Oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020
2. Sostegno dei lavoratori dello spettacolo
Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43
1. All’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ….. aprile 2020, n…., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: “almeno 30 contributi” sono sostituite dalle
parole: “almeno 15 contributi” e dopo le parole: “nell’anno 2019” sono inserite le seguenti: “e nel primo trimestre del 2020”.
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che si tratti dei
titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale”.
Relazione illustrativa
La disposizione interviene sull’articolo 38 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di ridurre da 30 a 15 le giornate utili di contributi per i lavoratori interessati al beneficio e di computarle su un periodo di 15 mesi anziché di 12 mesi. Inoltre, si prevede di includere tra i destinatari dell’indennità prevista dal comma 1 del citato articolo 38 i lavoratori dello spettacolo titolari di un contratto di lavoro intermittente che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. Oneri non quantificati
177 La disposizione interviene sull’articolo 38 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
al fine di ridurre da 30 a 15 le giornate utili di contributi per i lavoratori interessati al beneficio e di computarle su un periodo di 15 mesi anziché di 12 mesi. Inoltre, si prevede di includere tra i destinatari dell’indennità prevista dal comma 1 del citato articolo 38 ai lavoratori dello spettacolo titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale, che potrebbero rimanere esclusi da qualsiasi forma di tutela.
Relazione tecnica
Per la quantificazione della misura si rinvia al Ministero del Lavoro. 3. Incentivi fiscali per il
settore turistico
Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43
Parere DF Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del sessanta per cento dell’ammontare annuo del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale turistico ricettiva e termale o del sessanta per cento dell’importo annuo pagato dal gestore dell’attività a titolo di corrispettivo per l’affitto d’azienda.
2. Alle imprese turistico ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator che subiscono nel 2020 una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive rispetto all’anno precedente è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al numero dei mesi per i quali nell’anno 2020 si è registrata una riduzione delle operazioni attive rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019. L’ammontare del credito d’imposta è pari al 50 per cento dell’ammontare della riduzione delle operazioni attive se tale riduzione è pari ad almeno il 30 per cento o al 70 per cento se la suddetta riduzione è superiore al 50 per cento.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere ceduti a società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Relazione illustrativa
Il comma 1 riconosce un credito d’imposta in favore delle imprese turistico ricettive
Il comma 1 riconosce un credito d’imposta in favore delle imprese turistico ricettive e delle aziende termali che non sono proprietarie dell’immobile in cui si svolge l’attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione. La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione, ma l’affitto dell’azienda.
Il comma 2 riconosce un credito d’imposta, in favore delle strutture ricettive, aziende termali, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, per un importo proporzionale al danno subito in ragione della riduzione dell’ammontare delle operazioni attive rispetto all’anno precedente.
Il comma 3 prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Oneri non quantificati
Parere DF Parere contrario con osservazioni
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo in esame prevede - al comma 1 - il
178 e delle aziende termali (Codici Ateco 55 e 96.04.20) che non sono proprietarie
dell’immobile in cui si svolge l’attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell’attività. La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione, ma l’affitto dell’azienda.
Il comma 2 riconosce un credito d’imposta, per un importo proporzionale al danno subito in ragione della riduzione dell’ammontare delle operazioni attive rispetto all’anno precedente ed è riferita alle strutture ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (operanti con codice Ateco 55 e 96.04.20 e 79.1).
Il comma 3 prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Relazione tecnica
Il comma 1 riconosce un credito d’imposta in favore delle imprese turistico ricettive e delle aziende termali (Codici Ateco 55 e 96.04.20) che non sono proprietarie dell’immobile in cui si svolge l’attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione. La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione ma l’affitto dell’azienda. In attesa di una
quantificazione degli oneri da parte del Dipartimento finanze.
Il comma 2 prevede un credito d’imposta, per un importo proporzionale al danno subito in ragione della riduzione dell’ammontare delle operazioni attive rispetto all’anno precedente ed è riferita alle strutture ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (operanti con codice Ateco 55 e 96. 04.20 e 79.1). La scelta del parametro delle operazioni attive per misurare il danno subito potrà consentire il ricorso ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici. In attesa di una quantificazione degli oneri da parte del
Dipartimento finanze.
