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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Conservazione dei campioni 0,1 euro per aliquota per anno €

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La proposta è volta a modificare l’articolo che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare), conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di Contabilità e finanza pubblica. Si tratta, dunque, di un necessario intervento di adeguamento normativo a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale a elevato contenuto tecnologico.

La disposizione ha una mera finalità di adeguamento normativo. Essa modifica l’art. 615 del codice dell’ordinamento militare al fine di attualizzare i meccanismi di finanziamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale, individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante.

Occorre modificare nel drafting

(All’articolo….sono apportate le seguenti

modificazioni: a)….)

Parere RGS: nessuna osservazione

La proposta è volta a modificare l’articolo che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66 - Codice dell’ordinamento militare)

conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di numero unitaricosti costo/mese costo 90 Giorni (90 gg.)

Onnicomprensiva/O.P. fuori sede 500 29,44 441.600 1.324.800 Straordinario per 40h/mese 500 17,66 353.200 1.059.600

TOTALE SPESE PERSONALE 794.800 2.384.400

numero unitaricosti costo/mese costo 90 Giorni (90 gg.) Vitto strutture civili 500 15,00 225.000 675.000 Alloggio strutture civili 500 35,00 525.000 1.575.000

ONERI DI FUNZIONAMENTO 750.000 2.250.000

83.810

TOTALE ONERI UNA TANTUM 83.810

costo/mese (30 gg.) Costi complessiv i 794.800 2.384.400 750.000 2.250.000 1.544.800 4.634.400 83.810 1.544.800 4.718.210 TOTALE ONERI

ONERI UNA TANTUM

TOTALE GENERALE RIEPILOGO

ONERI DI PERSONALE ONERI DI FUNZIONAMENTO

ONERI UNA TANTUM Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti

ONERI DI PERSONALE

ONERI DI FUNZIONAMENTO 500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

141 La copertura finanziaria del predetto fondo è, al momento, disciplinata dall’articolo

11 comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, abrogato dall’art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163.

La legge 4 agosto 2016 n. 163, in attuazione dell’articolo 15 della legge “rinforzata” n. 243 del 2012 ha, infatti, modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), eliminando, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232), la legge di stabilità, conferendo natura sostanziale alla legge di bilancio stessa (ai sensi del nuovo articolo 81 della Costituzione) e articolando quest’ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative (essenzialmente assimilabile all’ex Ddl di Stabilità) e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (assolve, nella sostanza, le funzioni del Ddl di bilancio).

La riformulazione dell’articolo si rende, pertanto, necessaria al fine di attualizzare i meccanismi di finanziamento del citato fondo individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante.

La finalità dell’emendamento non è produttiva di effetti finanziari sull’attuale legge di bilancio.

La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

contabilità e individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento legittimante. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare

7. Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145

Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14

7. Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) il comma 2-bis è abrogato;

2) al comma 3, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dal seguente: «I decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono comunicati alle Camere»;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

2) il comma 1-bis è abrogato;

c) all’articolo 4:

1) al comma 3, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dal seguente: «I decreti di cui al presente comma corredati di relazione tecnica sulla

La disposizione apporta modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la

partecipazione dell'Italia alle missioni

internazionali), in particolare:

- estendendo alla proroga delle missioni in corso la disposizione che, in riferimento all’avvio di

nuove missioni, consente di chiedere

l’anticipazione della somma corrispondente al 75% delle spese quantificate nella relazione tecnica entro dieci giorni dalla data di presentazione della relativa deliberazione governativa alle Camere (art. 2, comma 4-bis);

- semplificando il procedimento di adozione del DPCM di ripartizione delle risorse.

142 quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono comunicati alle Camere»; 2) al comma 4-bis:

2.1) sono soppresse le seguenti parole: “come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1,”;

2.2) le parole “adozione di tali deliberazioni” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione alle Camere della relazione di cui all’articolo 3, comma 1”;

2.3) le parole “di cui all’articolo 3, comma 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, relativo alle missioni del precedente anno”

3) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

“4-ter. L’anticipazione può essere concessa anche in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.”.

Relazione illustrativa

Secondo quanto previsto dalla legge n. 145/2016 (art. 4, comma 4-bis), nelle more del perfezionamento del DPCM di ripartizione delle risorse del “Fondo missioni”, per la proroga delle missioni internazionali in corso è possibile chiedere l’anticipazione della somma corrispondente al 75% delle spese quantificate nella relazione tecnica solo successivamente all’adozione delle deliberazioni parlamentari di autorizzazione.

Lo slittamento dei tempi di conclusione del complesso procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali determina un ritardo nell’afflusso delle risorse.

Ciò ha un impatto negativo sulle attività di spesa poste in essere dalla Difesa, comportando non poche difficoltà nel corretto ed efficiente impiego delle risorse, considerato che le stesse sono destinate a garantire, oltre alle spese di personale, anche quelle per l’assicurazione del personale in teatro, per i trasporti, l’approvvigionamento di beni e servizi, per le manutenzioni e il funzionamento in generale di prioritarie attività operative, che per loro natura devono svolgersi senza soluzione di continuità.

Ulteriori ritardi sono determinati dal prolungarsi dei tempi di adozione del DPCM di ripartizione delle risorse del Fondo, in merito al quale è prevista l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.

