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Art. 18 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere potranno svolgere le loro attività sotto il

nome con cui si sono registrati e negli ambiti e aree di azione specificati nelle procedure di registrazione.

Le ONG straniere non possono istituire filiali (fenzhi jigou 分支机构) in Cina, salvo che il Consiglio di Stato non abbia specificato diversamente.

Art. 19 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno

presentare presso l’unità professionale di supervisione un piano relativo alle attività (huodong jihua

baoye 活动计划报业) che intendano svolgere nell’anno successivo, contenente i progetti da

realizzare e i fondi da impiegare; successivamente, entro 10 giorni dall’approvazione da parte dell’unità professionale di supervisione, essi dovranno presentare lo stesso presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione. Laddove, in casi eccezionali, vi sia la necessità di

71 modificare il piano relativo alle attività, occorre presentare la documentazione in tempo utile presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione.

Art. 20 Le ONG straniere che svolgono attività sul territorio cinese non possono imporre nei

confronti dei partner cinesi e beneficiari condizioni che violino regolamenti e leggi cinesi.

Art. 21 I fondi per le attività che svolgono le ONG straniere in Cina includono:

(1) Fondi che provengono legalmente dall’estero (jingwai 境外);

(2) Interessi sui depositi bancari in territorio cinese (zhongguo jingnei 中国境内); (3) Altri fondi ottenuti legalmente in territorio cinese.

Le ONG straniere che svolgono le loro attività in Cina non possono acquisire o utilizzare fondi al di fuori di quelli regolamentati nei punti sopracitati.

Le ONG straniere e gli uffici di rappresentanza non possono richiedere donazioni all’interno del territorio cinese.

Art. 22 Le ONG straniere che hanno istituito un ufficio di rappresentanza in Cina dovranno gestire i

fondi che vengono impiegati sul territorio cinese attraverso il conto corrente bancario degli uffici di rappresentanza registrato presso l’organo competente.

Le ONG straniere che svolgono attività temporanee dovranno gestire i fondi impiegati sul territorio cinese attraverso il conto corrente dei partner cinesi, applicare una contabilità separata e destinare i fondi solo per una specifica proposta.

Le ONG straniere, i partner cinesi e i singoli individui non possono impiegare alcuna altra forma al di fuori del conto corrente bancario specificato nei precedenti due paragrafi per ricevere o effettuare pagamenti di fondi al fine di portare avanti le loro attività in Cina.

Art. 23 Le ONG straniere possono impiegare i fondi in conformità con gli ambiti e le aree di

operazione registrati dagli uffici di rappresentanza o sulla base degli accordi presi in collaborazione con i partner cinesi.

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Art. 24 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere possono adottare un sistema di contabilità

unificato cinese (zhongguo tongyi de kuaijizhidu 中国统一的会计制度) e impiegare personale specializzato in materia di contabilità della Cina per portare avanti il lavoro di contabilità in conformità con la legge. Il bilancio contabile finanziario viene accertato da società di revisione contabile in Cina.

Art. 25 Le ONG straniere che svolgono le loro attività in Cina gestiscono i ricavi e le spese in valuta

estera in accordo con le regolamentazioni sul cambio della valuta estera in Cina

Art. 26 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, in conformità con la legge, si occupano della

registrazione delle tasse, della dichiarazione e procedure di pagamento.

Art. 27 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere che impiegano personale all’interno del

territorio cinese devono attenersi alle leggi e alle regolamentazioni governative, inoltre devono presentare e registrare presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione e l’unità professionale di supervisione le informazioni relative al personale impiegato.

Art. 28 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere e le ONG straniere che svolgono attività

temporanee non possono assumere membri in Cina, salvo che non vi siano altre disposizioni da parte del Consiglio di Stato.

Art. 29 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere devono designare il capo-rappresentante,

inoltre in base alle esigenze di lavoro possono nominare da uno a tre rappresentanti.

Le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni, non possono ricoprire il ruolo di capo- rappresentante o di rappresentanti:

(1) Mancanza o limiti nelle capacità in materia di condotta legale; (2) Possedere una fedina penale sporca;

(3) Avere il capo-rappresentante o un rappresentante dell’ufficio di rappresentanza la cui registrazione è stata revocata o il cui certificato di registrazione è stato sospeso da non oltre cinque anni in accordo con la legge;

(4) Altre condizioni fissate dalle leggi o dai regolamenti governativi.

Art. 30 Le ONG straniere che avviano attività temporanee lo fanno utilizzando la denominazione

73 Le ONG straniere e i partner cinesi entro 30 giorni dalla conclusione delle attività temporanee devono consegnare presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione un resoconto (shumian baosong 书面报送) relativo alla situazione delle attività e dell’utilizzo dei fondi.

Art. 31 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere entro il 31 gennaio di ogni anno devono

provvedere a consegnare presso l’unità professionale di supervisione un resoconto relativo al lavoro svolto nell’anno precedente, e dopo aver ricevuto in risposta un commento da parte di quest’ultima, devono presentare entro il 31 marzo lo stesso resoconto all’organo di gestione delle procedure di registrazione, per ricevere l’ispezione annuale.

Il resoconto relativo al lavoro annuale deve includere un rapporto di verifica sul bilancio finanziario (shenji de caiwu kuaiji baogao 审计的财务会计报告) e una relazione concernente le attività svolte e i cambiamenti del personale e della struttura organizzativa.

Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere devono provvedere a rendere pubblico sul sito web ufficiale dell’organo di gestione delle procedure di registrazione il resoconto relativo al loro lavoro annuale.

Art. 32 Nessuna unità o singolo individuo sul territorio cinese può ricevere la custodia o può essere

finanziato da un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera non ancora registrato o di una ONG straniera che non ha ancora presentato la documentazione necessaria per svolgere attività temporanee; né può agire come rappresentante o per conto di un rappresentante della ONG straniera che svolge la propria attività in Cina.