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Natura giuridica di DOP ed IGP e rapporti con i marchi collettivi geografici.

Nel documento La sicurezza alimentare nell'Unione Europea. (pagine 172-176)

LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO GLOBALE: PROVENIENZA DEGLI ALIMENTI E CERTIFICAZIONI D

7. Le convenzioni in tema di qualità: DOP, IGP, STG.

7.3. Natura giuridica di DOP ed IGP e rapporti con i marchi collettivi geografici.

Le certificazioni DOP ed IGP sono state accostate alla figura dei marchi341, ma le certificazioni in esame, pur costituendo un diritto di proprietà industriale, non sono un marchio individuale.342

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Esulano dall’ambito di incertezza relativa all’origine i vini e l’olio d’oliva, in quanto, si intende per “origine” del vino, il terreno sul quale sono coltivati i vitigni,e, nel caso dell’olio d’oliva, si fa riferimento al luogo in cui le olive sono coltivate.

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Per marchio individuale si intende quel segno, insieme di parole, immagini, colori, ecc. che serve ad individuare un determinato prodotto, a collegarlo al produttore ed a differenziare il prodotto da prodotti simili che provengono da produttori diversi. Ciò in quanto il marchio individuale può essere utilizzato solo da chi lo ha registrato e, quindi, conferisce al titolare un dritto di esclusiva svolgendo la funzione specifica di richiamare clientela a favore di quel determinato produttore. Cfr. ROOK BASIE R., Marchi dei prodotti alimentari, in Sistema Leggi d’Italia, 2010, Pag. 5.

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La registrazione di un marchio crea un diritto al suo utilizzo modellato sulla struttura proprietaria. Il titolare potrà disporne sia in termini di uso esclusivo diretto, che in termini di concessione a terzi (c.d. concessione in licenza), che,infine, in termini di distruzione mediante mancato rinnovo della registrazione o per non uso. La natura sostanzialmente monopolistica del marchio tende ad escludere o ridurre al minimo la possibilità d’uso del segno registrato da parte di terzi sprovvisti di specifica autorizzazione del titolare per scongiurare che venga integrata l’ipotesi di contraffazione del marchio. Cfr. RUBINO V., la protezione

delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’UE dopo il regolamento 1151/2012, in rivista di diritto alimentare, 4, 2013, Pag. 12.

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DOP ed IGP, seppure molto affini, non sono neanche marchi collettivi. Questi ultimi, a differenza dei marchi individuali, che possono essere utilizzati solo da chi li ha registrati, possono essere usati da un gruppo di imprenditori a ciò autorizzati dal soggetto che registra il marchio. Tale possibilità implica che la disciplina giuridica delle denominazioni e delle indicazioni sia di tipo privatistico, in quanto, le regole per l’uso da parte di terzi del marchio DOP ed IGP sono stabilite, unilateralmente, dal titolare del marchio collettivo343. Quest’ultimo ha una sorta di diritto di proprietà sul marchio, quindi ne concede l’uso, lo può revocare se ne vengono meno i requisiti, ecc.

Il problema sorge in relazione alla difficile intersezione della disciplina relativa all’utilizzo del marchio collettivo (trademarkets) con quella relativa all’utilizzo dell’indicazione geografica, perché, mentre è vietato usare l’indicazione geografica all’interno di un marchio individuale, in quanto ciò impedirebbe agli altri produttori della zona di farvi riferimento, è invece possibile il “marchio collettivo geografico”, che, in quanto utilizzabile da un numero più o meno ampio di soggetti non crea problemi di esclusività. Unico limite a riguardo lo si ravvisa nella misure in cui il marchio collettivo geografico possa essere utilizzato solo dalle persone autorizzate dal titolare, di contro, l’indicazione geografica può essere utilizzata anche da terzi. In quest’ultimo caso, diverge lo scopo, in quanto, fine dell’appropriazione del segno distintivo è la differenziazione qualitativa del prodotto sul mercato in quanto, ad un determinato nome i consumatori collegano specifiche qualità, incorporate in

343 Va fatta una precisazione ne caso in cui il titolare del marchio collettivo sia un

soggetto pubblico, perché in questi casi si deve dare la possibilità a chiunque di accedere all’uso del marchio, senza stabilire requisiti soggettivi e discrezionali di accesso all’uso. Cfr. GIUFFRIDA M, op cit., pag. 13.

