• Non ci sono risultati.

Art. 45 Laddove gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, le ONG straniere che svolgono

attività temporanee o i partner cinesi si trovino in una delle seguenti condizioni, attraverso l’organo governativo di pubblica sicurezza a livello di città divisa in distretti o a livello superiore, viene emesso un avvertimento disciplinare oppure ordinato loro di cessare le attività entro un certo termine; vengono confiscati i beni illeciti e ciò che è stato ottenuto illegalmente; in circostanze gravi, attraverso l’organo di gestione delle procedure di registrazione viene revocato il certificato di registrazione e vengono proibite le attività temporanee:

(1) In caso non si occupino di aggiornare le informazioni relative alla registrazione e alla presentazione della documentazione necessaria, in conformità ai regolamenti;

(2) In caso non svolgano le proprie attività sotto il nome o fuori dagli ambiti e le aree di azione fissati all’interno della documentazione relativa alla registrazione o alla presentazione della domanda; (3) In caso si impegnino in attività finanziate a scopo di lucro, richiedano donazioni o assumano membri in violazione dei regolamenti;

77 (4) In caso ottengano o impieghino fondi in violazione dei regolamenti, oppure non aprano o utilizzino conti correnti bancari o non portino avanti la contabilità in conformità con i regolamenti; (5) In caso non presentino il resoconto relativo alla piano annuale delle attività o non presentino o rendano pubblico il resoconto sul loro lavoro annuale, in accordo con i regolamenti;

(6) In caso rifiutino di accettare un’ispezione o non ne accettino una secondo i regolamenti. Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, le ONG straniere che svolgono attività temporanee o i partner cinesi che ottengano certificati di registrazione degli uffici di rappresentanza o presentino domanda per svolgere attività temporanee attraverso mezzi illegali come l’utilizzo di false informazioni oppure falsifichino (weizao 伪造), alterino (bianzao 变造), comprino o vendano (maimai 买卖) affittino (chuzu 出租) o prestino (chujie 出错) certificati di registrazione e timbri, saranno puniti in conformità con la regolamentazione specificata nei precedenti paragrafi.

Art. 46 Laddove si verificasse una delle seguenti condizioni, da parte degli organi governativi di

pubblica sicurezza a livello di città divisa in distretti o a livello superiore, viene applicato il divieto o ordinata la cessazione di comportamenti illegali; vengono confiscate proprietà illecite e ciò che è stato ottenuto illegalmente; viene emesso un avvertimento disciplinare direttamente al personale responsabile e in caso di circostanze gravi, essi vengono tenuti in custodia fino a 10 giorni:

(1) Svolgere attività in nome di una ONG straniera o di un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera senza essersi registrati o aver presentato la documentazione necessaria alla registrazione; (2) Svolgere attività in nome di un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera dopo che la registrazione sia stata revocata, il certificato di registrazione sia stato sospeso o la registrazione sia stata cancellata;

(3) Svolgere attività sul territorio cinese dopo che il termine per svolgere attività temporanee da parte di una ONG straniera sia scaduto o che siano state vietate attività temporanee;

(4) Incaricare o finanziare individui e organizzazioni in Cina per svolgere attività sul territorio cinese, nel caso in una ONG straniera non abbia provveduto a registrare il proprio ufficio di rappresentanza o non abbia presentato la documentazione necessaria per svolgere attività temporanee.

Gli individui e le organizzazioni in Cina, i quali in maniera consapevole cooperino con un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera non ancora registrato o con una ONG straniera che non ha presentato la documentazione necessaria per svolgere attività temporanee, oppure che ricevano il loro affidamento e i loro finanziamenti, oppure che agiscano per conto di un agente o di un agente

78 in veste differente per svolgere attività e ricevere o emettere pagamenti di fondi per i loro progetti, saranno puniti in conformità con i regolamenti specificati nei precedenti paragrafi.

