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II. Le biblioteche della Compagnia di Gesù

5. Le norme bibliotecarie nella Ratio studiorum: la selezione dei libri

Le tematiche principali sopra esposte vennero riprese nella versione definitiva della Ratio studiorum del 1599, entro la quale si ritrova una piccola serie di norme relative all’incremento delle biblioteche collegiali, dedicata però, in questo caso, a quella parte della raccolta libraria utilizzata come supporto diretto per lo studio degli allievi:

57 MHSI, MP, III, cit., p. 246.

58 «Et in omnibus libris scribatur in prima pagina nomen collegii, et significetur librum illum catalogo esse inscriptum hoc modo: Collegium Avenion. Catal. Inscript.» (MHSI, MP, IV, cit., p. 420).

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Regulae Provincialis

Reditus pro bibliotheca – 33. Ne nostris quantum satis est, librum desit,

aliquem redditum annuum sive ex collegis ipsius bonis, sive aliunde, amplificandae bibliothecae attribuat; quem alios in usus convertere nulla ratione liceat.

Abstinendum a libris inhonestis – 34. Omni vigilatia caveat, mximi

momenti id esse ducendo, ut omnino in scholis nostris abstineatur a libris poetarum, aut quibuscunque, qui honestati bonisque morbus morbus nocere queant, nisi prius a rebus et verbis inhonestis purgati sint; vel si omnino purgari non potuerunt, quemadmodum Terentius, potius non legantur, ne rerum qualitas animorum puritatem offendat.59

Regulae Rectoris

Quae scriptiones in codicem referendae – 16. Servandum curet, quod est

in regulis praefecti bibliothecae de referendis in codicem his rebus, quae publice exhibentur scribunturque in collegio seu extra collegio a nostris; hoc est dialogis, orationibus, versi bus, et alii huiusmodi, praefecto aut aliis harum rerum peritis dato negotio seligendi.

Librorum distributio – 17. Bibliothecarium in librorum distributione a

studiorum praefecti praescripto non discedere.60

59 MHSI, MP, V, cit., p. 364. «Regole del Provinciale - 33. Il reddito per la biblioteca. Affinché i nostri studenti possano disporre dei libri necessari , assegni un reddito annuo dai beni del collegio o da altri proventi, per l’incremento della biblioteca. Esso per nessun motivo potrà essere destinato ad altri usi.

34. Si vietino i libri pericolosi. Provveda con ogni cautela, ritenendo ciò di grande importanza, che nelle nostre scuole non si usino assolutamente libri di poeti o di qualsiasi altro genere, che possano nuocere all’onestà e ai buoni costumi, se prima non siano stati emendati dei passi e delle parole indecorose. Se non possono essere interamente depurati, come Terenzio, piuttosto non si leggano, affinché i contenuti di quelle opere non offendano la purezza delle anime» (Ratio atque institutio studiorum, 2002, cit., p. 107).

60 MHSI, MP, V, cit., p. 371. «Regole del rettore - 16. Le composizioni da raccogliere in volume. Abbia cura di far osservare ciò che è prescritto nelle regole del prefetto della biblioteca sul dovere di raccogliere in volume quei componimenti scritti e presentati dai nostri alunni in collegio o fuori del collegio: cioè dialoghi, discorsi, composizioni in versi e altri ancora, affidando al prefetto o ad altre persone esperte l’incarico di farne la scelta.

17. Distribuzione dei libri. Ordini al bibliotecario di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del prefetto degli studi per quanto riguarda la distribuzione dei libri» (Ratio atque institutio

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Regulae Praefecti Studiorum Superiorum

Librorum delectus et copia – 29. Curet, ne scholastici libris aut utilibus

careant, aut abundet inutilibus. Quare mature rectori suggerat, ne librorum, quibus in dies utimur aut proximum in annum usuri sunt tum nostri tum externi, copia desideretur.

