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a) La tutela ex art 700 c.p.c.

8. Violazione del diritto di informazione e di consultazione: strumenti di tutela.

8.1 a) La tutela ex art 700 c.p.c.

Nel caso in cui gli amministratori si rifiutino di fornire ai soci le informazioni richieste o di esibire la documentazione sociale oppure ostacolino l’esercizio del diritto di controllo, esistono degli strumenti di tutela di varia natura, «su piani eterogenei tra loro»286, per tutelare il

socio di fronte ad ipotesi di violazione del proprio diritto di controllo.

In tali ipotesi, in primis, si ritiene applicabile lo strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. al fine di acquisire le informazioni necessarie per la valutazione della gestione sociale287.

284N.SOLDATI, La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., cit., p. 402. Secondo la Suprema Corte «il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata, in tal senso deponendo, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, la formulazione letterale dell’art. 2488 c.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6 cit.) e dell’art. 92 disp. att. c.c., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell’art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli art. 2397 e ss. c.c., conformemente all’intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci» (Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, cit., p. 500).

285 A.GARGARELLA MARTELLI, Sull’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l., in Giur. comm., 2011, 3, p. 510. 286 E.FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 804.

287 ID.,o.l.u.c., G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 92; G.

LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 181 ss.; M.MENICUCCI,Il “contenuto” del controllo del socio nella società a responsabilità limitata, cit., p. 159; M.MALAVASI, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità

limitata, cit., p. 764; R.AMBROSINI, Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata,

in Società, 2005, p. 1544; F.MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità

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Parte della dottrina288, ha sostenuto che non possa essere utilizzata, in tali casi, la tutela atipica

ex art. 700 c.p.c. in quanto si ritiene possibile conseguire l’esibizione dei documenti con una misura cautelare tipica quale il sequestro probatorio ex art. 670 c.p.c. Per il noto principio della residualità della tutela cautelare atipica, si ritiene, dunque, inapplicabile l’art. 700 c.p.c. Tale tesi è certamente da respingere in quanto il sequestro probatorio può essere richiesto solo nel caso in cui occorra al socio una documentazione ai fini probatori, ossia quale mezzo di prova per sostenere un’iniziativa giudiziale.

Si può, invece, utilizzare la tutela atipica dell’art. 700 c.p.c. «quando la richiesta cautelare non è strumentalmente legata ad una specifica azione da intraprendere, ma è volta solo ad acquisire le informazioni necessarie per valutare l’attività sociale, cosicchè ulteriori iniziative giudiziali del socio si presentino come meramente eventuali»289.

Si è ritenuto, difatti, che «tale autonomo diritto di controllo, se ostacolato290, legittima

l’esercizio dello strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c., non essendovi alcun altro provvedimento tipico che può essere azionato»291.

In ossequio alla disciplina generale, il socio che intenda agire ex art. 700 c.p.c. dovrà dimostrare l’esistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculm in mora, ossia l’esistenza del pregiudizio imminente e irreparabile292.

In tali casi, legittimata passiva del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è la società attraverso il suo legale rappresentante e non gli amministratori; rilevante da precisare è anche la circostanza che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 octies, comma 4, e 669 novies, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80 - il provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che sia idoneo ad anticipare gli effetti

288 ID.,o.l.u.c.; G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 92;

Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ordinanza), cit., p. 920.

289 G.FERNANDEZ, I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l., cit., p. 93.

290 Si veda la riguardo: Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in Società, 2006, XI, p. 1406 secondo la quale la tutela ex

art. 700 c.p.c. può essere esperita dal socio quando gli amministratori della società, con il proprio comportamento, abbiano impedito di fatto all’altro socio l’esercizio del controllo sull’operato dell’amministratore impedendogli di accedere alla documentazione relativa all’amministrazione.

291 E.F

REGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 804. In giurisprudenza: Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 1, p. 122; Trib. Nocera Inferiore (ord.), 13 ottobre 2005, in Giur. comm., 2007, II, p. 159; Trib. Bari (ord.), 10 maggio 2004, in Giur. it., 2005, p. 309.

292 I

D., o.l.u.c. ; G.LANDOLFI, Il diritto di informazione del socio nella s.r.l., cit., p. 182. In particolare, in giurisprudenza si ritiene che l’ingiustificato procrastinarsi della possibilità di esercizio del diritto di controllo da parte del socio integra il periculum in mora che giustifica l’emissione del provvedimento cautelare. In tal caso, il ritardo lede il diritto di controllo producendo un danno non soltanto patrimoniale in quanto, una volta verificatosi, esso risulta irreparabile (Trib. S. Maria Capua Vetere, 10 giugno 2011, in www.dejure-giuffre.it).

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della sentenza di merito, non perde efficacia nel caso in cui non venga istaurato il giudizio di merito293.

Dunque, il provvedimento emanato dal giudice cautelare che condanna gli amministratori a consentire l’esercizio del diritto di controllo al socio, realizza di per sè l’obiettivo di quest’ultimo. Esso non perde efficacia anche se viene istaurato il giudizio di merito proprio perché, nella maggioranza dei casi, il provvedimento cautelare soddisfa pienamente l’interesse della parte che lo ha promosso294.