I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 3).
riconoscimento per il 2020 di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare annuo del canone di locazione di immobili
strumentali allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale turistico ricettiva e termale ovvero dell’importo annuo pagato dal gestore dell’attività a titolo di corrispettivo per l’affitto d’azienda. In relazione agli effetti finanziari, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) e sul modello 69 per l’anno 2017, si stima che l’ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, degli impianti termali e quelli per affitti di azienda turistica ricettiva e termale sia di circa 2,4 miliardi di euro.
Considerando la validità per l’intero anno e la percentuale del 60 per cento, si stima un ammontare di credito di imposta di competenza per l’anno 2020 di circa 1.440 milioni di euro.
Inoltre, la proposta – con il comma 2 – riconosce in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali, delle agenzie di viaggio e dei tour operator che subiscano nel 2020 una riduzione delle operazioni attive almeno pari al 30 per cento rispetto all’anno precedente un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dell’ammontare della predetta riduzione. Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 70 per cento nel caso in cui la riduzione delle operazioni attive è superiore al 50 per cento. L’entità del credito di imposta è commisurata al numero dei mesi per i quali nell’anno 2020 si è registrata una riduzione delle operazioni attive rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019.
179 Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dei contribuenti interessati (operanti con codice Ateco 55 e 96.04.20 e 79) per i quali è stata stimata la riduzione del fatturato di marzo (dati delle dichiarazioni fiscali, anno di imposta 2018) in base all’andamento dei dati della fatturazione elettronica marzo 2020 su marzo 2019.
Dalla distribuzione mensile dell’imponibile della fatturazione elettronica per l’anno 2019 è stata ricostruita la percentuale del singolo mese sul totale dell’anno. Ipotizzando per i mesi da aprile ad agosto una riduzione simile a quella rilevata nel mese di marzo, è stato possibile, applicando i pesi di cui sopra, definire una riduzione massima teorica su base annua che ha permesso di individuare i contribuenti nelle condizioni di richiedere il credito di imposta, individuando nel 38,7% la quota dei soggetti potenzialmente interessati.
Non potendo estendere all’intero anno la riduzione rilevata nel mese di marzo, al fatturato delle attività selezionate, pari a circa 41,2 miliardi di euro, è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per l’IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel DEF, valutando quindi una riduzione pari a circa 4,3 miliardi di euro. Considerando che di questi, il 38,7% risulterebbe essere interessato, si otterrebbe una riduzione di fatturato pari a 1.651 milioni di euro.
Non potendo distinguere a livello macro i soggetti che avrebbero diritto a un credito pari al 70% da quelli al 50%, è stato calcolato un credito di imposta pari al 50% per tutti i contribuenti interessati per un totale di 826 milioni di euro. Il comma 3 dispone che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere ceduti a società
180 controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al riguardo, con riferimento al comma 1, si rileva che la proposta - in quanto rivolta esclusivamente in favore delle strutture turistico-ricettive e termali - potrebbe presentare aspetti di selettività da valutare ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche alla luce della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
Inoltre, si rappresenta che lo scrivente ha provveduto a redigere degli schemi di norme che estendono l’ambito applicativo del credito d’imposta per le locazioni (previsto per le sole locazioni di negozi e le botteghe in relazione ai canoni di marzo) anche al fine di includere altre tipologie contrattuali che hanno finalità analoghe alla locazione, prevedendo altresì la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta in esame.
Con riguardo, poi, al comma 2, si rappresenta che non risulta immediatamente chiaro se il credito d’imposta ivi previsto spetti a condizione che i destinatari della misura “subiscono nel 2020 una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive rispetto all’anno precedente” ovvero se i presupposti per la spettanza del credito d’imposta
181 debbano essere valutati in relazione a ogni singolo mese del 2020 (come sembra desumersi, invece, dal secondo periodo).
Inoltre, tale misura – in quanto destinata a ristorare esclusivamente specifici settori del turismo – presenta profili di selettività che richiedono una valutazione di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese ai fini dell’eventuale notifica alla Commissione europea. Si evidenzia infine che la proposta in commento sembra presentare profili di analogia con la norma di cui all’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che è stata segnalata ai Servizi della Commissione allo scopo di poter avere indicazioni sugli eventuali adempimenti europei da effettuare in vista della valutazione della necessità della notifica. Pertanto qualora la predetta misura fosse considerata aiuto di Stato la proposta in questione si configurerebbe, in considerazione dei profili di selettività della proposta rivolta esclusivamente alle imprese operanti nei settori ivi contemplati, quale ulteriore misura di aiuto di Stato.
4. Ristoro ai Comuniper il