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NEGAZIONISMO DEL BIS IN IDEM, PROCESSI PARALLELI E DOPPIE CONDANNE

(L’EMARGINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE)

di Pelino Santoro (*) Abstract: Lo studio intende dimostrare gli effetti della teoria negazionistica del bis in idem in campo civile/erariale.

L’affermata autonomia e indipendenza del processo contabile, più che una conquista, va vista come un abile compromesso, escogitato dalla Corte regolatrice a partire dagli anni Novanta, che ha segnato irrimediabilmente il passaggio dalla esclusività della giurisdizione contabile alla concorrenza con la giustizia civile, non essendo di ostacolo il principio del ne bis in idem, che tutt’al più può esser visto come un error in iudicando non censurabile in sede di conflitti di giurisdizione. I problemi di fondo sottesi alla applicabilità o meno del bis in idem nel processo contabile sono due. Il primo riguarda le stesse prospettive del processo contabile poiché, una volta ammessa la concorrenzialità con altri processi a finalità risarcitorie, è di tutta evidenza che il processo contabile, in termini di effettività e concretezza del recupero è destinato a divenire recessivo (e alla fine quasi inutile) a fronte del processo civile che (al di là delle lungaggini) consente un ristoro integrale e senza ammortizzatori. La seconda problematica, in assenza di una codificazione espressa del principio, attiene alla operatività dello stesso divieto del bis in idem in un processo, diverso da quello penale, in cui è assente un’accusa di tipo penale-sanzionatoria; il rimedio sta nel valorizzare gli effetti riflessi del giudicato sostanziale, perché contribuirebbe a risolvere un enigma, perché da un lato se ne nega l’esistenza e dall’altro se ne predica l’operatività in sede di esecuzione del giudicato. A sostegno della tesi viene invocata una recente pronuncia che ha riconosciuto, in tema di ripetizione di emolumenti illegittimi, l’indefettibile reciproca alternatività tra l’azione pubblica e quella civile. È questa la via che in prospettiva potrà contribuire a risolvere la problematica del cumulo di processi e di condanne in termini di giusta azione ed equo processo.

The study wants demonstrate the effects of the denial of bis in idem in the civil and tax field. The autonomy and independence of the accounting process, more than a conquest, must be considered as a skilful compromise, devised by the Regulatory Court since the 1990s, which irremediably marked the transition from the exclusivity of the accounting jurisdiction to competition with civil justice, since the principle of ne bis in idem is not an obstacle, which at most can be seen as an error in judicando that cannot be criticized in the context of conflicts of jurisdiction.

There are two basic problems underlying the applicability or otherwise of bis in idem in the accounting process.

The first concerns the same perspectives of the accounting process since, once competition with other processes for compensation purposes is admitted, it is quite clear that the accounting process, in terms of effectiveness and concreteness of the recovery, is destined to become recessive (and in the end almost useless) in the face of the civil process which allows for an integral refreshment and without shock absorbers. The second problem relates to the effectiveness of the same prohibition of the bis in idem in a process, other than the criminal one, in which a criminal-sanctioning charge is absent; the remedy lies in enhancing the reflected effects of the substantive judgment, because it would help solve an enigma, because on the one hand it denies its existence and on the other it preaches its operation in the execution of the judgment. In support of the thesis, a recent ruling is invoked which recognized, in terms of repetition of illegitimate emoluments, the unfailing reciprocal alternation between public and civil action.

This is the way that in the future can contribute to resolving the problem of the accumulation of trials and convictions in terms of just action and fair trial.

Sommario: 1. Dalla esclusività della giurisdizione contabile alla concorrenza con la giustizia civile. – 2. La razionalità del sistema. – 3. L’omologazione della magistratura contabile. – 4. La mediazione della Corte regolatrice. – 5. I casi più significativi e l’arrocco della Corte regolatrice. – 6. Le critiche della dottrina. – 7. Qualcosa si muove. – 8. Disagi annunciati. – 9. Epilogo. – 10. Giusto processo ed equità dei processi.

1. Dalla esclusività della giurisdizione contabile alla concorrenza con la giustizia civile

C’era un tempo in cui la Corte regolatrice era orientata a escludere la concorrenza della giurisdizione contabile con quella civile (1), mentre la dottrina era convinta che l’interpretazione giurisprudenziale avesse riconosciuto con chia-rezza l’esclusività della giurisdizione contabile (2).

