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segue Altri soggetti legittimati all’esercizio del diritto di controllo: a) creditore

3. Titolarità del diritto di controllo e soggetti legittimati all’esercizio del diritto L’amministratore di fatto e l’amministratore indiretto.

3.2 segue Altri soggetti legittimati all’esercizio del diritto di controllo: a) creditore

pignoratizio, b) usufruttuario, c) custode, d) rappresentante comune, e) socio

recedente, f) socio escluso.

Come si è avuto modo di analizzare, il diritto di controllo è attribuito in via esclusiva al socio che non partecipa all’amministrazione. Tuttavia può verificarsi che, per l’insorgere di alcune situazioni soggettive complesse, il diritto di controllo venga temporaneamente esercitato anche da soggetti estranei alla compagine sociale: è il caso del pegno, dell’usufrutto e della comproprietà della quota.

L’art. 2352 c.c., comma 6, direttamente richiamato dall’art. 2471 bis c.c., stabilisce che «salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo, spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode».

Tale disposizione, modificata dall’intervento riformatore del 2003, pone fine ai contrasti presenti in dottrina e giurisprudenza, nella vigenza del vecchio art. 2489 c.c., in quanto la precedente formulazione dell’art. 2352 c.c. non disciplinava l’esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e di opzione194.

Grazie alla nuova formulazione dell’art. 2352 c.c. è ora possibile affermare in maniera pacifica che in ipotesi di pegno e usufrutto, titolari del diritto di controllo sono sia il socio che il creditore pignoratizio o l’usufruttuario, mentre, in caso di sequestro, titolare del diritto in questione sarà esclusivamente il custode195.

La ratio dell’ attribuzione a soggetti diversi dal socio risiede nella circostanza di prevedere un controllo a favore di questi onde evitare che, a causa di un’eventuale mala gestio

194 G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 72-73; M.G.

PAOLUCCI, La tutela del socio nella società a responsabilità limitata, Milano, 2010, p. 29 ss. Nella situazione ante riforma, si sosteneva che in caso di pegno e usufrutto il diritto di controllo spettasse esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto era ritenuto gravoso per la società l’esercizio di tale controllo da parte di due soggetti distinti (G.F.CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, p. 237).

195G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 73; N.ABRIANI,

Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, cit., p. 158; D.FICO, Il diritto di

informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., cit., p. 170; G.M.BUTA, I diritti di controllo del socio di

s.r.l., in P. Abbadessa, G.B. Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, p. 598; R.AMBROSINI, Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata, cit., p. 1545. A.SIRONI,L’esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata, cit., p. 1114 ; F. MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, cit., p. 937; E.

FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 794. Si veda anche: Trib. Roma,

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da parte degli amministratori, possano vedersi la partecipazione sociale decurtata nella sua consistenza196.

Inoltre, tali soggetti risultano titolari del diritto di controllo anche per la circostanza che il legislatore attribuisce loro il diritto di voto197 e, come si sa, l’esercizio del diritto di controllo

può essere funzionale anche ad altre iniziative proprie del socio come appunto il diritto di voto.

Consentire a soggetti estranei alla compagine sociale l’esercizio del diritto di controllo, espone la società al rischio di rendere particolarmente gravosa la tutela della riservatezza degli affari sociali. Ne consegue che in tali casi sarebbe auspicabile l’inserimento di una clausola all’interno dello statuto che impedisca l’esercizio disgiunto del diritto di controllo198, fatto salvo

il dovere di riservatezza verso l’esterno a cui è tenuto il socio e, dunque, anche tali soggetti che esercitano il diritto199.

In caso di comunione della quota, l’art. 2468 c.c., comma 5, dispone che i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste per la comunione in generale ex artt. 1105 e 1106 c.c200.

Altra delicata questione si pone per il socio che, pur avendo esercitato il diritto di recesso, ancora non ha ottenuto la liquidazione della quota; al riguardo ci si chiede, dunque, se

196 G.LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 133; R.AMBROSINI, Diritto di controllo del socio di

s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata, in Società, 2005, p. 1544; R.GUIDOTTI,I diritti di controllo del socio

nella s.r.l., cit., p. 192; G.M.BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., p. 599; R.AMBROSINI, Diritto di controllo del

socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata, cit., 1544.

197 G.LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 134.

198 G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., p. 600; M.G. PAOLUCCI, La tutela del socio nella società a

responsabilità limitata, Milano, 2010, p. 30; G.LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 134. In

senso contrario: F.TORRONI, Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l., cit., p. 676.

199 Per un esame dettagliato circa la riservatezza quale limite al diritto di controllo del socio si rinvia ai prossimi

paragrafi.

