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Le modalità formali di convocazione

III INTERVISTA

R: Confermo di aver disposto telefonicamente che il Dr. DEL PINTO partecipasse a quella riunione per gli evidenti interessi di tipo scientifico che la stessa rivestiva anche

1) fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere;

3.5.2 Le modalità formali di convocazione

Circa la convocazione, l’art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede che, nella sua modalità ordinaria (ricorrente con cadenza bimestrale al fine di rendere al Dipartimento della Protezione Civile pareri e proposte di carattere tecnico – scientifico in relazione alla problematiche relative ai diversi settori di rischio), la Commissione Grandi Rischi è convocata dal suo Presidente con preavviso di dieci giorni.

Nello stesso termine è resa disponibile la relativa documentazione.

In caso di urgenza o emergenza, tuttavia, la convocazione della Commissione Grandi Rischi può essere disposta dal suo Presidente con preavviso di un solo giorno e, in tal caso, la documentazione deve essere resa disponibile nello stesso termine ridotto (art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06).

In caso di necessità di acquisizione di pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, peraltro, la convocazione della Commissione Grandi Rischi può essere effettuata in via d’urgenza dal suo Presidente su impulso o

richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (art. 3 comma 9 D.P.C.M. n. 23582/06).

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, infine, può provvedere di persona a richiedere ai componenti della Commissione Grandi Rischi di effettuare “ricognizioni, verifiche ed indagini“ (art. 3 comma 10 D.P.C.M. n.

23582/06).

Per quanto attiene alle modalità di convocazione nel caso di specie, si rileva che la convocazione della riunione del 31.3.09 venne effettuata dal dott. Bertolaso, ossia dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e non dal Presidente (o dal Presidente vicario) della Commissione.

Occorre dunque porsi la domanda se tale modalità di convocazione possa avere un valore ed un significato tali da indurre a ritenere giustificata, come sostengono i difensori degli imputati e del responsabile civile, una qualificazione giuridica diversa della riunione (ossia non come vera e propria riunione della Commissione Grandi Rischi ma quale riunione di esperti ai sensi dell’art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06).

La risposta a tale interrogativo è negativa.

A tal proposito si rileva che è indubbiamente vero che il potere di convocazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è previsto dall’art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06 in relazione alla riunione di esperti e non per le riunioni della Commissione Grandi Rischi.

E’ tuttavia da rilevare che la normativa di riferimento (intendendosi non solo l’intero art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06, ma l’insieme delle norme che disciplinano le finalità, le funzioni, gli scopi e gli obblighi della Commissione Grandi Rischi

in precedenza analizzate) rende evidente che il legislatore ha previsto una interazione costante, rapida ed efficiente tra Protezione Civile e Commissione Grandi Rischi, con specifico riferimento agli organi apicali (il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed il Presidente della Commissione Grandi Rischi).

L’art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06, infatti, prevede che l’individuazione dei soggetti che possono partecipare alla riunione (oltre ai componenti nominativamente indicati) venga effettuata dal Presidente della Commissione Grandi Rischi “d’intesa” con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

La ratio di tale forma di collaborazione e di costante interazione è di intuitiva evidenza e risiede nella necessità di consentire alla Commissione Grandi Rischi di ottemperare al meglio (nel modo più tempestivo, completo ed utile possibile) ai propri obblighi consultivi, propositivi ed informativi nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile.

L’agire congiunto e il coordinamento delle iniziative è sicuramente funzionale all’ottimizzazione del risultato ed al più efficace perseguimento delle finalità condivise tra Commissione Grandi Rischi e Dipartimento della Protezione Civile.

L’art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06, inoltre, prevede la possibilità per il Presidente di convocare d’urgenza la Commissione Grandi Rischi, riducendo il preavviso da dieci ad un solo giorno e l’art. 3 comma 9 D.P.C.M. n. 23582/06 consente al Capo del Dipartimento della Protezione Civile (per acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali) di richiedere egli stesso al Presidente la convocazione urgente della Commissione.

La collaborazione tra i due organi dunque, già prevista fisiologicamente nell’ordinario, aumenta nei casi di urgenza e di emergenza fino a diventare un agire condiviso.

Il dato normativo, del resto, deve essere calato nella realtà ed è del tutto evidente che, nei casi di urgenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed il Presidente della Commissione Grandi Rischi sono in costante contatto e condividono scelte ed iniziative, in particolare per quanto concerne l’opportunità (ed i tempi) di convocazione della Commissione.

Si ritiene, dunque, che il fatto che la riunione del 31.3.09 sia stata convocata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e non dal Presidente della Commissione Grandi Rischi, costituisca solo una occasionale formalità di convocazione che, tuttavia, è assolutamente inidonea ad incidere in concreto sulla natura della riunione e sull’oggetto degli argomenti da trattare.

D’altro canto l’inosservanza delle modalità tipiche di convocazione previste dal legislatore non è espressamente sanzionata a pena di nullità.

La mera irregolarità di tali modalità tipiche nel caso di specie, peraltro giustificata dalla situazione di urgenza, non ha dunque, determinato alcun effetto giuridico.

Ciò anche in relazione al comportamento concludente degli imputati, che parteciparono attivamente alla riunione del 31.3.09 senza sollevare alcuna contestazione in ordine al mancato pedissequo rispetto delle formalità tipiche di convocazione.

Una conferma della correttezza delle osservazioni appena esposte e del fatto che il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dott. Bertolaso, che aveva firmato le lettere di convocazione, e il Presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, prof. BARBERI, avessero agisto “d’intesa”, si può

trarre dalle dichiarazioni rese dal medesimo prof. BARBERI nel corso dell’esame reso all’udienza del 30.5.12, laddove lo stesso ha riferito che immediatamente dopo la conclusione della riunione del 31.3.09 e mentre stava tornando a Roma insieme al prof. DE BERNARDINIS, chiamò al telefono il dott. Bertolaso riferendogli sinteticamente dell’esito della riunione, senza manifestare alcun dubbio in ordine al fatto che quella appena tenuta era stata effettivamente una riunione della Commissione Grandi Rischi.

Del pari né il prof. BARBERI né nessuno degli altri imputati ha mai contestato le modalità formali di convocazione della riunione. Il prof. BARBERI, pur essendo nella sua qualità di Presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, il soggetto che il dott. Bertolaso (convocando di persona la riunione) avrebbe “scavalcato”, nulla ritenne di dover osservare sull’iniziativa del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, né ritenne di dover comunque chiarire formalmente la questione a verbale prima dell’inizio della riunione.

Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dallo stesso prof. BARBERI nel corso dell’esame in data 30.5.12 (sollevando per la prima volta in dibattimento la questione), laddove lo stesso (come sopra ricordato) ha evidenziato di aver colto l’irregolare composizione della Commissione (per mancanza di 10 componenti nominativamente indicati) fin da quando ricevette via fax la lettera di convocazione.