(*) P. Santoro è presidente di sezione onorario della Corte dei conti.

(1) S. Imperiali, I limiti della giurisdizione contabile nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti, Roma, Pagine, 2013, 201; P. Santoro, E. Santoro, I giudizi nelle materie di contabilità pubblica, Napoli, Esi, 2018, 504.

(2) M. De Paolis, La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2007, 312;

P. Santoro, Sistema di responsabilità e pubblica amministrazione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004, 743.

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Si negava, infatti, che la p.a. potesse agire direttamente o in rivalsa, nella sede civile, sussistendo la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 22 t.u. n. 3/1957 (3).

In particolare, si riteneva pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti fosse esclusiva, nel senso che fosse l’unico organo che potesse decidere nelle materie devolute alla sua giurisdizione e che ne conseguisse l’esclusione di una concorrente giurisdizione del g.o., spettando alla Corte dei conti, come giudice speciale, accertarne la sussistenza dei presupposti (4); parimenti il riconoscimento della cognizione della stessa Corte dei conti in materia di azioni surro-gatorie a tutela del credito erariale veniva motivata in ragione della configurazione come esclusiva della giurisdizione contabile (5).

Ove invece il danno derivasse da un fatto penalmente rilevante, era affermato il criterio di reciproca indipendenza e quindi applicato l’opposto principio di concorrenza delle due giurisdizioni (6); per conciliare l’esito delle due diverse azioni (penale e contabile), sia pure per supportare l’indipendenza e la non condizionalità dell’azione di responsabilità rispetto al giudicato civile (7), veniva enunciato il principio, tuttora valido, che l’eventuale consumazione dell’azione di responsabilità per essere stato il danno completamente risarcito con la costituzione di parte civile non determina di per sé un bis in idem né preclude la giurisdizione contabile ma pone solo un problema di proponibilità dell’azione (8);

unico limite stava nel fatto che l’ente danneggiato avesse già ottenuto un titolo per il risarcimento integrale di tutti i danni patiti.

Allo stesso tempo maturava il self restraint della Corte regolatrice, che si arroccava sul principio che l’eventuale violazione del “ne bis in idem” e del giusto processo, si risolvesse in un errore “in iudicando” (limite interno), non deducibile in Cassazione, essendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione (9).

Poi si incominciò a marcare la differenza dell’azione di responsabilità rispetto a quella civile affermando che l’azione proponibile dal procuratore contabile non si identifica con quella che l’amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti degli autori del danno, notevoli essendo le differenze tra il giudizio contabile dinanzi alla Corte dei conti e quello civile, tanto che l’azione, a carattere necessario, del p.g. non potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (10).

Si è peraltro escluso apertis verbis, in sede di legittimità, la configurabilità del bis in idem nella ipotesi in cui, in corso di giudizio civile, il parallelo giudizio di responsabilità fosse pervenuto a decisione, quante volte non si sia con-cluso con una condanna di ristoro integrale (11).

La Corte regolatrice appariva molto scettica sull’esclusività dell’attribuzione e sulla estensione dell’azione di re-sponsabilità, affermando che l’unicità dell’azione pubblica finirebbe con il vanificare, con non indifferenti problemi di costituzionalità sotto il profilo dell’accesso dei singoli soggetti dell’ordinamento alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la pratica fruttuosità della domanda risarcitoria proposta dallo stesso ente danneggiato dinanzi al giudice ordi-nario, giudice naturale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (12).

Per la verità il nuovo orientamento sarebbe maturato a seguito della pronuncia del giudice delle leggi che aveva sostanzialmente negato il carattere della esclusività alla giurisdizione contabile in materia di responsabilità ammini-strativa da reati (13); la pronuncia, tuttavia, sebbene avesse un valore relativo, perché riferita alla portata del vecchio

(3) Cass., S.U., 27 maggio 1999, n. 310, sulla rivalsa verso un insegnante privo di titolo di studio; 29 novembre 1994, n. 10191, in Sett.

giur., 1991, II, 348; 22 dicembre 1999, n. 933, sulla rivalsa verso un ex sindaco, in Mass. giust. civ., 1999, 2606; 22 dicembre 2000, n.

