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Il modello educativo sancito nelle Carte internazionali ed europee

CAPITOLO I: I MINORI DETENUTI: ASPETTI E PROBLEMI DEL

1.5. Il modello educativo sancito nelle Carte internazionali ed europee

Il modello di giustizia penale minorile fornitoci dai documenti internazionali, ha radici nel principio educativo della sanzione penale. Il presupposto su cui si fonda tale modello è di una personalità del minore strutturalmente differente rispetto all’adulto. Il fanciullo è considerato un soggetto in fieri con una personalità in formazione e con le sue particolari specificità. Molti studi criminologici d’altronde confermano che la realizzazione di comportamenti devianti è un passaggio dovuto verso la maturità52. In tale prospettiva la rieducazione si trasforma in educazione con la necessità di far prendere coscienza dei valori che ancora non sono stati acquisiti dal giovane.

Le esigenze educative espresse nei documenti internazionali non possono retrocedere di fronte alle esigenze di sicurezza perseguite dall’ordinamento penale. E’ proprio tale ordinamento che deve mostrarsi idoneo a garantire continuità al processo educativo che non può arretrare o addirittura arrestarsi nei momenti complessi della vita del minore. Perciò la finalità rieducativa della pena ha assunto, in ambito minorile, una peculiarità aderente alla condizione psicologica del soggetto destinatario, divenendo finalità educativa della pena e del sistema penale in generale. Un diritto penale, quindi, che contribuisce, in occasione di un fatto penalmente rilevante, al dovere della collettività di educare il minore. Alla luce di quanto detto appare, perciò, chiaro come l’intervento nel settore minorile debba indirizzarsi sempre più verso un diritto penale della personalità e non come un diritto “del fatto”, in cui l’esame delle caratteristiche soggettive dell’autore non è assolutamente secondario53

. Gli istituti che non si rilevano

52

Cfr. Giovanni Fossa et al., La devianza "nascosta" dei giovani. Una ricerca sugli studenti di

tre città italiane, “Rassegna Italiana Di Criminologia”, 2 (1994), pp. 247–267. 53

Cfr. Gemma Marotta, Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998, cit., p. 376.

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adeguati a tale funzione non possono dirsi neppure conformi, oltre che ai valori internazionali, anche ai principi costituzionali54. Il termine “rieducare”, infatti, presuppone l’avvenuta acquisizione di modelli comportamentali mentre il minore è, per definizione, in fase di formazione e di apprendimento.

L’adolescenza è il momento in cui si apprendono comportamenti e si compone la personalità55. La differenza tra adulto e minore dal punto di vista del trattamento sanzionatorio dovrebbe emergere, quindi, da una diversità qualitativa della risposta penale al reato e non essere ridotta a mera differenza di quantità e durata della pena o all’attenuazione di alcune rigidità del sistema penitenziario concepito a misura di adulti56. I principi su cui si deve basare la giustizia penale minorile sono due: flessibilità e discrezionalità del giudice per attuare così l’interesse preminente del minore.

Interessante per capire lo spirito educativo che aleggia in ambito internazionale è un documento del Commissario per i diritti umani presentato nel giugno del 2009 intitolato “Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento”. Nell’introduzione si legge un monito agli Stati che sempre più reagiscono con misure punitive nei confronti dei minori devianti. In tal senso sicuramente assumono particolare rilevanza gli strumenti internazionali ed europei che forniscono un parametro comune da rispettare. A tale scopo il documento indica in nove punti la via da percorrere57:

54

Cfr. Paolo Pittaro, Ordinamento penitenziario e condannati minorenni, cit., p. 1070.

55

Cfr. Livio Pepino, Educazione e punizione negli interventi sulla devianza minorile, in Piercarlo Pazé (a cura di), I minori e il carcere- Quaderni dell’associazione Italiana dei

giudici per i minorenni, Unicopli, Milano, 1989. 56

Cfr. Marco Bauchard, La parificazione al trattamento degli adulti confligge con la finalità

educativa della pena, “Guida al diritto numero”, 2 (1998), p. 77. 57

Barbara Giors, Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento, “MinoriGiustizia”, 1 (2010), p. 299.

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 Sviluppo di programmi di prevenzione del reato, improntati ad approcci ben sperimentati e regolamenti adattati ai mutevoli bisogni dei minori.

 La diversione del procedimento giudiziario dovrebbe costituire l’elemento chiave di ogni sistema di giustizia minorile. Necessità di una formazione degli operatori.

 La diversione dovrebbe concentrarsi sui bisogni del minore e offerta sia a chi delinque per la prima volta che ai recidivi. Essa va chiaramente prevista dalla legge e il minore deve esprimere il proprio consenso al suo utilizzo.

 L’irrogazione della pena deve basarsi sul superiore interesse del minore e tenere conto della gravità, ma anche delle circostanze del reato. I giudici vanno formati e assistiti da esperti in materia durante la decisione.

 Priorità a misure non detentive e basate sulla comunità quale alternativa alla detenzione con obiettivo educativo e riparativo.

 La custodia cautelare va utilizzata solo in circostanze eccezionali e andrebbero predisposte misure alternative per ridurne il ricorso.

Detenzione come extrema ratio. Necessaria separazione dai soggetti adulti.

 Durante la detenzione i minori devono godere di tutti i loro diritti e un’attenzione particolare va data alla loro sicurezza e salute, all’educazione nonché al mantenimento dei legami affettivi.

 Per preparare il minore alla sua reintegrazione nella società sono necessarie strutture di piccole dimensioni con operatori

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ben preparati e in numero sufficiente che offrano programmi educativi e di reinserimento.

In conclusione l’analisi delle norme internazionali, nel suggerire le finalità che dovranno essere perseguite dagli Stati nel predisporre una normativa a misura di minore, evidenzia ancora più nettamente la mancanza nel nostro ordinamento di un apposito ordinamento penitenziario minorile58. La necessità di attività trattamentali più articolate e orientate al recupero sociale e all’educazione adeguate alle esigenze del minore, richiede urgentemente una riforma organica del sistema sanzionatorio.

1.6. La soluzione intermedia adottata nel nostro paese: la