• Non ci sono risultati.

Registrazione e presentazione della documentazione necessaria alla registrazione

Art. 9 Le organizzazioni non governative straniere che operano in Cina devono, secondo la legge,

registrarsi e istituire un ufficio di rappresentanza (daibiao jigou 代表机构) sul territorio cinese; le organizzazioni non governative straniere operanti in Cina che non istituiscono un ufficio di rappresentanza sul territorio ma hanno la necessità di condurre attività temporanee (linshi

huodong 临时活动) sono tenute a presentare la documentazione necessaria alla registrazione, in

conformità alla legge.

Le organizzazioni non governative straniere in Cina che non costituiscano un ufficio di rappresentanza sul territorio o che non presentino la documentazione necessaria alla registrazione

67 delle attività temporanee che intendono svolgere in Cina non possono portare avanti o essere impegnate segretamente in alcuna attività, non possono affidare o finanziare in alcun modo (in maniera trasparente o segreta) alcuna unità o individuo al fine di portare avanti le attività per loro conto.

Art. 10 Le organizzazioni non governative straniere che sono conformi alle seguenti condizioni, in

base all’ambito entro cui operano, alle aree in cui svolgono le loro attività e alle necessità per portarle avanti, possono fare domanda per registrarsi e costituire un ufficio di rappresentanza sul territorio cinese:

(1) Stabilirsi legalmente all’estero;

(2) essere capaci di assumersi in maniera indipendente la responsabilità civile;

(3) proposte e ambiti di lavoro fissati nella regolamentazione devono contribuire al benessere pubblico;

(4) Portare avanti attività considerevoli all’estero per oltre due anni;

(5) Altre condizioni stipulate dalle leggi e dalle regolamentazioni amministrative.

Art. 11 Le organizzazioni non governative straniere che fanno domanda per registrarsi e costituire

un ufficio di rappresentanza sul territorio cinese devono ottenere l’approvazione da parte di una “unità professionale di supervisione” (yewu zhuguan danwei 业务主管单位).

L’elenco delle unità professionali di supervisione sarà pubblicato dal Ministero di Pubblica Sicurezza del Consiglio di Stato e dagli organi di sicurezza pubblica a livello dei governi provinciali insieme con gli altri dipartimenti competenti.

Art. 12 Le organizzazioni non governative straniere, entro 30 giorni dall’approvazione da parte

dell’unità professionale di supervisione, potrà fare domanda presso gli organi di gestione delle procedure di registrazione per registrarsi e costituire un ufficio di rappresentanza sul territorio. Per fare domanda di registrazione, le organizzazioni non governative straniere dovranno presentare agli organi competenti la seguente documentazione:

(1) Modulo per la domanda di registrazione;

68 (3) Documento di riconoscimento, curriculum vita e certificato o dichiarazione che attesti di non aver mai commesso crimini da parte del principale rappresentante dell’ufficio di rappresentanza proposto;

(4) Documento che dichiari la sede dell’ufficio di rappresentanza proposto; (5) Documento che dichiari la provenienza dei fondi;

(6) Lettera di approvazione da parte dell’unità professionale di supervisione;

(7) Altra documentazione e materiale fissato dalle leggi e delle regolamentazioni amministrative. L’organo competente per le procedure di registrazione che esamina le domande presentate dalle organizzazioni non governative straniere che intendono istituire un ufficio di rappresentanza sul territorio possono formare valutazioni portate avanti da esperti ove necessario.

L’organo competente per le procedure di registrazione decide se approvare o non approvare la richiesta di registrazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di registrazione.

Art. 13 In caso di approvazione della richiesta di registrazione dell’ufficio di rappresentanza

dell’organizzazione non governativa straniera, l’organo competente provvede a rilasciare un certificato di registrazione e ad annunciarlo pubblicamente. La registrazione include i seguenti punti: (1) Denominazione;

(2) Indirizzo della sede;

(3) Ambito delle attività (yewu fanwei 业务范围); (4) Aree di attività (huodong diyu 活动地域);

(5) Principale rappresentante (shouxi daibiao 首席代表); (6) Unità professionale di supervisione.