1329; sulla rivalsa in materia di danno sanitario: Cass., S.U., 4 dicembre 2001, n. 15288, in Giust. civ., 2002, 40; 15 luglio 1988, n. 4634, in questa Rivista, 1988, 4, 236; Cass. civ. 21 dicembre 2017, n. 30664 (in sede esecuzione forzata); Cass., S.U., 11 agosto 1997, n. 7454 (esclusività rivalsa giudice contabile rivalsa responsabilità civile), in Rass. avv. Stato, 1997, 162, con nota di G. Noviello, Le Sezioni unite fanno chiarezza in materia di responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando.

(4) Cass., S.U., 12 giugno 1999, n. 326, in Mass. giust. civ., 1999, 1340.

(5) Cass., S.U., 22 ottobre 2007, n. 22059, in questa Rivista, 2007, 5, 261.

(6) Cass., S.U., 4 gennaio 2012, n. 11, in Foro amm.-CdS, 2012, 262. Per un efficace riepilogo della giurisprudenza, A. Giordano, La responsabilità amministrativa tra legge e necessità. Note sull’art. 21 d.l. n. 76/2020, in questa Rivista, 2021, 1, 14 (sub nota 49).

(7) Cass., S.U., 16 febbraio 2010, n. 3672, in Foro it., 2010, I, 1439; 26 novembre 2004, n. 22277, in Foro amm.-CdS, 2004, 3107.

(8) Cass., S.U., 23 novembre 1999, n. 822, in questa Rivista, 1999, 6, 226; 28 novembre 2013, n. 26582; 7 dicembre 2016, n. 25040;

28 dicembre 2017, n. 31107, ivi, 2018, 1-2, 496; 21 luglio 2020, n. 15490.

(9) Cass., S.U., 8 marzo 2005, n. 4957, ivi, 2005, 2, 202; 21 ottobre 2005, n. 20345, ibidem, 5, 179; 9 giugno 2011, n. 12359, ivi, 2011, 3-4, 374; 25 luglio 2011, n. 16215, ibidem, 385; n. 31107/2017, cit.; 4 ottobre 2019, n. 24458; Corte conti, Sez. riun. giur., ord. 3 luglio 2018, n. 8, ivi, 2018, 3-4,153.

(10) Cass., S.U., 19 febbraio 2019, n. 4883; 18 dicembre 2014, n. 26659, in Mass. giust. civ., 2014; 10 settembre 2013, n. 20701, in questa Rivista, 2013, 5-6, 530.

(11) Cass. civ. 15 luglio 2015, n. 14689, ivi, 2015, 3-4, 315.

(12) Cass., S.U., 18 maggio 2015, n. 10094, ibidem, 470 (partiti politici); 12 ottobre 2020, n. 21992; 8 luglio 2020, n. 14230; n.

4883/2019, cit.

(13) Corte cost. 7 luglio 1988, n. 773, ivi, 1988, 4, 225; F. Sorrentino, Brevi note sui rapporti tra penale e giudizio di responsabilità amministrativa in margine a C. cost. n. 773 del 1988: una chiarificazione definitiva?, in Cass. pen., 1989, 4, 528. L. Verrienti, In tema di rapporti fra giudizio penale e giudizi di responsabilità amministrativa, in Foro it., 1989, I, 368.

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art. 489 c.p.p., pur negando l’esclusiva potestà del giudice contabile di provvedere alla liquidazione dei danni, affer-mava un principio inverso, nel senso che una volta che il giudicato penale sulla liquidazione del danno si fosse formato, ne conseguiva, naturalmente, la preclusione all’azione di responsabilità amministrativa.

La negazione dell’esclusività trovava peraltro supporto nella presa d’atto che la Corte dei conti non è “il giudice naturale” della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni (14), così come sempre negato dalla Consulta (15).

Il consolidamento del criterio d’indipendenza reciproca (16) comportò ineluttabilmente l’ammissione che l’azione di responsabilità potesse coesistere con alte azioni inerenti al medesimo fatto illecito (17), dando avvio al c.d. doppio binario, dapprima come duplicità di azioni e poi come cumulo di condanne; è divenuta, perciò, ricorrente l’affermazione che la giurisdizione della Corte dei conti deve avere il suo fondamento in una specifica disposizione di legge (18).

All’iniziale rapporto di esclusività subentrava, quindi, una relazione in termini di alternatività, che poteva dar luogo a questioni non di giurisdizione, ma di mera proponibilità della domanda (19).