200 R.GUIDOTTI,I diritti di controllo del socio nella s.r.l., cit., p. 192-193; G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo

del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 73; E.FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a

responsabilità limitata, cit., p. 794; A.SIRONI,L’esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata,

cit., p. 1114; F.MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, cit., p. 937.

Art. 1105 c.c. «Amministrazione. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».

Art. 1106 c.c. «Regolamento della comunione e nomina di amministratore. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore».

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il socio recedente faccia ancora parte della compagine sociale, vedendosi così ancora attribuito il diritto di controllo, oppure se deve essere considerato già un soggetto estraneo ad essa. A differenza di quanto accadeva prima della riforma201, attualmente l’art. 2473 bis c.c. dispone

che è privo di efficacia il recesso già manifestato dal socio nel caso in cui la società revochi la deliberazione che ha legittimato il recesso o deliberi lo scioglimento della società; l’art. 2473, comma 4, c.c. nel disciplinare il procedimento di liquidazione della quota, stabilisce inoltre che il rimborso possa avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci e, dunque, presuppone l’esistenza della quota e la persistenza della qualità di socio202.

Dalla lettura di questi due articoli, si evince che il socio recedente conserva la qualifica di socio dopo aver esercitato tale diritto e la perde soltanto a seguito del rimborso della quota203.

Il socio recedente, quindi, potrà esercitare il diritto di controllo fin quando non otterrà il rimborso della quota, momento nel quale si ha lo scioglimento del vincolo sociale204.

Infatti, fino al momento della liquidazione il socio potrà avere interesse al controllo anche, e soprattutto, a tutela del valore della propria quota205.

Si può postulare - per tutelare le esigenze di riservatezza verso l’esterno della società - che al socio recedente sia consentito l’esercizio del diritto di controllo soltanto per ottenere informazioni che ineriscono alla determinazione del valore della quota206.

201 Prima della Riforma, infatti, in dottrina erano presenti due diversi orientamenti: il primo riteneva che, già solo

per effetto dell’esercizio del diritto di recesso, la qualifica si perdesse; l’altro, invece, riteneva che l’uscita dalla compagine sociale si ottenesse soltanto con la liquidazione della quota (G.FERNANDEZ, I poteri individuali di

controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 74). Si veda anche: F.TORRONI, Note in tema di poteri di

controllo del socio nelle s.r.l., cit., p. 675 ss.; E.LOCASCIO ALIBERTI, La sopravvivenza dei diritti sociali dopo il recesso

nella s.r.l., in Banca borsa e tit. cred., 3, 2015, p. 354.

202 F.TORRONI, Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l., cit., p. 676.

203 G.M.BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., p. 596; L.SALVATORE, Il «nuovo» diritto di recesso nelle società di

capitali, in Contr. e impr., 2003, p. 637 ss. Inoltre, c’è da dire che «la legittimazione del socio receduto è pressoché unanimemente ammessa nelle società di persone sul presupposto che, in tali società, il socio è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali fino allo scioglimento del rapporto sociale e, pertanto, deve avere piena cognizione delle operazioni in corso, anche al fine di una corretta determinazione della propria quota di liquidazione» (M.G.PAOLUCCI, La tutela del socio nella società a responsabilità limitata, cit., p. 31). In dottrina si è

anche affermato – in linea con la natura di atto recettizio del recesso – che quest’ultimo ha effetto dal momento della comunicazione da parte del socio alla società del proprio intento di fuoriuscirne. Il vincolo con la società, dunque, si scioglie nel momento in cui essa ha conoscenza della volontà di recedere del socio, secondo il principio generale ex art. 1335 c.c. che vale per tutte le dichiarazioni unilaterali recettizie (G.LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 135 ss.).

204 M.G. PAOLUCCI, La tutela del socio nella società a responsabilità limitata, cit., p. 32; G. LANDOLFI, Il diritto di

informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 136; G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella

«nuova» s.r.l., cit., p. 74; E.FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 795.

205 Sul punto si veda: Trib. Piacenza, 12 agosto 1994, in Foro it., 1995, I, 3009. Tale conclusione trova conforto

anche nel comma 3 dell’art. 2473 a norma del quale l’eventuale esperto nominato dal tribunale per dirimere un contrasto sulla valutazione della quota da liquidare al socio recedente, ha la possibilità di avere accesso soltanto alla documentazione sociale necessaria per poter valutare la quota (F.MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità

degli amministratori nella società a responsabilità limitata, cit., p. 937; G.LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella

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Quanto finora detto circa il diritto di controllo esercitato dal socio recedente, può essere esteso anche al socio del quale sia stata decisa l’esclusione dalla società : non a caso, l’art. 2473 bis c.c., dettato in tema di esclusione, rinvia alle disposizioni in tema di recesso207.