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La vera svolta nell’ambito della sicurezza alimentare europea: il Libro Bianco del 2000.

L’INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO NELLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

2. Il sistema di controllo come mezzo di garanzia della sicurezza alimentare.

2.3. La vera svolta nell’ambito della sicurezza alimentare europea: il Libro Bianco del 2000.

La vera svolta del diritto alimentare europeo si è avuta all’alba del nuovo millennio, mediante l’adozione, da parte della Commissione del Codex Alimentarius, del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare.

In via generale, i libri bianchi sono documenti che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Sono, cioè, delle raccolte ufficiali di proposte avanzate in settori politici specifici

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Cfr. TOFFOLETTO F., Libri bianchi e Libri verdi, in http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=768&idn=96&idx=.

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e costituiscono lo strumento per mezzo del quale giungere alla loro realizzazione.174

Nella fattispecie in esame, il Libro Bianco del 2000 adotta la politica “from farm to table”, indirizzato a tutti i partecipanti della filiera. L’intento perseguito da tale documento era quello di migliorare, semplificare e snellire le norme ed i regolamenti volti a garanzia della sicurezza alimentare, in quanto, con la nascita e lo sviluppo dell’OMC175

e la liberalizzazione degli scambi internazionali, erano state poste nuove sfide alle azioni degli Stati.

I parametri innovativi più importanti sono rappresentati dai principi “dal campo alla tavola”, di “rintracciabilità”, di “trasferimento agli operatori privati della responsabilità per la sicurezza dei prodotti alimentari”, di “precauzione”, e la necessità di osservare le tre fasi interconnesse di “valutazione del rischio”, di “gestione del rischio”, di “comunicazione del rischio”. Detti principi impongono agli Stati la collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la quale, diventa fondamentale punto di

174 Ibidem. 175

OMC “Organizzazione Mondiale del Commercio” o WTO “World Trade Organisation”; il cui obiettivo è la progressiva liberalizzazione del commercio mondiale, da perseguire con lo strumento della negoziazione di accordi commerciali tra i governi dei Paesi membri. I principi generali cui si ispira l’Organizzazione riguardano la non discriminazione nel trattamento concesso ai beni provenienti dai diversi Paesi membri; uguale trattamento riservato ai beni importati rispetto ai beni nazionali; determinazione di regole commerciali prevedibili e stabili. Le regole, che sono a fondamento dell’attuale sistema OMC, sono prevalentemente il risultato del ciclo negoziale 1986-1994 (Uruguay Round). Gli Accordi sui principi generali riguardano gli accordi sui beni (GATT ); sui servizi (GATS); sulla proprietà intellettuale (TRIPS); gli accordi aggiuntivi; liste di impegni di singoli paesi relativi a specifici prodotti; Regole per la risoluzione delle dispute commerciali; Analisi periodiche della politica commerciale dei singoli Paesi

membri. Disponibile in:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Economia/Cooperaz_Econom/OMC. htm

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riferimento non solo per gli Stati, ma anche per tutti gli operatori economici e per i consumatori.

Obiettivo del Libro Bianco è quello di assicurare gli standards più elevati possibili di sicurezza alimentare e costituisce pertanto una vera e propria strategia del sistema.

Le priorità del Libro bianco sono: istituire un’Autorità alimentare europea indipendente (EFSA)176 al fine di garantire, per mezzo dei pareri scientifici da essa resi, un maggiore livello di sicurezza alimentare; predisporre un sistema di allarme rapido; prevedere la comunicazione ed il dialogo con i consumatori sul tema della sicurezza; ed in fine, realizzare delle vere e proprie reti tra Aziende nazionali e organismi scientifici.177