La dottrina era generalmente consenziente, facendo leva sulla diversità ontologica delle due azioni (responsabilità gestoria e responsabilità civile), anche se riferibili al medesimo danno (20), ma riconosceva gli effetti preclusivi del giudicato liquidatorio del danno; per di più la dottrina (21) era propensa a condividere l’interpretazione riduttiva dell’art. 103 Cost., in base a cui la materia di contabilità riguardava solo la materia strettamente ed oggettivamente contabile implicante una gestione con obbligo di resa del conto, mentre la responsabilità amministrativa per fatto illecito rientrava nelle altre materie per cui si rendeva necessaria (c.d. interpositio positiva) un’attribuzione in base alla legge (22).

In tale situazione, si giustificava l’orientamento della giurisprudenza contabile costretta ad attenersi a criteri di con-correnza e alternatività, con tutti gli inconvenienti che ne derivavano, tanto da ritenere coraggiosa una pronuncia che aveva osato affermare l’esclusività dell’azione di responsabilità (23); si riteneva, quindi, inevitabile che l’ammissione di autonome iniziative processuali rendesse possibili decisioni dei diversi giudici sullo stesso oggetto e nei confronti del medesimo soggetto (24); una volta ammessa la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, infatti, sa-rebbe stato necessario riconoscere anche all’ente pubblico danneggiato da un suo avente il diritto all’integrale risarci-mento del danno senza subire limitazioni o riduzioni (25).

(14) Cass., S.U., n. 21992/2020, cit.; contra, Cass., S.U., 28 luglio 2004, n. 14178, in Giust. civ., 2005, I, 2411, sulla estensione della giurisdizione contabile agli aventi causa iure hereditatis.

(15) Corte cost. n. 773/1988, cit.; 30 dicembre 1987, n. 641, in Giur. cost., 1987, 3788; 29 gennaio 1993, n. 24, in questa Rivista, 1993, 1, 199; 24 luglio 1998, n. 327, ivi, 1998, 4, 237; 15 dicembre 2010, n. 335, ivi, 2010, 6, 213. Per la Consulta, la Corte dei conti non può essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici e l’attribuzione è rimessa alla discrezionalità del legislatore (sent. n.

46/2008 e n. 169/2018). A. Police, La Corte costituzionale ribadisce i limiti posti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa patrimoniale, in Foro it., 1993, IV, 277.

(16) Corte conti, Sez. riun., 5 febbraio 1990, n. 648/A, in Foro amm., 1990, 1054, con nota di A. Martucci di Scarfizzi, Alcune riflessioni sulla efficacia del giudicato penale e sulla pregiudizialità penale nel processo contabile alla luce del nuovo codice di procedura penale.

Le prime decisioni della Corte dei conti.

(17) Cass., S.U., 7 gennaio 2004, n. 63, in questa Rivista, 2014, 3-4, 477; 30 ottobre 2014, n. 22114.

(18) Cass., S.U., 19 dicembre 2009, n. 26806, in Foro amm.-CdS, 2010, 59; 25 novembre 2013, n. 26283, ivi, 2014, 2498; 2 settembre 2013, n. 20075.

(19) Cass., S.U., n. 11/2012, cit.; 22 dicembre 2009, n. 27092, in Foro amm.-CdS, 2010, 6762; 14 gennaio 2015, n. 415, in questa Rivista, 2020, 1, 266; 24 marzo 2015, n. 5848 (sulle società), in <www.dirittoegiustizia.it>, 25 marzo 2015; n. 26659/2014, cit.; 19 maggio 2016, n. 10323, in questa Rivista, 2016, 3-4, 420. C. Pinotti, Le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica fra tradizione e innovazione, in Rivista della Corte dei conti. Quaderni, n. 3/2020, 51.

(20) M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè, 2012, 493; V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2004, 565; contra, F. Pasqualucci, Introduzione, in E.F. Schlitzer (a cura di), L’evo-luzione della responsabilità amministrativa, Milano, Giuffrè, 2002, 26.

(21) G. Bronzetti, Profili costituzionali della giurisdizione in tema di responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti, in Foro amm., 1983, 1222; contra, M. Stipo, Profili costituzionali e presupposti sostanziali, in Il nuovo regolamento di procedura nei giudizi davanti alla Corte dei conti: criteri e principi direttivi (Atti del convegno di studi, Roma, 27 marzo 1995), in Amm. cont. Stato, 1996, 1, 17.

