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Proposta di modifica dell’articolo 355 del decreto

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14

11. Proposta di modifica dell’articolo 355 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice

dell’Ordinamento Militare, e successive modificazioni Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14

11. Proposta di modifica dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, e successive

modificazioni.

“Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, all’articolo 355, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei limiti del proprio

fabbisogno energetico, la Difesa può fruire dell’energia prodotta nell’ambito dei sedimi militari mediante il servizio di scambio sul posto con il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta al comma 7, attesa l’alta valenza strategica del perseguimento dell’autonomia energetica militare mediante la realizzazione (anche grazie ad investimenti privati) di una rete il più possibile autosufficiente, è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Dicastero, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

Ciò consentirà di innescare un circolo virtuoso e di liberare risorse utili a finanziare i maggiori costi legati alla realizzazione di impianti con caratteristiche tecniche più performanti, meno impattanti sull’ambiente e, a regime, sui costi energetici, nonché idonei a garantire l’autosufficienza anche in situazioni emergenziali, senza in ogni caso incidere sul conto economico del gestore della rete al quale viene comunque riconosciuto il ristoro dei costi sostenuti per l’aggravio sulla rete come nel caso dell’illuminazione pubblica, a cui si fa riferimento.

Relazione tecnica

La modifica introduce uno sgravio economico che mira a favorire, specie mediante l’impiego di investimenti privati, l’ampliamento dei sistemi di scambio sul posto per l’energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando le potenzialità dei siti e dei comprensori militari nell’ottica della realizzazione di una complementare ed ecosostenibile “rete energetica della Difesa”.

La proposta è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Ministero della difesa, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell’ambito dei sedimi militari. Occorre modificare nel drafting (Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto …. , dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ………)

Parere RGS: integrazione RT e rinvio a MISE

Si prevede di inserire una previsione nell’articolo in esame che permetta alla Difesa, nei limiti del

proprio fabbisogno energetico, di fruire

dell’energia prodotta nell’ambito dei sedimi militari mediante il servizio di scambio sul posto con il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica. Al riguardo, si ritiene che la relazione tecnica andrebbe integrata con ulteriori elementi volti a dimostrare l’assenza di oneri. Si rinvia per i profili di competenza anche al MISE.

148 Lo sgravio sarà riconosciuto limitatamente all’energia immessa in rete per le

esigenze “di autoconsumo” della Difesa. Alle eventuali eccedenze cedute a scopi commerciali si applica il regime ordinario.

La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 12. Modifica dell’articolo

306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, e successive modificazioni

Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27

Riformulazione (come

proposta DT con mail

Guerrera 16/04/2020 14.53) mail Quadri 16.04.2020 ore 18.00

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14

12. Modifica dell’articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, e successive modificazioni. “All’articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all’articolo

297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa può procedere alla dismissione unitaria in blocco di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura le procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.”

Relazione illustrativa

L’art. 297, comma 1, del D.lgs. n.66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

Lo stesso Ministero allo scopo di conseguire tale obiettivo ha avviato l’alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. In particolare, il Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del D.lgs. 66/2010 e del d.P.R. 90/2010.

Ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all’asta di quelli liberi si

Con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare, anche “in blocco”, unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori, nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, espletate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa.

Osservazioni DT su vecchia formulazione La proposta “Dismissione immobili non funzionali” prevede la modifica dell’articolo 306 del Codice dell’Ordinamento militare, riguardante la dismissione degli alloggi di servizio, con l’obiettivo di consentire alla Difesa di alienare, mediante procedure ad evidenza pubblica - anche “in blocco” - unità immobiliari libere all’interno di singoli fabbricati o comprensori, eliminando il diritto di prelazione a favore del personale della Difesa. In tal modo, gli immobili in questione avrebbero maggiori possibilità di essere collocati sul mercato, essendo le offerte estese agli imprenditori del settore, incluse le cooperative.

In proposito, si propone la seguente

riformulazione finalizzata a rendere il testo coerente con gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, come da file allegato in formato revisione.

“5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma

pluriennale di cui all’articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli

149 è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre

favorevole.

Con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche “in blocco” unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato “commerciale” la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private. La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma pluriennale per soddisfare le sempre più insistenti esigenze alloggiative del proprio personale, dall’altro, di favorire investimenti privati nel mercato immobiliare.

Relazione tecnica

La modifica proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa può procedere alla dismissione unitaria in blocco di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura le procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.”

Parere RGS: nessuna osservazione salvo integrazione RT

La proposta prevede l’alienazione “in blocco” degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si consente l’alienazione dei fabbricati direttamente ad imprenditori del settore ovvero a cooperative private, senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa. Al riguardo, per quanto di competenza, in considerazione dei principi generali che governano la disciplina dei contratti pubblici il cui scopo può essere rinvenuto nel rendere trasparente e verificabile il particolare rapporto che si viene ad instaurare tra pubblica amministrazione e soggetto privato, assicurando la selezione delle migliori condizioni contrattuali per l’amministrazione e l’affidabilità del contraente privato, non operando favoritismi verso alcuno dei soggetti che partecipano alla selezione per

150 l’affidamento dell’appalto, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare, ferma restano la necessità di riportare in relazione tecnica ( che al momento si limita ad affermare che proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato) i necessari elementi a supporto dell’invarianza.

13. Procedimento di