• Non ci sono risultati.

Misure per il sostegno del settore cultura

Oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020

3. Misure per il sostegno del settore cultura

Mail Zaccardi 30.04.2020 ore 17.58 (nuova versione)

Pareri RGS su vecchia

formulazione mail Licata

22.04.2020 ore 11.01

Parere DF Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55

Mail Zaccardi 3.05.3030 ore 18.41 (nuovo testo)

Misure per il sostegno del settore cultura

1. All’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “280 milioni” e le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “230 milioni”;

b) al comma 2, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti”.

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

2. Al fine di sostenere le librerie e l’editoria, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze nel settore, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

Il comma 1 incrementa il Fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, da 130 a 280 milioni di euro per il 2020, di cui 230 mln di euro (anziché 80) per la parte corrente.

Il comma 2 istituisce un Fondo per le emergenze emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 mln di euro per il 2020 per assicurare il funzionamento dei musei e luoghi della cultura statali.

Il comma 4 prevede per il 2020, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, che la quota FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014.

Il comma 5 prevede un anticipo del contributo FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019.

164

presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle minori mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Al fine di sostenere i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura non

appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze nel settore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l’anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi

Il comma 6 prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane, possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti.

Il comma 7 prevede, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 2020, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta ivi previsti e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (contributi automatici), IV (contributi selettivi) e V (attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220. Il comma 8 prevede un differimento dei termini all’anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura.

Il comma 9 estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

165 per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate

nell’intero anno 2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022. 9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: ''di distribuzione'' sono aggiunte le seguenti: “, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti”.

10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione

voucher (previsti per 12 mesi dall’articolo 88 del

decreto-legge n. 18 del 2020) e specifica che l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Il comma 12 reca le necessarie coperture finanziarie.

Oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 410 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

166 dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

11. All’articolo 88, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole “entro un anno dall’emissione.” Sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

12. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 410 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante...

Relazione illustrativa

La norma prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale. Il comma 1 modifica l’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lett. a) il Fondo di parte corrente per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 80 a 230 milioni. Le risorse complessive dei due Fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, saranno pertanto complessivamente pari a 280 milioni di euro. La lettera b) si limita a riformulare l’attuale previsione del comma 2 dell’art. 89 al fine di chiarire che i decreti attuativi possono essere più di uno.

Il comma 2 istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono

167 rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 prevede per il 2020, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, che la quota FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014.

Il comma 5 prevede un anticipo del contributo FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto delle attività effettivamente svolte nell’anno 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.

Il comma 6 prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Il comma 7 prevede, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare,

168 limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, uno o più decreti ai sensi

dell’articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 2020, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta ivi previsti e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (contributi automatici), IV (contributi selettivi) e V (attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

Il comma 8, in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell’epidemia da COVID- 19, prevede un differimento dei termini all’anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura.

Il comma 9 estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 11 estende a 18 mesi la validità dei voucher previsti per 12 mesi dall’articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 e specifica che l’emissione dei

voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di

accettazione da parte del destinatario.

Il comma 12 reca le necessarie coperture finanziarie. Relazione tecnica

Il comma 1, lettera a) prevede una integrazione del fondo di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella misura di 150 milioni di euro.

Il comma 1, lettera b) ha carattere ordinamentale, limitandosi a chiarire che il fondo potrà essere ripartito anche con più decreti attuativi e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 2 istituisce un nuovo Fondo - con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2020 - per il sostegno al settore del libro e dell’intera filiera dell’editoria e degli istituti e luoghi della cultura non di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre. Tale fondo sarà volto a finanziare interventi di parte corrente e potrà

169 essere ripartito ai sensi dell'art.33, comma 4 sexies della legge n. 196 del 2009.

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma sarà assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 prevede una spesa di 50 milioni di euro per assicurare il sostegno degli istituti e luoghi della cultura non statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e a tal fine istituisce uno specifico fondo diretto a finanziare interventi di parte corrente.

I commi 4, 5 e 6 recano disposizioni di carattere ordinamentale attinenti ai criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo e all’impiego delle suddette somme al fine di tenere conto delle attività che effettivamente potranno essere svolte a seguito delle misure disposte per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Tali misure non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che saranno adottate nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo.

In particolare, il comma 6, al fine di fornire un adeguato sostegno al settore e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti destinatari dei contributi in assenza di adeguate entrate provenienti dalla vendita dei biglietti, reca misure volte ad assicurare una parità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori per le quali sono state previste misure di sostegno al reddito. Tale intervento, infatti, tiene conto della peculiarità della composizione della retribuzione dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche e garantirà un trattamento uniforme rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori che possono usufruire della cassa integrazione prevista dal presente decreto-legge. Si ribadisce, inoltre, che l'adozione di tali misure non è immediata, ma avverrà comunque al termine delle 9 settimane di fruizione delle ordinarie misure di sostegno al reddito e, comunque, nel caso in cui non siano riprese le normali attività delle fondazioni.

Il comma 7 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il