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CAPITOLO VII Articoli supplementar

7. È possibile svolgere attività senza un ufficio di rappresentanza?

3.4 L’attuazione della legge sulla gestione delle ONG straniere in Cina

3.4.4 Ostacoli e miglioramenti nella fase attuativa

Pur essendo passati soltanto alcuni mesi dall’entrata in vigore della nuova “Legge sulle ONG straniere”, tuttavia, se confrontato con il momento in cui è stata annunciata, è possibile notare che vi sia stata una graduale chiarificazione di alcune ambiguità rilevate tra le misure fissate all’interno del testo giuridico.

Innanzitutto, va sottolineato l’atteggiamento da parte dei dipartimenti di pubblica sicurezza nei confronti della legge e l’importanza che il governo ovviamente le ha attribuito. Sul sito web di ogni ufficio di amministrazione delle ONG straniere a livello provinciale è stata creato un collegamento diretto alla piattaforma di servizio alle ONG straniere195; inoltre i moduli on-line e il

task-bar di appuntamento sono stati inseriti nel sistema integrato dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza.

A differenza delle unità di supervisione delle organizzazioni sociali cinesi che operano nel sistema di "doppia gestione", molte unità di supervisione delle ONG straniere hanno già designato un esperto del settore e hanno istituito un ufficio competente che unisce le funzioni di ufficio.

In secondo luogo, l’ambito di attività non è limitato al luogo di registrazione. Le organizzazioni sociali cinesi adottano solitamente principi di registrazione e di gestione classificati per grado e decidono l'area in cui le loro attività si svolgono sulla base del grado in cui si registrano. La registrazione degli uffici di rappresentanza delle ONG straniere avviene esclusivamente presso le istituzioni provinciali. L'ufficio di pubblica sicurezza elabora un piano di coordinamento globale, ma non effettua la registrazione concretamente. In questo modo i ministeri nazionali agiscono come unità di controllo mentre la registrazione avviene a livello provinciale. Attualmente l'area di attività degli uffici di rappresentanza registrati è legata all'ambito di attività dell'unità professionali di supervisione; inoltre gli uffici di rappresentanza si registrano in una provincia, ma possono svolgere al contempo attività in più province, anche a livello nazionale. Il sistema di pubblica sicurezza coordina internamente la gestione delle attività inter-provinciali. La legge vieta l'istituzione di filiali, il che significa che la registrazione in un posto e l'attività in più posti è consentita, ma deve avvenire all’interno dell'ambito di lavoro dell'unità professionale di supervisione e le attività non possono essere portate avanti da filiali.

Il terzo punto riguarda la fattibilità e le difficoltà di preparare il materiale in questione. Tra le organizzazioni che si predispongono per la registrazioni, vi sono alcune che stanno preparando tutta la documentazione in conformità al manuale-guida, tuttavia hanno riscontrato che nel comunicare con le autorità esiste un vero e proprio divario tra la comprensione da parte dell’organizzazione stessa e quella delle autorità, in particolare per quanto riguarda le informazioni

110 che devono essere inserite nella domanda. A volte accade che le ONG siano costrette anche ad avviare nuovamente il processo di registrazione. Inoltre, ciò che richiede ancora più tempo e dispendio di energie è che la gran parte della documentazione implica l’autorizzazione notarile a livello locale e l'autenticazione e l'approvazione da parte della delegazione consolare cinese. Questo processo è spesso in contrasto con quello richiesto in altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti, dove le delegazioni diplomatiche cinesi procedono all’autenticazione solo dei documenti a livello federale, mentre il governo federale degli Stati Uniti accetta solo documenti da parte di uffici a livello statale. Lo Stato convalida a livello notarile la firma dell'individuo, in modo che per gli individui che ottengano dalle delegazioni consolari cinesi l'autenticazione dei documenti, è necessario prima recarsi presso il governo federale e successivamente procedere all'autenticazione individuale.

Per quanto concerne le esperienze attuali in materia di registrazione, la sfida più grande si sta focalizzando ancora sulle unità professionali di supervisione. Il primo passo è se siano o meno in grado di stabilire dei contatti: solo nel marzo 2017 è stata pubblicata una prima lista di PSU con i relativi dipartimenti responsabili e il rispettivo numero di telefono (si rimanda alla figura 4 del paragrafo 3.4.2). Il secondo passo è capire se la PSU risponda effettivamente alle ONG: se non esiste alcun contatto con la ONG, poiché non esiste una scadenza per la registrazione, l'intero processo può essere sospeso in maniera indefinita. Il terzo passo risiede nel criterio adottato dalle PSU di valutare e il settore di attività: poiché non si tratta di soddisfare requisiti legali, esiste una grande margine nel potere discrezionale.

