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Modalità e tempistica dell’ esercizio del diritto di controllo.

Passando all’analisi delle modalità e alla tempistica con cui viene esercitato il diritto di controllo, al riguardo l’art. 2476 c.c. è silente: esso non pone alcun limite alla frequenza del diritto in esame208 e, pertanto, si deve ritenere che «il socio possa richiedere notizie o

consultare la documentazione sociale ogni qualvolta lo desideri, anche con cadenza giornaliera»209.

Il socio, dunque, ha totale libertà nell’esercizio di tale diritto: può esercitarlo in qualsiasi momento dell’esercizio sociale, nei giorni e negli orari lavorativi.210

Esso, inoltre, può essere esercitato sia in assemblea sia al di fuori del contesto assembleare; in assemblea il socio ha la possibilità di chiedere informazioni, pertanto, risulta irragionevole la richiesta di informazioni – prima o dopo l’adunanza- che egli potrà ottenere in quella sede. È

206 E.FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 794-795; M.G.PAOLUCCI,

La tutela del socio nella società a responsabilità limitata, cit., p. 32; N.ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia

contrattuale nella società a responsabilità limitata, cit., p. 160; G.M.BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., p. 597; G.

FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 75. Si segnala per completezza che parte della giurisprudenza ritiene che il socio receduto non è legittimato ad esercitare il diritto di controllo a differenza di quanto accade per il socio receduto di società di persone il quale resta responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo scioglimento del rapporto. In tal caso il socio ha interesse ad esercitare il controllo sulla gestione finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione, a differenza di quanto accade per il socio receduto del primo caso (Trib. Napoli, 22 luglio 2011, in Giur. merito, 2011, 11, p. 2692).

207 F.MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, cit., p. 938;

G. FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 75-76; G. LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 139.

208 G.C.RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, in A. Cicu, F. Messineo (a cura di), Trattato di diritto civile e

commerciale, XXX, Milano, 1982, p. 340; G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella

«nuova» s.r.l., cit., p. 76;E.FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 799 ss.;

F.TORRONI, Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l., cit., p. 676.

209 G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 76-77; M.

MALAVASI,Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Le società, 2005, VI, p. 762; F.MAINETTI, Il

controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, cit., p. 938; G.M.BUTA, I diritti

di controllo del socio di s.r.l., cit., p. 606; V.SANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi

all’amministrazione, in Giur. merito, 2008, IX, p. 2283.

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da riconoscere tale facoltà, invece, nel caso in cui il socio non prenda parte all’assemblea211.

Ovviamente, all’interno del contesto assembleare, il socio potrà richiedere soltanto informazioni necessarie, strumentali ed attinenti all’ordine del giorno dell’assemblea e non su altri argomenti estranei all’adunanza212.

Anche se il diritto di controllo, come già detto, può essere esercitato in qualsiasi momento, in ogni caso l’esercizio deve avvenire nelle modalità meno gravose per la società, non vessatorie e contenute nei limiti della ragionevolezza.

Quest’ultima può entrare in azione ogniqualvolta «l’ordinamento attribuisca ad un soggetto il potere di effettuare scelte, caratterizzate da un piú o meno ampio margine di discrezionalità e destinate ad incidere su sfere giuridiche altrui. Il principio di ragionevolezza opera allora, tipicamente, come limite ex ante alla discrezionalità delle scelte […] e, ex post, come criterio di controllo delle scelte effettuate»213.

In ossequio al canone di buona fede nell’esecuzione del contratto, i tempi e i modi di esercizio del diritto di controllo dovranno sempre trovare un contemperamento nell’interesse della società214. Sono vietate le richieste che vanno a configurare un abuso dell’esercizio di tale

diritto215; per evitare ciò, sarebbe auspicabile inserire nello statuto delle clausole che vadano a

disciplinare le modalità e la tempistica del diritto in esame216.

211V.SANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all’amministrazione, cit., p. 2285. 212 R.G

UIDOTTI,I diritti di controllo del socio nella s.r.l., cit., p. 121.

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E. GIORGINI, Ragionevolezza ed autonomia negoziale, Napoli, 2010, p. 27 ss. Nonostante quanto appena affermato, si osserva che non è certamente agevole fornire una definizione univoca del criterio di ragionevolezza soprattutto per la circostanza che esso è dotato di una forte polivalenza funzionale: quale regola di condotta che un soggetto deve tenere nell’esercizio di un potere o nell’adempimento di un obbligo; quale presidio posto a garanzia dell’equilibrio contrattuale, rispondendo, in tal modo, ad un’esigenza di moderazione e di bilanciamento equilibrato di interessi contrapposti; quale criterio di interpretazione delle leggi ed, infine, quale criterio di imputazione della responsabilità per il mancato adempimento di un dovere o mancata osservanza di un onere (ID., o.c., p. 114 ss.). Sull’argomento si rimanda anche a: S. TROIANO, La ragionevolezza nel diritto dei contratti, Padova, 2005; S. PATTI, La ragionevolezza nel diritto civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 1; A. NIGRO, “Principio” di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori di s.p.a, in Giur. comm., 2013, 3, p. 457.

