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Il numero e la qualità dei partecipanti alla riunione del 31.3.09

III INTERVISTA

R: Confermo di aver disposto telefonicamente che il Dr. DEL PINTO partecipasse a quella riunione per gli evidenti interessi di tipo scientifico che la stessa rivestiva anche

1) fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere;

3.5.4 Il numero e la qualità dei partecipanti alla riunione del 31.3.09

Per quanto attiene al numero ed alla qualità dei partecipanti alla riunione del 31.3.09 occorre partire dal riferimento al verbale.

In tale verbale vengono riportati i nomi di dieci soggetti con la seguente, testuale indicazione:

Sono presenti, per la Commissione Grandi Rischi, prof. Barberi (vicepresidente), prof.

Boschi (I.N.G.V.), accompagnato dal dott. Selvaggi (Responsabile C.N.T.), prof. Calvi (Eucentre), prof. Eva (Università di Genova), per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il prof. De Bernardinis (vice capo settore tecnico – operativo), prof.

Dolce (Direttore Ufficio Rischio Sismico), l’Assessore della Protezione Civile della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune di L’Aquila, il dott. Altero Leone (Responsabile della Protezione Civile regionale), altri rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione.

E’ da rilevare che dei dieci soggetti appena indicati, solo 4 sono componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e, segnatamente, il prof.

BARBERI, il prof. BOSCHI, il prof. CALVI ed il prof. EVA.

In particolare il prof. BARBERI (Presidente vicario) ed il prof. BOSCHI (direttore I.N.G.V.) sono espressamente indicati nell’art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 come componenti della Commissione Grandi Rischi indipendentemente dal settore di rischio, mentre il prof. CALVI ed il prof. EVA sono indicati (sempre nell’art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06) come componenti della Commissione Grandi Rischi in qualità di esperti di riferimento per il rischio sismico.

E’ proprio per l’espressa previsione normativa dei loro nominativi che nel verbale in esame, prima dell’indicazione di tali soggetti, figura la dicitura “per la Commissione Grandi Rischi”.

Gli altri 6 soggetti indicati nel verbale della riunione del 31.3.09, e segnatamente DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro, SELVAGGI Giulio, Cialente Massimo, Stati Daniela e Leone Altero, non sono componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi, non essendo indicati con nome e cognome nell’art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06.

Si è visto tuttavia come l’art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06 individui alcune categorie di soggetti che possono partecipare ai lavori della Commissione Grandi Rischi non in quanto componenti nominativi della Commissione, ma in qualità di

“partecipanti senza diritto di voto”.

I sei soggetti in esame rientrano pienamente in questa categoria.

In particolare come l’art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni della Commissione Grandi Rischi i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.

In tale categoria rientra indubbiamente il dott. Giulio SELVAGGI, direttore del Centro Nazionale Terremoti.

L’art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni della Commissione Grandi Rischi i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

In tale categoria rientrano indubbiamente il prof. DE BERNARDINIS (vice capo settore tecnico – operativo della Protezione Civile) ed il prof. DOLCE (Direttore dell’Ufficio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile).

L’art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06, inoltre, prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni della Commissione Grandi Rischi esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile.

In tale categoria rientrano indubbiamente l’assessore alla Protezione Civile regionale (Daniela Stati), il Responsabile della Protezione Civile Regionale (Altero Leone) ed il Sindaco di L’Aquila (Massimo Cialente).

Si può affermare, dunque, che sul piano formale i 6 soggetti appena indicati hanno partecipato alla riunione del 31.3.09 non quali componenti nominativamente indicati, ma quali “partecipanti senza diritto di voto”.

Come detto in precedenza, ciò che rileva per accertare ruolo, qualità, funzioni, doveri e responsabilità, è il contenuto delle attività poste in essere in concreto dai singoli ed il contributo causale fornito.

Dall’esame del verbale della riunione e da tutta l’istruttoria dibattimentale è emerso che, dei sei “partecipanti senza diritto di voto”, tre di essi, e segnatamente DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro, SELVAGGI Giulio, non hanno assunto la veste di meri uditori o di occasionali visitatori ma, con specifico riferimento all’oggetto della riunione, hanno apportato un contributo apprezzabile e rilevante, come sopra già evidenziato.

Non essere titolari del “diritto di voto” non elide, né per definizione né in concreto, il contributo in termini causalmente rilevanti che tali “partecipanti senza diritto di voto” possono apportare alla riunione.