Il quarto tema, collegato a quello precedente relativo alla registrazione e alle incertezze nell’approvazione, riguarda l’importanza della figura di un avvocato per le ONG straniere che

vogliono intraprendere le procedure di registrazione. Secondo un articolo del ChinaSource196, un

avvocato può supportare e aiutare le ONG in quattro modi: 1) assisterle nella preparazione di tutta la documentazione necessaria. Occorre raccogliere e presentare una gran quantità di materiale e numerosi documenti. Un avvocato può garantire loro di aver acquisito tutto ciò di cui avevano bisogno e confermare di essere pronti a presentare istanza. 2) Prendere contatto con le autorità competenti. La designazione dell'avvocato come "procuratore" significa che quest’ultimo può rappresentare l’ONG e i suoi interessi di fronte alle varie autorità competenti che sono coinvolte nelle procedure di registrazione. 3) Tradurre la documentazione. Tutti i documenti necessari per la registrazione sono disponibili online, ma sono reperibili solo in lingua cinese. Se non si dispone di un interprete o di un mediatore linguistico all'interno dell'organizzazione, l'avvocato può aiutare a fare in modo che la documentazione venga tradotta integralmente e correttamente. 4) Chiarire il

196 J. PITTMAN, “How a Lawyer Can Help”, in ChinaSource, 08 marzo 2017,

111 significato delle disposizioni contenute all’interno del testo legislativo. Alcune di esse non sono così chiare o specifiche, come invece può risultare nelle norme giuridiche occidentali. Lavorando a stretto contatto con le autorità competenti, l'avvocato può agevolare e facilitare la comprensione degli articoli di legge e del materiale richiesto.

Sebbene la figura di avvocato può considerarsi utile se non addirittura necessaria per permettere alle ONG straniere di avviare e sviluppare le proprie attività e progetti attraverso il processo di registrazione, tuttavia egli non può in alcun modo garantire il successo. La scelta di approvare o meno la domanda di registrazione rimane nelle mani dell'unità professionale di supervisione (sempre che accetti di collaborare con gli avvocati, e, in ultima analisi, del Ministero di Pubblica Sicurezza.

Il quinto tema riguarda il coordinamento tra le varie unità professionali di supervisione e gli organi che rispondono caso per caso per ciò che concerne il settore delle attività, la divisione del lavoro e la classificazione secondo gli standard amministrativi. Per un gran numero di ONG straniere è difficile affidare la totale responsabilità a un determinato dipartimento e in questo modo si verifica un certo spostamento delle responsabilità tra diverse unità professionali di supervisione. D'altra parte, anche se un certo dipartimento riconosce una parte della responsabilità, a causa della struttura governativa, non vi è la disponibilità delle autorità o l’intenzione di coordinarsi con altri uffici governativi, pertanto può sorgere una posizione difficile relativamente alle unità professionale di supervisione e ai campi di attività. Oltre a questo, le ONG straniere che svolgono attività in scala minore a livello di contee o distretti, le ONG straniere che non sono legalmente registrate, le ONG straniere che non hanno avuto contatti in passato con le unità di supervisione e quelle completamente nuove nel processo di registrazione hanno riscontrato innumerevoli ostacoli.

Un altro tema centrale riguarda la scelta del campo di attività. Soprattutto nel caso di fondazioni impegnate nel sostegno finanziario, il progetto e il campo di attività sono decisi sulla base dell'autorizzazione ricevuta per il progetto stesso, ma è difficile per l'organizzazione individuarli in anticipo. Alcune attività provengono da quelli che un tempo erano progetti di ricerca, quindi il settore in cui ci si muove per lo svolgimento delle attività è molto flessibile e cambia in risposta alla domanda. Per questo motivo non c'è modo di conoscere in anticipo il campo di attività. Se ogni volta che le ONG straniere devono cambiare sede hanno anche bisogno dell'approvazione dell'unità professionale di supervisione o della collaborazione dei partner cinese, ciò rende le attività estremamente complesse.

Come ultima questione, è possibile menzionare i casi di attività temporanee. Inizialmente, le organizzazioni immaginavano che se non fossero riusciti ad ottenere la registrazione di un ufficio di rappresentanza o se non venisse richiesto loro di registrarsi, avrebbero potuto prima legittimarsi ottenendo un permesso per svolgere attività temporanee. La responsabilità di ottenere

112 l'approvazione delle attività temporanee non è affidata alle ONG straniere, ma ai partner cinesi, vale a dire il governo, le istituzioni, le organizzazioni popolari e le organizzazioni sociali registrate. Sulla base della legislazione, le ONG straniere inizialmente si sono trovate spaesate su come ricevere assistenza, come presentare la domanda di avvio di attività temporanee e come ottenere l'approvazione; sono stati riscontrati buchi normativi all’interno della legge che hanno portato ad una maggiore incertezza in merito all’approvazione delle attività temporanee. Tuttavia, a partire dal 9 gennaio 2017 sulla piattaforma governativa online per i servizi alle ONG è stata messa a disposizione una guida completa passo dopo passo, dal momento dell’iscrizione alla piattaforma fino alla presa in esame della domanda di avvio di attività temporanee, passando attraverso la scelta del partener locale e la preparazione e presentazione della documentazione necessaria197. Inoltre, è stata pubblicata una lista sempre aggiornata di tutte le ONG che hanno ricevuto l’approvazione da parte del MPS per condurre attività contemporanee sul territorio cinese. La lista è ordinata all’intero di una tabella secondo la denominazione dell’attività temporanea, il nome dell’ONG straniera, il partner cinese che funge da garante, l’ambito di attività e infine i termini di inizio e conclusione dell’attività198.

197 Guida passo dopo passo per avviare attività temporanee in Cina (境外非政府组织临时活动备案网上操

作手册) disponibile al seguente link

<http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/view.do?p_articleId=22659&p_topmenu=2&p_leftmenu=2>.

198 Lista aggiornata sulle ONG che svolgono attività temporanee in Cina, disponibile al seguente link

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