(22) La precettività e vis expansiva dell’art. 103 è riconosciuta, in difetto di espresse limitazioni, solo nella materia di contabilità pubblica, cioè nella responsabilità da maneggio: Cass., S.U., 19 luglio 1989, n. 3375, in questa Rivista, 1989, 4, 180; 16 novembre 2016, n. 23302, ivi, 2016, 5-6, 589; 18 settembre 2017, n. 21546.

(23) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 29 ottobre 1998, n. 2246, ivi, 1998, 6, 79, ricordata da S.M. Pisana, La responsabilità ammini-strativa, Torino, Giappichelli, 2007, 402.

(24) A. Acconcia, Pregiudiziale penale nel giudizio di responsabilità: orientamenti giurisprudenziali e aspetti problematici, in Il nuovo regolamento di procedura nei giudizi davanti alla Corte dei conti, cit., 119; G. Bencivenga, Costituzione di parte civile della P.A., ibidem, 130.

(25) F. Staderini, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in questa Rivista, 1996, 2, 295, il qual riteneva coerente in tale conteso porre fine, anche in termini di costi-benefici, all’irrazionalità del sistema riportando tutto nella com-petenza del giudice ordinario; M. Ristuccia, Un futuro per la responsabilità amministrativa, ivi, 1999, 1, 250

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In tale quadro nemmeno sarebbe configurabile una litispendenza tale da poter violare il principio del ne bis in idem per pendenza di causa sui medesimi fatti innanzi al giudice civile (26), atteso che l’eventuale giudicato potrebbe inci-dere solo come mero fatto estintivo o modificativo del danno (27); né sarebbe tecnicamente applicabile l’art. 39 c.p.c.

in caso di giudizi pendenti davanti a giudici appartenenti a ordini diversi, perché la norma riguarda i conflitti di com-petenza e non quelli di giurisdizione (28).

Si è quindi pervenuti alla pacifica e incontestabile eventualità di concorso tra le due giurisdizioni (29), in certo qual modo validato dal codice di giustizia contabile, stando alla ratio che lo ha ispirato (30).

È il caso di ricordare che il principio del ne bis in idem, secondo la tradizione romanistica (31), ha due diversi significati: quello sostanziale (divieto di punire più volte una persona per un idem factum) e quello processuale, come divieto di sottoporre a giudizio più volte (bis) una persona per il medesimo fatto (bis de eadem re ne sit actio). Il principio, quindi, aveva una duplice valenza in termini di litis contestatio e di res iudicata, con il beneplacito della Corte suprema, che se ne lava le mani perché non si tratta di questione di giurisdizione.

Tale dovrebbe essere l’applicazione nell’ordinamento vigente, ma così non è per via della pluralità delle giurisdi-zioni, ciascuna delle quali tende a coltivare e preservare la propria area.

La negazione del bis in idem (tra giudicati esterni) trova quindi concreta radice nella salvaguardia di ciascun pro-cesso, che, una volta avviato, può proseguire indisturbato fino alla sentenza definitiva e solo allora potrebbe contestarsi la validità di una doppia condanna sul medesimo fatto e al medesimo titolo risarcitorio.

Il nuovo codice di giustizia contabile ha preso atto dell’impossibilità di risolvere in norma la questione della duplice giurisdizione, adattandosi alla realtà dei fatti, non senza mancare di sottolineare che mentre l’oggetto del giudizio di risarcimento civile è uno specifico interesse, il giudizio innanzi alla Corte dei conti attiene sempre alla più ampia cate-goria del danno causato alla finanza pubblica.

2. La razionalità del sistema

La dottrina più sensibile, all’indomani del riassetto della disciplina della responsabilità erariale, si è posta il pro-blema della razionalità del sistema fintanto che non si pervenisse alla concentrazione presso il giudice contabile di ogni controversia in materia di responsabilità degli agenti pubblici nei confronti dell’amministrazione di appartenenza (32).

L’ordinamento giuridico consente, in via generale, il cumulo omologo o eterologo di illeciti ovvero di antigiuridi-cità, consentendo che uno stesso comportamento possa essere considerato antigiuridico tante volte quante sono le vio-lazioni prese in considerazione, senza che, nei rapporti tra i diversi tipi di responsabilità possa operare il divieto di bis in idem (33).