L’emendamento è inteso a superare tali criticità:

‐ estendendo alla proroga delle missioni in corso la disposizione della legge

n. 145/2016 che, in riferimento all’avvio di nuove missioni, consente di chiedere

Parere RGS: valutazioni politiche

La proposta in esame prevede alcune modifiche alla legge contenente la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. In particolare si prevede quanto segue:

comma 1 lett. a)

1) abroga il comma 2-bis dell’articolo 2 che stabilisce che le deliberazioni per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali adottate dal Consiglio dei ministri trasmesse alle Camere, devono essere corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

2) prevede la sostituzione dei periodi secondo terzo quarto e quinto del comma 3 dell’art. 2 citato – sulla trasmissione alle Camere degli schemi dei dPCM di ripartizione del fondo per le missioni internazionali– sostituendoli con una semplice comunicazione alla Camere dei decreti unitamente ad una relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. comma 1 lett. b)

1) sopprime la previsione della verifica ai sensi del citato art. 17 sulla relazione analitica sulle missioni in corso che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, deve presentare alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari;

2) abroga il comma 1-bis che prevede che la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

143 l’anticipazione della somma corrispondente al 75% delle spese quantificate nella

relazione tecnica entro dieci giorni dalla data di presentazione della relativa deliberazione governativa alle Camere (art. 2, comma 4-bis);

‐ semplificando il procedimento di adozione del DPCM di ripartizione delle

risorse, nella considerazione che la prevista sottoposizione del provvedimento al parere delle Camere si configura come una duplicazione del precedente procedimento parlamentare di autorizzazione, essendo basata sulla valutazione della medesima documentazione.

L’introduzione della verifica della copertura finanziaria per la proroga delle missioni in corso, ai sensi dell’articolo 17 della legge 196/2009, prevista nell’ambito della Relazione annuale da presentare alle Camere per l’autorizzazione (art. 3, commi 1 e 1-bis), infatti, ha sostanzialmente anticipato alla fase di autorizzazione parlamentare il controllo sotto il profilo finanziario, precedentemente previsto in sede di parere sul DPCM di ripartizione delle risorse, rendendo tale passaggio parlamentare non più utile.

comma 1 lett. c)

1) prevede, in luogo della trasmissione alle Camere degli schemi dei DPCM di ripartizione delle risorse del fondo missioni, la semplice comunicazione alle Camere dei decreti, cooredati di relazione tecnica verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

2) si apportano modifiche al comma 4 bis, sopprimendo il riferimento alle deliberazioni parlamentari che sono state già soppresse nel precedente articolo 3, consentendo l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese decorsi dieci giorni dalla mera presentazione alle Camere della relazione di cui all’articolo 3, comma 1.

3) inserisce dopo il comma 4-bis il comma 4-ter in base al quale l’anticipazione può essere concessa anche in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, la disposizione non sembra presentare criticità finanziarie. Pertanto, si rinvia a valutazioni politiche.

8. Semplificazione in

materia finanziaria al fine di incrementare l’efficienza dello strumento militare nazionale

Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14

8. Semplificazione in materia finanziaria al fine di incrementare l’efficienza dello strumento militare nazionale

1. All’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“g) i risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa sulla base delle previsioni effettuate per l’esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell’esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento in esito al perfezionamento dell’iter di approvazione del decreto di accertamento il cui iter dovrà comunque concludersi entro il 31 dicembre.”

2. I risparmi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, iscritti nello stato di previsione della

La presente proposta intende apportare delle semplificazioni in materia finanziaria, prevedendo la modifica della procedura di accertamento dei risparmi con Decreto Interministeriale delle consistenze del personale, in modo da rendere disponibili le risorse nell’esercizio finanziario di effettivo impiego, coerentemente con le nuove regole contabili in materia di impegno della spesa. Occorre modificare nel drafting (lettera f-bis, anziché g)

144 spesa del Ministero della Difesa per l’esercizio finanziario 2019, sono resi

disponibili alla data di entrata in vigore del presente provvedimento quali residui passivi a mente del comma 6-bis dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Obiettivo della presente proposta è la semplificazione in materia finanziaria per consentire un’attività programmatoria ed un impiego più efficace delle risorse riassegnate a bilancio anche alla luce dell’introduzione delle norme concernenti il cd. “cronoprogramma di cassa”.

Strumento che assicura questa semplificazione è la revisione della procedura di accertamento dei risparmi con Decreto Interministeriale delle consistenze del personale, finalizzata a rendere disponibili le risorse nell’esercizio finanziario di effettivo impiego, coerentemente con le nuove regole contabili in materia di impegno della spesa.

L’intervento è volto, quindi, a modificare la previsione normativa che stabilisce la necessità di subordinare la disponibilità delle risorse attestate al Fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153/2) all’approvazione del Decreto Interministeriale delle consistenze di personale. In particolare, i risparmi accertati con il predetto Decreto saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa sulla base delle previsioni effettuate per l’esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell’esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento in esito al perfezionamento dell’iter di approvazione del decreto di accertamento.

Parere RGS: comporta oneri in termini di fabbisogno

La proposta, al fine di consentire un’attività programmatoria ed un impiego più efficace delle risorse riassegnate a bilancio anche alla luce dell’introduzione delle norme concernenti il cd. “cronoprogramma di cassa”, prevede che i risparmi di spesa di cui alla legge 244 del 2012 sono iscritti con le previsioni di bilancio nell’esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell’esercizio successivo a quello di riferimento in

esito al perfezionamento del decreto di

determinazione delle consistenze. Le relative somme sono conservate nel conto dei residui alla

data di entrata in vigore del presente

provvedimento quali residui passivi a mente del comma 6-bis dell’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo, si rappresenta che la previsione della conservazione delle somme nel conto dei residui comporta oneri in termini di fabbisogno.

9. Semplificazione delle procedure nel settore delle infrastrutture destinate alla difesa nazionale

Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27

RGS: Licata 22.04.2020