Al contrario, è proprio dalla specifica qualifica professionale dei singoli partecipanti (pur senza diritto di voto) e dall’utilità che l’ambito di competenza specifico di ciascuno di essi può apportare all’approfondimento dell’oggetto della riunione, che deriva la previsione del loro coinvolgimento.

Non avere la possibilità di votare non significa non essere in grado di apportare il proprio rilevante contributo all’approfondimento ed alla trattazione dell’oggetto della riunione.

Del resto, se la titolarità del diritto di voto fosse l’unico fattore legittimante per la partecipazione alle riunioni della Commissione Grandi Rischi, il legislatore non avrebbe, contraddittoriamente, previsto la possibilità di partecipanti senza diritto di voto.

DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro, SELVAGGI Giulio, che hanno formalmente partecipato alla riunione del 31.3.09 senza diritto di voto, a tutti gli effetti devono considerarsi componenti effettivi della riunione in questione in quanto hanno apportato all’oggetto della stessa il contributo derivante dalle conoscenze specifiche del loro settore di riferimento, che, del resto, giustificavano la loro stessa presenza alla riunione.

La particolare composizione della Commissione Grandi Rischi nella riunione di L’Aquila del 31.3.09 è stata del resto spiegata anche dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Bertolaso, il quale nel corso della sua deposizione dibattimentale ha riferito di aver deciso di integrare la composizione della Commissione Grandi Rischi con partecipanti scelti in modo mirato tra le professionalità di cui all’art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06, per la maggiore attinenza delle relative esperienze professionali con la realtà emergenziale da analizzare e sulla quale si doveva intervenire (anche a livello comunicativo).

I sei partecipanti senza diritto di voto, infatti, sono:

 il direttore del Centro Nazionale Terremoti (dott. Giulio SELVAGGI), ex art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06;

 il vice capo settore tecnico – operativo della Protezione Civile (prof. DE BERNARDINIS), ex art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06;

 il Direttore dell’Ufficio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (prof. DOLCE), ex art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06;

 l’assessore alla Protezione Civile regionale (assessore Daniela Stati), ex art.

3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06;

 il Sindaco di L’Aquila (dott. Massimo Cialente), ex art. 3 comma 3 D.P.C.M.

n. 23582/06;

 il Responsabile della Protezione Civile Regionale (dott. Altero Leone), ex art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06.

Se l’inclusione di DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro e SELVAGGI Giulio tra gli imputati del presente processo trova fondamento nel concreto apporto fornito all’oggetto della riunione, derivante dalle conoscenze specifiche del loro settore di riferimento, per quanto concerne gli altri tre

“partecipanti senza diritto di voto”, ovvero l’assessore Stati, il sindaco Cialente ed il dott. Leone, si rileva che la loro presenza alla riunione del 31.3.09 è derivata solo dalla loro qualità di “autorità competenti in materia di protezione civile”.

Le ragioni di tale presenza sono state espressamente chiarite dal dott.

Bertolaso, il quale, nel corso della sua deposizione, ha affermato che lo scopo era quello di valorizzare al massimo l’effetto mediatico e comunicativo della riunione, avvalendosi della presenza delle predette autorità locali per amplificare il messaggio della Commissione Grandi Rischi.

In tal modo, infatti, la Commissione avrebbe avuto la possibilità di comunicare l’esito della propria attività di prevenzione, previsione ed analisi del rischio (oltre che al Dipartimento della Protezione Civile) direttamente e contestualmente alla popolazione interessata dal fenomeno in atto, proprio per il tramite delle autorità locali di Protezione Civile.

La presenza del Sindaco Cialente, dell’assessore Stati e del dott. Leone, dunque, non si è risolta in un apporto causalmente rilevante circa l’oggetto della riunione del 31.3.09 (valutazione del rischio sismico per fini di previsione e prevenzione), ma è derivata solo dall’esigenza di divulgare l’esito della riunione in via diretta ed immediata alla popolazione interessata.

In null’altro può apprezzarsi la presenza e l’apporto degli stessi.

Per tutte le ragioni illustrate nei paragrafi 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 basate sull’esame dell’astratto schema organizzativo disciplinato dalla legge e sulla verifica del dato probatorio circa le modalità con le quali gli imputati sono stati convocati ed hanno operato in occasione della riunione in esame, può certamente affermarsi che a L’Aquila, il 31.3.09, gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi come contetato nel capo di imputazione.