D.Lgs. 28‐8‐2000 n. 274: Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468. ART. 54.: Lavoro di pubblica utilità.
1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (94).
(94) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 marzo 2001.
ART. 73 D.P.R. 9‐10‐1990 n. 309 (Testo Unico Stupefacenti): Legge 26 giugno 1990, n. 162,
art. 14, comma 1)Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
COMMA 5 BIS: Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non
(1) Comma inserito dall'art. 4‐bis, comma 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49.
ART. 186 D.LGS. N°285/1992 (Nuovo codice della strada): Guida sotto l’influenza dell’alcool.
COMMA 9 BIS: Al di fuori dei casi previsti dal comma 2‐bis del presente articolo, la pena detentiva
e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010. ART. 197 D.LGS. N°285/1002 (Nuovo codice della strada): Guida in stato di alterazione psico‐ fisica per uso di sostanze stupefacenti. COMMA 8 BIS: Al di fuori dei casi previsti dal comma 1‐bis del presente articolo, la pena detentiva
e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio‐riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010. COMUNICATO STAMPA 05/06/2012 13:36 TERREMOTO. DESI BRUNO (GARANTE REGIONALE): SÌ ALL’IMPIEGO DEI DETENUTI NELLA RICOSTRUZIONE A seguito della visita alle carceri di Bologna e Modena del ministro di Giustizia, Paola Severino, per verificare la situazione determinata dal terremoto, la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, dichiara:
“L’impiego di persone detenute in lavori socialmente utili in aiuto alla popolazione colpita dagli eventi sismici o comunque nella ricostruzione delle zone terremotate è un’indicazione importante a considerare i detenuti come una risorsa sociale e non sempre e soltanto come portatori di problemi per la sicurezza dei cittadini. Certamente questo è un modo per avvicinare la collettività al tema del carcere e a creare un collegamento positivo tra il "dentro" e il "fuori". Va peraltro ricordato che nella regione Emilia‐Romagna già la Direzione del carcere e il Comune di Ravenna da tempo impiegano, attraverso il lavoro esterno, persone detenute che si offrono volontariamente per la pulizia delle spiagge con l’ausilio del volontariato e con ottimi risultati, ed anche quest’anno l’esperienza verrà replicata.
Lo strumento più adatto per questo tipo di iniziativa è, appunto, quella del lavoro esterno, che consente alle direzioni di individuare nel minor tempo possibile le persone da avviare ai lavori socialmente utili, salva poi l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
Positiva anche la decisione di ridurre il sovraffollamento carcerario a Bologna, attraverso il trasferimento di molti detenuti in altre sedi di carcere purché ciò avvenga questa volta con la massima attenzione al principio di territorialità della pena, e quindi si tenga conto dei criteri indicati dall'ordinamento penitenziario, cioè vicinanza alle famiglie, ai luoghi di studio e lavoro e, comunque, attenzione a non interrompere, laddove intrapresi, percorsi trattamentali, che dovrebbero essere ripresi da capo in caso di trasferimenti.
La richiesta è che ciò avvenga attraverso un ponderato esame di ogni singolo caso”.
COMUNICATO STAMPA
28/08/2012
CARCERE. GARANTE BRUNO: LAVORO RETRIBUITO PER I DETENUTI NON È ABDICABILE, RIFINANZIARE LEGGE SMURAGLIA CHE AGEVOLA CHI ASSUME. Il tema del lavoro retribuito per le persone detenute “non è oggi abdicabile”, nonostante “i tempi di risorse sempre più precarie per il carcere e di disoccupazione dilagante nella società esterna”, e tantomeno è “sostituibile con l’offerta di lavoro volontario, che deve seguire un percorso diverso e attiene alla scelta individuale delle persone condannate”.
A dirlo è Desi Bruno, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per la
Regione Emilia‐Romagna, in una nota in cui ricorda come sia ora più che mai “indifferibile il
rifinanziamento e potenziamento della legge Smuraglia, che prevede agevolazioni per le imprese e cooperative sociali che favoriscono l’inserimento lavorativo dei detenuti”. Bruno sottolinea come “l’iter di riforma del provvedimento, previsto da un disegno di legge di cui è relatrice la deputata Alessia Mosca, è in fase avanzata e si potrebbe concludere entro fine anno”.
In Emilia‐Romagna a fronte di 4.000 presenze complessive nelle carceri, si registrano 685 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e 108 non dipendenti, ovvero in
proprio o alle dipendenze di imprese e cooperative1.
“Apprendere capacità lavorative è una forma di educazione alla legalità e avere una professionalità da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal carcere ‐ sostiene Bruno ‐, sarà la prima forma di protezione dal pericolo di recidiva e quindi anche fonte di sicurezza collettiva”. Proprio per questo motivo la Garante invita a tenere separati “presupposti, finalità, ambiti di applicazione del lavoro come occupazione retribuita e i lavori socialmente utili o di pubblica utilità, che appartengono all’ambito della giustizia riparativa”. Questi ultimi infatti “sono percorsi decisamente condivisibili ‐ assicura Bruno ‐, ma non sovrapponibili all’inserimento lavorativo, dal momento che rispondono ad una scelta individuale delle persone condannate”. Una distinzione necessaria in particolare per l’opinione pubblica, dal momento che del lavoro volontario si è molto parlato sui mass media sia “per la possibilità, poi diventata realtà, di impiegare detenuti volontari in attività di aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto – conclude la Garante ‐, sia per le modifiche al codice della strada che hanno introdotto la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità per i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico‐fisica”.