In accordo con la legge, gli uffici di rappresentanza delle organizzazioni non governative straniere, sulla base del certificato di registrazione, si occupano delle registrazioni per la gestione delle tasse (banli shuiwu dengji 办理税务登记), ottengono un sigillo (kezhi yinzhang 刻制印章), aprono un conto corrente presso una banca cinese, inoltre presentano all’organo competente per la registrazione una copia del certificato di registrazione per la gestione delle tasse, un modello del sigillo e i dettagli relativi al loro conto corrente.

Art. 14 L’ufficio di rappresentanza dell’organizzazione non governativa straniera che avesse la

69 giorni dall’approvazione da parte dell’unità professionale di supervisione presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione.

Art. 15 In caso si verificasse una delle seguenti circostanze, l’ufficio di rappresentanza

dell’organizzazione non governativa straniera verrà annullato dall’organo di gestione delle procedure di registrazione e sarà annunciato pubblicamente:

(1) L’organizzazione non governativa straniera revoca l’ufficio di rappresentanza; (2) L’organizzazione non governativa straniera cessa la propria attività;

(3) La registrazione dell’ufficio di rappresentanza dell’organizzazione non governativa straniera, in accordo con la legge, viene revocata o il certificato di registrazione viene ritirato;

(4) L’ufficio di rappresentanza cessa la propria attività per altre ragioni.

A seguito dell’annullamento della registrazione dell’ufficio di rappresentanza dell’ONG straniera, l’ONG straniera che aveva istituito l’ufficio di rappresentanza dovrà gestire appropriatamente le conseguenze successive all’accaduto. Laddove l’ufficio di rappresentanza dell’ONG straniera non possedesse una figura legale (faren zige 法 人 资 格 ), l’ONG straniera dovrà assumersi la responsabilità legale correlata al caso.

Art. 16 Le organizzazioni non governative straniere che non istituiscono un ufficio di rappresentanza

in Cina, ma intendono avviare un’attività temporanea sul territorio cinese devono farlo in collaborazione con gli organi statali cinesi, le organizzazioni del Popolo (renmin tuanti 人民团体), le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali (che d’ora in poi si riferiranno tutti con il nome di “partner locali cinesi” (zhong fang hezuo danwei 中方合作单位).

Art. 17 Le ONG straniere che conducono attività temporanee insieme ai partner cinesi devono

procedere a un esame e conseguente approvazione in accordo con le normative nazionali e devono presentare, presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione a livello locale, la documentazione necessaria entro 15 giorni prima dell’avvio delle attività temporanee. Per la presentazione della domanda di registrazione si richiede la seguente documentazione:

(1) Documenti e materiali che certifichino l’istituzione legale della ONG straniere; (2) Un accordo scritto tra l’ONG straniera e i partner locali;

(3) Il materiale relativo che includa la denominazione, gli obiettivi, le aree e la durata delle attività temporanee;

70 (4) Materiale che certifichi i costi dei progetti e la provenienza dei fondi e illustri i dettagli relativi al conto corrente bancario dei partner locali cinesi;

(5) Documentazione di approvazione che hanno ottenuto i partner locali;

(6) Altra documentazione e materiale specificati dalla legge e dai regolamenti governativi.

In situazioni di emergenza, soccorso in caso di calamità o di operazioni di salvataggio, non sarà applicata la regolamentazione stipulata negli articoli precedenti per quanto concerne le ONG straniere che hanno la necessità di avviare attività temporanee in Cina e le tempistiche di presentazione della domanda di registrazione.

Le attività temporanee di una ONG straniera non potranno superare la durata di un anno; in caso vi sia una reale necessità di prolungare il periodo di durata, occorre presentare nuovamente la domanda di registrazione.

In caso l’organo di gestione delle procedure di registrazione ritenesse che le attività temporanee contenute all’interno della domanda di registrazione non risultassero conformi all’Articolo 5 di questa legge, esso provvederà ad avvisare in tempo i partner cinesi affinché cessino le attività temporanee.