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Misure di sostegno per artisti, interpreti ed esecutori

Oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020

5. Misure di sostegno per artisti, interpreti ed esecutori

Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43

Mail Zaccardi 3.05.3030 ore 18.41 (nuovo testo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. 2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari

dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di

richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Stabilisce che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto i Commissari liquidatori dell'IMAIE- Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori in liquidazione, depositano il bilancio finale di liquidazione, in cui è indicata l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori, i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

Approvato il bilancio finale, le somme

corrispondenti al residuo attivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del MIBACT e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

174 4. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l'eventuale

ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Relazione illustrativa

Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Relazione tecnica

Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE in liquidazione e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede che l'eventuale residuo attivo dell’ente sia versato all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per poi essere ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Disposizioni generali 1. Sostegno dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 (nuova versione)

1. Ai lavoratori stagionali nel settore turistico e negli stabilimenti termali, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici, con almeno 15 contributi giornalieri, anche non consecutivi, versati all’INPS nell’anno 2019 e nel primo trimestre del 2020, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

La disposizione, commi da 1 a 3, prevede la corresponsione di una indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori stagionali nel settore del turismo, nel settore termale, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei

175

Pareri su vecchia

formulazione

Parere RGS mail Licata 22.04.2020 ore 11.01

Parere DF mail Zaccardi 23.04.2020 ore 10.57

2. L’indennità spetta ai soli lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti dei titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con l’indennità prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n….,

3. L’indennità di cui al comma 1è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 270 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

4. All’articolo 29, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “stabilimenti termali”, sono inserite le seguenti: “nonché nelle attività dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’indennità è comunque riconosciuta ai titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale.”.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a xxx milioni di euro, si provvede ....

Relazione illustrativa

La disposizione, commi da 1 a 3, prevede la corresponsione di una indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori stagionali nel settore del turismo, nel settore termale, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici. La misura è destinata ai lavoratori che hanno lavorato almeno 15 giorni anche non consecutivi nel 2019 e nel primo trimestre 2020, sul modello di quanto disposto per i lavoratori dello spettacolo dall’articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020. L’indennità spetta ai soli lavoratori che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti dei titolari di un contratto

giardini zoologici. La misura è destinata ai lavoratori che hanno lavorato almeno 15 giorni anche non consecutivi nel 2019 e nel primo trimestre 2020. L’indennità spetta ai soli lavoratori che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti dei titolari di un contratto di lavoro intermittente che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. Il comma 4 modifica il comma 1 dell’articolo 29

dl 18/2020, includendo tra i destinatari

dell’indennità i lavoratori stagionali dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici; inoltre si prevede che l’indennità sia riconosciuta anche ai titolari di un contratto di lavoro intermittente che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale.

Oneri non quantificati

DF: Valutazione politica su vecchia formulazione

La proposta normativa prevede il riconoscimento di una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e termale. La misura è destinata ai lavoratori con basso reddito che hanno lavorato almeno 30 giorni anche non consecutivi nel 2019, sul modello di quanto disposto per i lavoratori dello spettacolo dall’articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, spetta ai soli lavoratori che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non spetta nei casi in cui il lavoratore sia ammesso a fruire dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 18 del 2020.

Al riguardo, sono necessarie valutazioni di natura esclusivamente politica.

RGS: norma non correttamente formulata + manca copertura finanziaria

La proposta prevede la concessione ai lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali, con almeno 30

176 di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale (in quanto potrebbero essere esclusi da qualsiasi forma di tutela), e non spetta nei casi in cui il lavoratore sia ammesso a fruire dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 4 include tra i destinatari dell’indennità prevista dal comma 1 del citato articolo 29 i lavoratori stagionali dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici; inoltre si prevede che l’indennità sia riconosciuta anche ai titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale, che potrebbero rimanere esclusi da qualsiasi forma di tutela. Relazione tecnica

La platea dei destinatari della misura di cui ai commi da 1 a 3 è, in via prudenziale, pari a circa 165.000 unità (140.000 sono i lavoratori stagionali nel settore del turismo e del settore termale che non beneficeranno dell’indennità prevista dal citato articolo 29 del decreto-legge n.18 del 2020 e 25.000 i lavoratori stagionali impiegati nei parchi di divertimento, nei parchi tematici (Codice Ateco 93.21) e nei giardini zoologici (compresi nell’ambito del codice Ateco 91.04). Considerata la suddetta platea dei destinatari e l’ammontare dell’indennità pari complessivamente a 1.600 euro (800X2 mensilità) è stato previsto - un limite di spesa pari a 270 milioni di euro.

Per la quantificazione della misura di cui al comma 4 si rinvia al Ministero del Lavoro.

contributi giornalieri, anche non consecutivi, versati all’INPS nell’anno 2019 e nel primo trimestre del 2020, e non titolari di pensione, un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di spesa di 250 milioni.

Preliminarmente si segnala che la proposta è priva di copertura finanziaria.

In generale si rileva che la misura non è coerente con quella

inserita nel d.l. 18/2020.

La norma peraltro non è correttamente formulata e va raccordata con altri istituti in corso di eventuale proroga. Inoltre è necessaria una integrazione della relazione tecnica per la verifica del limite di spesa previsto e delle correlate esigenze di sostenibilità della proposta.

2. Sostegno dei lavoratori