176 L’EFSA è un’Agenzia europea indipendente finanziata dal bilancio dell’UE, che

opera in autonomia rispetto alla Commissione europea, al Parlamento europeo ed agli Stati membri. Il Consiglio di amministrazione dell’EFSA è un organo indipendente i cui membri agiscono nell’interesse pubblico, è composto da 15 membri, prepara il bilancio dell’Agenzia, ne approva il programma di lavoro annuale ed è responsabile del funzionamento dell’Autorità e della sua collaborazione con le organizzazioni partner. Il Direttore Esecutivo ha mandato quinquennale, rappresenta l’Autorità ed è responsabile di tutte le questioni relative all’organico e della redazione dei programmi di lavoro annuali. Il Comitato scientifiche è composto da scienziati altamente qualificati ed esperti nella valutazione del rischio, nominati mediante selezione aperta. Disponibile in: http://www.efsa.europa.eu/il/aboutefsa/efsawho/.html.

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Nelle seconda metà degli anni ’90, il caso dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) mette in luce come il Sistema di Consulenza Scientifica Comunitario fosse inadeguato a fronteggiare il problema, al punto che nel 1997 esso viene riorganizzato in un unico Comitato scientifico Direttoriale e otto comitati scientifici specializzati (di cui uno in modo specifico per la BSE). La riforma non è però sufficiente perché l’esperienza succedutasi negli anni mette in luce una notevole mancanza di mezzi, che comportano ritardi nel fornire i pareri richiesti per la gestione dei rischi per la salute dei consumatori e per l’autorizzazione al commercio dei prodotti. La struttura settoriale dei comitati mal si adatta alla dimensione di “continuità” (dai campi alla tavola) della sicurezza alimentare enfatizzata del Libro Bianco. Emerge soprattutto la mancanza di una “banca dati” efficiente che coordini le informazioni sfruttando e valorizzando al massimo le risorse disponibili. Si evince che istituire un’Autorità per la sicurezza alimentare con competenze scientifiche e tecniche è in generale lo strumento più efficace per rispondere alle esigenze dei consumatori consolidandone la fiducia. Cfr.

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All’Autorità alimentare europea viene affidato il compito di valutare e comunicare i rischi associati alla catena alimentare facendo pervenire alla Commissione gli esiti delle analisi svolte. Le indicazioni dell’EFSA saranno poi utilizzate dalla Commissione europea per definire le politiche di gestione del rischio, essa, infatti non ha poteri decisionali ma rende solo pareri scientifici, (previa richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o degli Stati membri o di iniziativa propria dell’Autorità), indipendenti che costituiscono la base scientifica per l’elaborazione e l’adozione delle misure comunitarie in materia di sicurezza.

Sulla base dell’attività di supporto alla gestione del sistema, posta in essere dall’EFSA, la Commissione europea predispone le azioni ritenute necessarie per migliorare e rendere coerente il corpus di norme preesistenti alle esigenze emerse dai pareri resi dall’autorità in questione, prende le decisioni volte a migliorare gli standards di sicurezza in tutte le fasi di produzione “dai campi alla tavola” istituendo controlli ufficiali a livello nazionale ed europeo, introduce misure di salvaguardia rapide ed efficaci in risposta alle emergenze alimentari verificatesi in qualsiasi punto della catena alimentare, monitorando l’uso di additivi, coloranti, aromatizzanti e novel food, ed informando i consumatori mediante una completa e chiara l’etichettatura.

Oggetto (alimento) e fine (sicurezza) di regolamentazione, hanno indotto il legislatore europeo a prendere atto di quanto sia inefficace una regolazione per categorie scisse di soggetti attuata per mezzo di normative verticali, ma che occorrono regole uniformi ALEXANDER J., PIA BELLONI M., LUI F., SATRIANO G., La disciplina comunitaria

sulla sicurezza alimentare, sugli OGM e sul prodotto biologico, Aracne, ROMA,

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da attuare mediante discipline orizzontali. Da questa presa di coscienza è scaturito il regolamento chiave del diritto alimentare, che costituisce la base dell’intera legislazione alimentare europea ed interna ai singoli Stati; il n. 178/2002.

2.4. Il Regolamento CE n. 178/2002: principi e istituzioni del