Stati non viene riconosciuto nessun margine di apprezzamento nell’applicazione della norma in commento; la Corte riserva a se stessa la decisione in merito alla legittimità dell’uccisione, in considerazione del fatto che l’art. 2, in combinato disposto con l’art. 3, consacrano uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d’Europa96

;

- la forza utilizzata deve essere proporzionata al perseguimento degli scopi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo paragrafo dell’art. 2. La valutazione della proporzionalità va fatta tenendo conto delle circostanze nelle quali si trovavano gli agenti al momento della decisione sull’utilizzo

92

Rapporto del 4 marzo 1994.

93

Par. 148.

94

Par. 147.

95 In particolare la Corte ha affermato la necessità di utilizzare “un critère de nécessité

plus strict et impérieux que celui normalment employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est nécessaire dans une sociéte démobratique au titre de paragraphe 2 des artiche 8 à 11 de la Convention” (par. 119).

96

o meno della forza: in applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto legittimo l’uso della forza fondato su motivazioni che sembravano valide all’epoca degli eventi, ma che si sono rivelate infondate a posteriori97;

- per determinare se l’art. 2 sia stato o meno violato non rileva l’eventuale responsabilità penale dei soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo98;

- è necessario valutare, oltre alla condotta degli agenti dello Stato, anche l’insieme delle circostanze caratterizzanti il caso specifico, in particolare la preparazione ed il controllo degli atti posti in essere dagli agenti stessi99;

- gli Stati membri sono tenuti non solo a vietare l’arbitrario utilizzo della forza, ma anche a garantire il rispetto del divieto medesimo, prevedendo un apposito ed effettivo controllo al proprio interno100.

Il caso Mc Cann ha funto da apripista per tutta la serie di ricorsi basati sull’art. 2 (la maggior parte dei quali ha visto protagonista la Turchia) che da quel momento in poi vennero proposti, dando quindi modo alla Corte di approfondire le questioni interpretative riguardanti tale norma, arricchendo quindi l’elenco di regole generali per la valutazione sulla sua violazione; in particolare la Corte ha chiarito come:

- l’obbligo a carico delle Autorità di indagare sulle circostanze dell’uccisione si configura dal momento in cui esse ne sono venute a conoscenza, senza che una mancata richiesta in tal senso possa per loro fungere da giustificazione (caso Ergi c. Turchia101);

- una violazione dell’art. 2 può essere riscontrata anche se la lacunosità delle operazioni di controllo, finalizzate al perseguimento dei fini ex art.

97

La Corte, al par. 200, ha osservato che fare altrimenti imporrebbe allo Stato ed ai suoi agenti “chargé de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer

aux dépens de leur vie et de celle d’autrui”.

98

Par. 173.

99

Nel caso Mc Cann fu ritenuto, in particolare, che le Autorità non avevano seguito le precauzioni necessarie per ridurre i rischi per la vita della popolazione di Gibilterra, oltre che degli stessi soggetti sospettati di terrorismo (par. 150).

100 Nel caso di specie la Corte ha tuttavia escluso la violazione dell’art. 2 sotto questo

punto di vista, ritenendo che le Autorità avessero svolto indagini adeguate sull’opportunità dell’uso della forza (par. 161).

101

2.2, abbia causato la morte di terzi (non quindi delle persone effettivamente destinatarie del controllo medesimo)102.

102

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