Art. 47 Nel caso in cui una ONG straniera o un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera si

trovasse in una delle seguenti condizioni, il certificato di registrazione verrebbe sospeso oppure le attività temporanee verrebbero vietate da parte dell’organo di gestione delle procedure di registrazione; qualora non venisse commesso alcun crimine, il personale direttamente responsabile è tenuto sotto custodia dagli organi governativi di pubblica sicurezza a livello di città divisa in distretti o a livello superiore fino a 15 giorni:

(1) Incitamento a opporsi alle leggi e ad applicare i regolamenti; (2) Ottenimento illegale di segreti di Stato;

(3) Diffamazione (zaoyao 造谣), calunnia (feibang 诽谤) oppure emissione pubblica (fabiao 发表) e diffusione (chuanbo 传播) di altre informazioni lesive che mettono in pericolo la sicurezza pubblica o danneggiano gli interessi nazionali;

(4) Impegno o finanziamenti in attività politiche oppure impegno e finanziamenti illegali in attività religiose;

(5) Altre situazioni che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, danneggiano gli interessi pubblici o nazionali.

Nel caso in cui una ONG straniera o un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera fosse coinvolto in azioni criminali, quali quelle volte a dividere la nazione, danneggiare l’unità nazionale o incitare al rovesciamento dello Stato, essi sarebbero puniti dagli organi di gestione delle procedure di registrazione in accordo con le misure disciplinari specificate nei paragrafi precedenti e sarebbero ricercate le responsabilità penali del personale direttamente coinvolto, in conformità alla legge.

Art. 48 Nel caso in cui una ONG straniera o un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera

violasse i provvedimenti di questa legge oppure la propria registrazione venisse revocata, il proprio certificato di registrazione sospeso oppure venissero vietate le attività temporanee, essi non potranno istituire nuovamente un ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee prima di un periodo di 5 anni a partire dalla data in cui la propria registrazione viene revocata o sospesa o le loro attività temporanee vengono vietate.

79 Gli uffici di rappresentanza non registrati o le ONG straniere che non avessero presentato la documentazione necessaria per la registrazione per svolgere attività temporanee non possono istituire un ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee in Cina prima di un periodo di 5 anni a partire dalla data in cui vengono proibite le proprie attività.

Le ONG straniere che si trovassero in una delle condizioni specificate nell’Articolo 47 di questa legge non possono istituire un ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee in Cina; inoltre il Ministero di Pubblica Sicurezza sotto il Consiglio di Stato può includerli in una lista di soggetti indesiderati (bu shou huanying de mingdan 不受欢迎的名单).

Art. 49 Laddove agli uffici di rappresentanza delle ONG straniere venisse ordinato di cessare le

attività entro un certo termine, gli organi di gestione delle procedure di registrazione provvedono a sequestrare il loro certificato di registrazione, il timbro e i documenti relativi alle loro attività finanziarie. In caso venisse revocata la registrazione e venisse sospeso il certificato di registrazione, gli organi di gestione delle procedure di registrazione provvedono a confiscare il loro certificato di registrazione, il timbro e ad invalidarli con un avviso pubblico.

Art. 50 Laddove i cittadini stranieri violassero i regolamenti di questa legge, gli organi di competenza

possono ordinare loro di lasciare il Paese (chujing 出境) entro un certo termine o possono ordinare l’esilio (qiansong chujing 遣送出境) o la loro espulsione (quzhu chujing 驱逐出境).

Art. 51 Nel corso del loro lavoro di supervisione e controllo delle ONG straniere, gli organi di

pubblica sicurezza, i dipartimenti di competenza, le unità professionali di supervisione e il loro personale provvedono a ricercare, in accordo con la legge, le responsabilità legali di coloro che non adempissero ai propri obblighi (lüxing zhize 履行职责), che abusassero del potere delle autorità (lanyong zhiquan 滥用职权), che trascurassero i propri doveri (wanhu zhishou 玩忽职守) e che commettessero abuso d’ufficio e frode (xunsi wubi 徇私舞弊).

Art. 52 Laddove si contravvenisse ai regolamenti di questa legge con un’azione che costituisce una

violazione della sicurezza pubblica, gli organi di sicurezza pubblica applicano provvedimenti punitivi in accordo con la legge; laddove si contravvenisse ad essi con un’azione che costituisce un crimine, essi provvederebbero a ricercare le responsabilità penali, in conformità alla legge.

80