214 Al riguardo può essere ritenuta illegittima una richiesta di consultazione o di informazione di notte o durante il

fine settimana; non possono in alcun modo essere accolti fenomeni di abuso (M. MALAVASI,Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 763).

215 A. SIRONI, L’esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata, cit., p.1119 ; V.

SANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all’amministrazione, cit., p. 2283. Tale aspetto verrà analizzato in maniera approfondita in un successivo paragrafo dedicato ai limiti che vigono per il diritto di controllo.

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In dottrina si ritiene che la richiesta possa essere formulata senza alcuna particolare formalità, salvo diversa clausola statutaria e che essa può anche essere formulata oralmente o per via telematica217.

Tale tesi non convince. Anche nel silenzio della legge, chi scrive ritiene preferibile che per la richiesta debba essere utilizzata la forma scritta e che essa debba contenere la motivazione della richiesta di consultazione o di informazione.

La forma scritta, difatti, apparirebbe necessaria per tutelare esigenze di certezza e, dunque, per “lasciar traccia” dell’avvenuto esercizio del diritto di controllo da parte del socio. La necessità della motivazione all’interno della richiesta, invece, rappresenterebbe un valido argine contro eventuali abusi o azioni vessatorie posti in essere attraverso l’esercizio del diritto in questione.

La richiesta va formulata al presidente del consiglio d’amministrazione, nel caso di amministrazione organizzata in forma collegiale, mentre può essere indirizzata a qualsiasi amministratore nel caso di modello di amministrazione uguale a quello previsto per le società di persone, sia esso congiuntivo o disgiuntivo.

Nel caso in cui l’amministratore a cui è stata rivolta la richiesta non sia a conoscenza dei dati richiesti, rimetterà la richiesta a altro amministratore in grado di poter rispondere218.

Sempre in ossequio al canone di buona fede, si ritiene, nel silenzio della legge, che gli amministratori debbano rispondere in tempi celeri alle richieste di informazione o consultazione da parte del socio219.

Al riguardo, assume rilievo il rispetto del principio di proporzionalità: «se l’immediata esecuzione della richiesta d’ informazione o di consultazione ostacola considerevolmente l’attività aziendale, gli amministratori sono legittimati a ritardarla per il tempo necessario. Non dovrebbe al contrario essere sufficiente, per opporsi a una tempestiva soddisfazione della domanda del socio, il fatto che ne derivino piccoli disagi»220. La proporzionalità, infatti,

217 G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 78; R.GUIDOTTI,

I diritti di controllo del socio nella s.r.l., cit., p. 200 ss.; F.S.MARTORANO, Irregolarità di gestione e strumenti di tutela nella

s.r.l., in Riv. dir. impr., 2005, p. 374; M.PERRINO,Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto,

cit., p. 659; G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., p. 604; F. MAINETTI, Il controllo dei soci e la

responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, cit., p. 938; N.ABRIANI, Controllo individuale del socio

e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, cit., p. 162 ss.; F.TORRONI, Note in tema di poteri di controllo

del socio nelle s.r.l., cit., p. 676.

218 R.GUIDOTTI,I diritti di controllo del socio nella s.r.l., cit., p. 120. 219 V.S

ANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all’amministrazione, cit., p. 2283.

220ID.,o.l.u.c. In giurisprudenza si veda: Trib. Catania (ord.), 3 marzo 2006, in Giur. comm., 2006, II, p. 920 che

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«consiste nella giusta proporzione, quantificazione»221 e conduce ad una comparazione e

bilanciamento con altri interessi222.

Va sottolineato, al riguardo, che il ritardo degli amministratori a fornire le informazioni richieste o un loro atteggiamento riluttante può assumere conseguenze rilevanti dal punto di vista del diritto penale ed amministrativo223.

Si ritiene che gli amministratori, in linea generale, debbano rispondere nella stessa forma con cui è stata fatta la richiesta da parte del socio, quindi con la forma scritta; tuttavia la forma con cui effettuare la risposta può dipendere anche dal tipo e dalla quantità di informazioni richieste onde evitare di creare situazioni di abuso224; necessita dunque, al

riguardo, una valutazione in base alla richiesta effettuata dal socio.

Il diritto di consultazione che rappresenta la forma diretta del controllo da parte del socio, avviene consentendo a quest’ultimo l’accesso nei luoghi in cui il materiale si trova, di solito si tratta della sede della società225; inoltre, gli amministratori hanno il dovere di mettere a

disposizione del socio del personale qualificato come ausilio nella consultazione e per la ricerca delle informazioni.

5. Definizioni e confini interpretativi della fattispecie. a) Definizione di ”libri sociali e