Qui libri quibus distribuendi – 30. Theologiae ac philosophiae

auditoribus non quoslibet, sed certo quosdam, rectore conscio, ex magistrorum consilio concedat libros; scilicet, praeter Summam S. Thomae theologis, et Aristotelem philosophis, commentarium aliquem selectum, quem privato studio consulere possint. Tridentinum Concilium omnes theologi habeant, et Bibliorum volumen; quorum lectio sit illis familiaris. An etiam aliquem ex patribus habere debeant, cum rectore consideret. Theologis praeterea ac philosophis omnibus librum aliquem ad humanitatis studia pertinentem distribuat, moneatque, ut certis quibusdam temporibus legere, ubi commodum sit, non omittant.61

Regulae Praefecti Studiorum Inferiorum

Librorum catalogus – 27. Ante instaurationem studiorum de catalogo

librorum, qui eo anno explicandi sunt in scholis nostris, conficiendo, mature referat ad rectorem, ut res cum praefecto generali et cum magisteri communicetur; eodemque modo statuatur, si qui forte in anno libri sive scriptores commutandi sint.

Librorum copia – 28. Efficiat, ut tempestive cum publicis bibliopolis

agatur, ne librorum, quibus aut in dies utimur, aut sequentem in annum usuri sumus tum nos, tum externi, copia desideretur.62

61 MHSI, MP, V, cit., p. 377. «Regole del Prefetto degli Studi Superiori - 29. Scelta e abbondanza

dei libri. Il prefetto procuri che gli scolastici non siano privi dei libri utili e non abbondino

invece di quelli inutili. Per questo avverta per tempo il rettore perché non manchino sia i libri di uso quotidiano, sia quelli che saranno necessari per l’anno seguente ai nostri e agli esterni. 30. Quali libri devono essere distribuiti e a chi. Agli studenti di teologia e di filosofia non conceda in lettura qualsiasi libro, ma solo alcuni stabiliti, dopo averne informato il rettore, sentito il parere dei professori: oltre alla Summa di san Tommaso per quelli di teologia e Aristotele per quelli di Filosofia, qualche scelto commentario che gli studenti possano utilizzare nello studio privato. Tutti gli studenti di teologia abbiano il Concilio di Trento e una Bibbia, la cui lettura sia loro familiare. Valuti con il rettore se debbano avere anche qualche Padre della Chiesa. Inoltre distribuisca a tutti gli studenti di teologia e di filosofia qualche libro di studi letterari, e raccomandi loro di non trascurarne la lettura in certi momenti, quando sia opportuno» (Ratio atque institutio studiorum, 2002, cit., pp. 133-135).

62 MHSI, MP, V, cit., pp. 407-408. «Regole del Prefetto degli Studi Inferiori - 27. Lista dei libri. Prima dell’inizio delle lezioni, il prefetto riferisca per tempo al rettore sulla compilazione dell’elenco dei libri che devono essere spiegati quell’anno nelle nostre scuole, perché se ne tratti

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Questi precetti, che, come detto prima, integrano la normativa bibliotecaria ufficiale della Compagnia, oltre a confermare le prescrizioni delle Regulae gesuitiche chiariscono alcuni punti fondamentali della vita bibliotecaria dell’Ordine. Innanzitutto, il codice pedagogico corrobora il precetto, contenuto nelle Costituzioni e nelle Regulae, unitamente alle prescrizioni circa la pratica obbligatoria dell’espurgazione libraria, della perpetua ed esclusiva dotazione pecuniaria per la creazione e il sostentamento della raccolta bibliografica. Solo che, in questo caso, il fine della norma sembra essere indirizzato prevalentemente al sostentamento della bibliotheca minor, deputata a contenere i volumi a uso degli studenti del collegio. Inoltre, la Ratio precisa ulteriormente la tipologia di materiale documentario che il prefetto della biblioteca (oramai da considerarsi a tutti gli effetti “Bibliotecario” in senso moderno, con funzioni e competenze peculiari) deve raccogliere nel repertorio ufficiale del collegio, il quale riguarda non solo i lavori creati dagli alunni e destinati alla pubblica esposizione come dialoghi e orazioni, ma anche produzioni di carattere squisitamente letterario come i componimenti poetici. Non meno importanti le raccomandazioni per il prefetto degli studi superiori circa la selezione dei libri a uso degli allievi, gesuiti e laici, e della distribuzione, da parte del bibliotecario del collegio, di quegli stessi volumi all’interno della

