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Il Regolamento CE n 178/2002: principi e istituzioni del diritto alimentare europeo.

L’INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO NELLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

2. Il sistema di controllo come mezzo di garanzia della sicurezza alimentare.

2.4. Il Regolamento CE n 178/2002: principi e istituzioni del diritto alimentare europeo.

Il Regolamento n.178/2002, noto come “Legge generale degli alimenti”,178 sulla base delle previsioni contenute nel Libro Bianco, detta una normativa di principio di tipo orizzontale ed a carattere autonomo che funge da parametro di riferimento della legislazione179 nazionale e comunitaria in materia di alimenti. In pratica, il regolamento in esame, è stato studiato come il mezzo attraverso il quale dare coerenza e stabilità alla confusa legislazione alimentare per rafforzare le norme applicabili in tema di sicurezza degli alimenti.180 Per far fronte a ciò, predispone che venga costantemente monitorata la produzione, al fine di gestione in via preventiva i rischi che potrebbero derivare dalla trasgressione delle norme di sicurezza ed igienicità.

178

Così definito nella presentazione generale del Regolamento stesso.

179

Ai sensi dell’art. 3, il regolamento n. 178/2002 definisce il concetto di legislazione alimentare come “l’insieme di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative sugli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; includendo tutte le fasi di produzione di alimenti e mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati”.

180

Cfr. RUBINO V., Ancora sul Regolamento 178/2002 CE. Problematiche di

“dialogo materiale ed istituzionale” in materia di sicurezza alimentare, disponibile

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Per rendere effettiva la normativa alimentare, tale atto normativo istituisce un organismo indipendente, l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare,181

con funzione di consulenza scientifica, al fine di permettere alle istituzioni comunitarie di legiferare in materia alimentare nel rispetto delle valutazioni messe a punto da quest’ultima.182

L’auspicio è quello di assicurare la coordinazione ed il corretto funzionamento dei sistemi nazionali di controllo degli alimenti e dei mangimi183

parallelamente al monitoraggio delle eventuali inadempienze degli obblighi di sicurezza alimentare connesse alle varie fasi della filiera.184

L’ampiezza di obiettivi che il Regolamento si pone, e cioè la tutela della salute, la tutela degli interessi dei consumatori, la tutela dell’ambiente e della salute degli animali, lo sviluppo e la concorrenza del commercio alimentare,185 spiega il ricorso alle basi giuridiche sulle quali si fonda:

- L’art. 37 TCE, riferito alle specifiche competenze in materia agricola;

- L’art. 95 TCE, che riguarda la procedura di ravvicinamento delle legislazioni;

- L’art. 133 TCE, che regola le attività in tema di politica commerciale comune;

- L’Art 152 TCE, che introduce una deroga alla procedura di adozione degli atti in materia agricola nel caso di adozione di misure in settori veterinari e fitosanitari con l’obiettivo primario di proteggere la sanità pubblica.

181 Art. 1, c. 2 del Regolamento n. 178 del 2002. 182 Art. 22 ss. del Regolamento n. 178 del 2002. 183

Art. 27 ss. del Regolamento n. 178 del 2002.

184

Art. 18 del Regolamento n. 178 del 2002.

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Secondo gli attuali assetti, quindi, gli operatori del settore alimentare (titolari delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti alimentari; soggetti delegati a mansioni specifiche; i consumatori e gli organi di controllo) sono responsabili della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi, ma non solo. Essi sono ritenuti responsabili anche della tracciabilità delle sostanze incorporate negli alimenti, e, nel caso in cui dovessero ritenere un alimento nocivo, sono gravati dall’obbligo di avviare una procedura di ritiro dello stesso dal mercato, informando le autorità competenti, ovvero, richiamando il prodotto già fornito al consumatore nel caso in cui questo fosse già stato venduto.

Il regolamento predispone una procedura di analisi del rischio strutturandola in fasi: valutazione, gestione e comunicazione al pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza.

L’analisi del rischio è considerata tout cour una chiara espressione del principio di precauzione.186

In virtù di ciò, costituisce la base per

186

Il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione .La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria. Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi; la valutazione dei dati scientifici disponibili; l'ampiezza dell'incertezza scientifica. Disponibile in: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/l32042_ it.htm

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un intervento concreto nel sistema si allarme rapido (RAPEX) e mette in comunicazione gli Stati membri, la Commissione e l'EFSA, e consente scambi di informazioni riguardanti: le misure miranti a limitare l'immissione sul mercato o a ritirare gli alimenti dal mercato; gli interventi compiuti con esperti per regolamentare l'utilizzazione degli alimenti; il respingimento di una partita di prodotti alimentari ad un posto di frontiera dell’UE ed il cui rendiconto e pubblico.

Nel caso di una situazione che comporti rischi diretti o indiretti per la salute umana non previsti dal presente regolamento, la Commissione, l’EFSA e gli Stati membri possono mettere a punto un piano generale di gestione delle crisi. Allo stesso modo, nel caso di un rischio grave che non possa essere controllato tramite le disposizioni esistenti, la Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi cui partecipa l'Autorità fornendo un supporto scientifico e tecnico. Quest'unità di crisi raccoglie e valuta tutti i dati pertinenti e identifica le opzioni disponibili per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la salute umana.187