Dopo il fallimento della bicamerale del 1997 (34), era stata evidenziata la problematica della duplicazione dei giu-dizi per un medesimo tipo di responsabilità in relazione ai medesimi fatti, evidenziando che una volta fissata una disci-plina sostanziale sarebbe stato coerente concentrare tutte le controversie soltanto davanti al giudice della responsabilità erariale (35).

La problematica della esclusività era emersa nel convegno di Varenna del 2005 sulla “Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile ad un decennio dalle riforme”.

(26) Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, 3 giugno 1999, n. 103, ibidem, 4, 165; Sez. riun., 8 gennaio 1997, n. 3, ivi, 1997, 2, 83; Sez. II centr. app., 1 luglio 2004, n. 215, ivi, 2004, 4, 66.

(27) Corte conti, Sez. I centr. app., 18 dicembre 2002, n. 443, ivi, 2002, 6, 151; 21 novembre 2002, n. 408, ibidem, 14; Sez. III centr.

app., 6 giugno 2002, n. 192, ibidem, 188; Sez. riun., 26 aprile 2012, n. 1/Qm, ivi, 2012, 1-2, 175.

(28) Corte conti, Sez. II centr. app., 19 giugno 2002, n. 195, ivi, 2002, 4, 159; Sez. giur. reg. Molise, n. 103/1999, cit. F. Longavita, L’esclusività della giurisdizione contabile e l’azione civile di danno in sede penale, in questa Rivista, 2005, 1, 398; S.M. Pisana, op. cit., 402; S. Pilato, La responsabilità amministrativa, Padova, Cedam, 1999, 319; Id., I rapporti fra la giurisdizione contabile e le giurisdizioni penale e civile nella giurisprudenza della Cassazione, in questa Rivista, 2005, 5, 215.

(29) M. Cirulli, Giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile: dal conflitto al concorso?, ivi, 2020, 1, 59.

(30) Nella relazione si dà atto che le pubbliche amministrazioni non possono limitarsi alla denuntia damni, ma debbono astenersi da condotte inerti, “senza che ciò implichi, ovviamente, e salvo casi eccezionali correlati allo sviluppo di singole fattispecie, la sovrapposizione di azioni civilistiche, peraltro dispendiose sul piano economico” e si richiama il dovere del creditore di attivarsi per prevenire l’aggrava-mento del danno, usando l’ordinaria diligenza, che ha infatti il suo referente normativo nell’art. 1227, c. 2, c.c., espressione del principio di autoresponsabilità.

(31) Il brocardo stava a significare che il solo inizio di una certa azione aveva la conseguenza di estinguere il rispettivo diritto, che impediva l’inizio di nuove azioni, anche quando nessuna decisione sul merito fosse stata presa. Per limitare l’impatto di questa massima fu introdotta l’exceptio rei iudicatae, che era dipendente da una precedente decisione sul merito.

(32) F.G. Scoca (a cura di), La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, Cedam, 1997, 10.

(33) M. Mercone, Rapporti tra giudizi penali e contabili, in G. Di Giandomenico, R. Fagnano, G. Ruta (a cura di), La responsabilità dei funzionari e dei pubblici amministratori, Napoli, Esi, 1999, 105.

(34) Il progetto di legge costituzionale intendeva sopprimere la giurisdizione contabile di responsabilità concentrando presso il giudice amministrativo i giudizi sulla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica.

(35) F.G. Scoca, Intervento, in La Corte dei conti dieci anni dopo (Atti della giornata di studi, Teramo, 29 aprile 2004), Teramo, Edigrafital, 2005, sottolinea che lo statuto speciale della responsabilità amministrativa giustifica una giurisdizione speciale che però è vanificata dalla coesistenza di altro giudice senza che possa esser fatto valere il profilo del ne bis in idem, che non ha valore costituzionale.

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È stata additata come problema dai “toni drammatici” l’eventualità che ben tre giudici si possano occupare, non alternativamente, ma addirittura cumulativamente, della stessa questione di responsabilità, auspicando l’esclusività del

È stata additata come problema dai “toni drammatici” l’eventualità che ben tre giudici si possano occupare, non alternativamente, ma addirittura cumulativamente, della stessa questione di responsabilità, auspicando l’esclusività del