bibliotheca minor. Questa norma ci fa di conseguenza intendere che il prefetto

della biblioteca, oltre alla gestione e alla custodia dei volumi contenuti nella

bibliotheca maior, destinati all’uso da parte dei padri, era anche incaricato della

gestione diretta del patrimonio bibliografico destinato alla popolazione studentesca del collegio. Per ciò che riguarda i programmi di letture, ai già citati Aristotele e Tommaso d’Aquino viene affiancata, per i teologi, la lettura dei

Canones et Decreta SS. Concilii Tridentini e della Sacra Scrittura (nonché, alla

bisogna, di alcune opere di patristica), mentre per ciascuno degli allievi dei corsi col prefetto generale e coi professori; allo stesso modo si decida se durante il corso dell’anno si devono cambiare alcuni testi o autori.

28. Disponibilità dei libri. Faccia in modo di trattare per tempo con i librai della città, affinché non manchino i libri che noi e gli studenti utilizziamo ogni giorno quest’anno e quelli che useremo l’anno prossimo» (Ratio atque institutio studiorum, 2002, cit., pp.).

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superiori è prevista e raccomandata la lettura di opere che trattano di argomenti letterari. In ultimo, estremamente interessanti risultano le prescrizioni sulla modalità di acquisizione dei volumi per i corsi annuali di studi inferiori. Il prefetto degli studi, responsabile dell’organizzazione didattica, ha il compito di provvedere a stilare un elenco dei libri di testo da utilizzare durante l’anno scolastico, il quale deve essere vagliato ed eventualmente modificato dal prefetto generale e dai professori del corso. L’elemento più interessante di questo gruppo di norme riguarda il rapporto diretto che intercorre tra il prefetto degli studi inferiori e i librai cittadini. A costui infatti spetta il compito di segnalare il materiale bibliografico (contenuto nella lista citata poc’anzi) che verrà adottato per le lezioni collegiali, in modo che i librai possano per tempo procurarsi i titoli richiesti e provvedere alle esigenze del collegio.

Come detto prima, la Compagnia di Gesù riteneva fondamentale per la sua sopravvivenza la presenza di una raccolta libraria stabile, da poter costantemente accrescere e aggiornare. La suddivisione di questa in due distinte aree fisiche non incideva sulla sua peculiare unità istituzionale, e ciò è dimostrato dalla volontà di provvedere simultaneamente all’incremento (naturalmente proporzionale) di entrambe le sezioni bibliotecarie. Parallelamente, la circolazione del sapere doveva essere oculatamente controllata dai vertici delle istituzioni educative per evitare la deviazione degli allievi dal percorso pedagogico della Ratio. Circa il processo di selezione libraria, invece, le prescrizioni della Ratio chiariscono e confermano un punto fondamentale dell’organizzazione istituzionale gesuitica. Come visto prima, la scelta oculata e minuziosa dei libri di testo era demandata, per le rispettive classi di studio, ai prefetti degli studi superiori e inferiori. A questa selezione libraria si univa quella, relativa alla bibliotheca maior, operata dal bibliotecario e dagli altri padri; il che contribuisce a ricordare il carattere profondamente unitario e collettivo della Compagnia, sia sul piano decisionale, sia su quello attuativo. Dal punto di vista strettamente riguardante l’organizzazione educativa, infine, la stringente preoccupazione per la continua presenza di libri di testo destinati ai propri allievi e l’obbligatorietà di inserire nel percorso curriculare dei futuri teologi opere come i decreti tridentini riflettono chiaramente le finalità pedagogico-morali della Compagnia e la sua conformità

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alle nuove correnti di riforma conciliare, di cui, come sappiamo, la Societas divenne baluardo in tutti i territori d’Europa.

6. Il processo di selezione bibliografica: cataloghi, liste interne,