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valori quali l’identità culturale e volte a realizzare l’interesse del “search cost saving” (risparmio dei costi di ricerca).344

I marchio collettivo geografico ha delle forti affinità con le DOP e le IGP che sono anch’esse delle indicazioni geografiche utilizzabili da più soggetti che rispettino il disciplinare depositato.

La differenza risiede nel fatto che le DOP e le IGP non sono marchi, non individuano un particolare produttore, né un gruppo specifico di produttori, ma sono comunque diritti di proprietà industriale, hanno come titolari tutti i produttori della zona geografica cui il prodotto agroalimentare è collegato in forza del disciplinare depositato. L’attribuzione di tale diritto di proprietà industriale a determinati soggetti, mediante la registrazione, non attribuisce loro il diritto di esclusiva all’uso della denominazione. Tale diritto viene attribuito alla collettività indeterminata di produttori che si trovano a svolgere la loro attività in quel determinato territorio.

Le DOP e le IGP risentono del carattere privatistico che si rinviene nelle struttura del disciplinare, cioè nella predisposizione delle regole di base affidata a soggetti privati che richiedono la registrazione, i quali, con il deposito del disciplinare, per quanto soggetto a verifica da parte del Ministero e delle Regioni, condizionano la produzione del prodotto per l’avvenire ed il potere di rinuncia alla registrazione di cui sono titolari i soggetti che hanno proceduto alla presentazione della relativa domanda. I richiedenti, comunque, non possono considerarsi titolari della DOP o della IGP alla stessa stregua di un produttore titolare di un marchio

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Cfr. LANDES W. M., POSNER R.A., Trademarkets law: an economic perspective, in Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, 2, 1987, Pag. 265- 309.

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individuale o collettivo e non possono incidere sull’esclusione di altri produttori, al di là delle regole stabilite nel disciplinare.

A risolvere il problema della coesistenza del marchio collettivo geografiche e delle DOP ed IGP è stato il regolamento n. 510/2006, il quale stabilisce che, se la DOP è stata registrata prima del marchio collettivo geografico, e si chiede successivamente la registrazione di quest’ultimo, allora la registrazione del marchio non è possibile345. Se invece è stato registrato prima il marchio collettivo geografico e si richiede successivamente la registrazione di una DOP, questo è possibile, purché si controlli costantemente che l’uso del marchio non crei confusione per il consumatore.

In base a quanto visto, il marchio collettivo geografico costituirebbe un’ipotesi parallela a quella delle DOP ed IGP, contrastando il divieto delle restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni di determinati prodotti e comunque nel divieto di ostacoli alla libera circolazione dei prodotti. I marchi collettivi geografici sono infatti di proprietà pubblica e sono promossi dagli Stati e dalle Regioni con l’indiscussa valenza di promuovere la produzione regionale. L’uso del marchio viene concesso ai produttori di una determinata zona determinando una sovrapposizione di normative: quella regionale di concessione d’uso del marchio, cui si affianca, sovrapponendosi, quella delle DOP ed IGP, divenendo, anche per questo motivo, illegittima. Nonostante questo sono frequenti le iniziative regionali di promozione, mediante marchi registrati, di una determinata produzione locale prontamente bloccate dall’intervento della Corte di Giustizia.

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Non entra invece in contrasto con la normativa europea, l’apposizione del marchio “Agriqualità”, depositato dalla regione toscana, la quale, si limita solo a riconoscere la qualità del prodotto e non la provenienza, finalizzato a promuovere una produzione rispettosa di diversi requisiti, ad esempio ambientali, a prescindere dalla zona geografica di produzione. Vige in questo caso una totale libertà di accesso al marchio che non pone contrasti con la normativa europea relativa alle DOP ed alle IGP.

Nel documento La sicurezza alimentare nell'Unione Europea. (pagine 172-176)